Indice
- L'art. 6-bis TUIVA introduce nell'ordinamento italiano la nozione di buono-corrispettivo (voucher) ai fini IVA, in attuazione della Direttiva UE 2016/1065 recepita con il D.Lgs. 141/2018, in vigore dal 29 dicembre 2018.
- Per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo (totale o parziale) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, distinto dagli sconti commerciali e dai mezzi di pagamento generici.
- Lo strumento, fisico o elettronico, ricaricabile o monouso, deve indicare, sullo strumento stesso o nella documentazione accessoria, i beni o servizi da cedere o prestare oppure l'identità dei potenziali cedenti/prestatori e le condizioni generali di utilizzo.
- L'art. 6-bis pone le definizioni base che costituiscono il presupposto per la distinzione tra buono monouso (art. 6-ter) e buono multiuso (art. 6-quater), sui quali si fonda l'intera disciplina IVA dei voucher in vigore.
- L'articolo è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027 dal D.Lgs. 10/2026 (nuovo Testo Unico dell'IVA), che ricodifica organicamente la materia trasferendone la disciplina in articoli del nuovo testo unico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 6 bis T.U.IVA – Definizione di buono-corrispettivo
In vigore dal 29/12/2018 al 01/01/2027
Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 141 Articolo 1
Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“1. Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identita’ dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.”
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Commento
L'origine normativa europea: la Direttiva 2016/1065
La disciplina dei buoni-corrispettivo nel sistema IVA italiano nasce dall'esigenza, condivisa a livello europeo, di superare l'estrema eterogeneità interpretativa con cui gli Stati membri trattavano i voucher prima del 2019. La Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio, modificativa della Direttiva IVA 2006/112/CE, ha introdotto un quadro armonizzato applicabile a tutti i buoni emessi a partire dal 1° gennaio 2019, con la precisa finalità di evitare situazioni di doppia imposizione, mancata imposizione, distorsioni di concorrenza e disparità di trattamento tra Stati membri. L'Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 141, introducendo nel TUIVA gli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater, in vigore dal 29 dicembre 2018.
L'art. 6-bis è la norma definitoria che fonda l'intero impianto: senza una qualifica giuridica chiara di cosa sia un "buono-corrispettivo" agli effetti IVA, le successive distinzioni tra monouso e multiuso (artt. 6-ter e 6-quater) non avrebbero base applicativa. La rilevanza sistematica della norma è quindi maggiore del suo modesto contenuto testuale: essa qualifica un istituto economico (il voucher) che oggi pervade gli scambi commerciali, dalle gift card alla telefonia prepagata, dai buoni pasto alle ricariche elettroniche.
I tre elementi costitutivi della nozione
L'art. 6-bis comma 1 individua tre elementi strutturali che devono coesistere perché uno strumento sia qualificato buono-corrispettivo ai fini IVA. Il primo elemento è l'obbligo di accettazione: lo strumento contiene un obbligo (per il cedente o per terzi convenzionati) di accettarlo come corrispettivo, totale o parziale, di una futura cessione di beni o prestazione di servizi. Questo obbligo distingue il voucher da uno sconto promozionale (che riduce il prezzo ma non sostituisce il pagamento) e da un coupon pubblicitario (che dà diritto a uno sconto solo se utilizzato in determinate condizioni).
Il secondo elemento è l'indicazione del contenuto: sullo strumento medesimo (es. la card fisica) o nella documentazione di accompagnamento (es. condizioni generali allegate) devono essere indicati i beni o servizi specifici da cedere o prestare oppure, in alternativa, l'identità dei potenziali cedenti o prestatori (es. il network di esercenti convenzionati). Questa indicazione è necessaria per consentire la qualificazione del buono come monouso o multiuso ai sensi degli artt. 6-ter e 6-quater. Il terzo elemento è la presenza di condizioni generali di utilizzo note al destinatario (modalità di utilizzo, durata, importo, eventuali esclusioni), che individuano l'ambito oggettivo del diritto attribuito dal voucher.
La differenza con strumenti contigui: sconti, coupon pubblicitari, mezzi di pagamento
La definizione dell'art. 6-bis richiede di distinguere il buono-corrispettivo da altri strumenti commerciali apparentemente simili. Sconti commerciali e promozionali: comportano una riduzione del prezzo del bene/servizio, non una sua sostituzione. Lo sconto si applica al momento dell'acquisto e l'IVA è dovuta sul prezzo netto (corrispettivo effettivo, art. 13 TUIVA); non esiste alcuno strumento autonomo trasferibile prima dell'operazione. Il buono-corrispettivo, invece, è uno strumento autonomo che precede l'operazione e che diventa esso stesso "il corrispettivo" al momento dell'utilizzo.
Coupon pubblicitari e voucher promozionali: sono mezzi di marketing che attribuiscono il diritto a uno sconto futuro, non l'obbligo di accettazione come corrispettivo. Restano fuori dall'ambito dell'art. 6-bis e seguono la disciplina generale degli sconti. Mezzi di pagamento generici: contanti, carte di credito, bonifici, criptovalute non rientrano nella nozione perché non identificano beni o servizi specifici né cedenti specifici (sono spendibili universalmente). Titoli di trasporto e biglietti di ingresso: la circolare 21/E/2017 e la prassi successiva hanno chiarito che, quando il bene/servizio è specifico e l'IVA è già definita all'emissione (es. biglietto del treno), il titolo è esso stesso documento di un'operazione IVA in corso, non un voucher in senso tecnico.
L'esclusione delle ricariche telefoniche pre-pagate ante 2019
Una questione interpretativa rilevante prima del recepimento della direttiva riguardava la qualificazione delle ricariche telefoniche pre-pagate. La Cassazione (sezioni unite, sent. 23021/2009 e successive) e l'Agenzia delle Entrate avevano affermato che le ricariche telefoniche fossero veri e propri pagamenti anticipati di servizi specifici (chiamate telefoniche): l'IVA era quindi dovuta al momento della vendita della ricarica. Dal 2019, invece, le ricariche telefoniche pre-pagate, ove permettano di utilizzare i fondi anche per servizi diversi (servizi internet, contenuti digitali, ecc.), si qualificano come buoni-corrispettivo multiuso ai sensi dell'art. 6-quater, con conseguente differimento dell'IVA al momento dell'utilizzo concreto.
Il legislatore italiano e l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 6/E/2019, risposte a interpello 519/2019 e 617/2020) hanno chiarito il regime transitorio: i buoni emessi prima del 1° gennaio 2019 continuano a essere disciplinati dalle regole previgenti, anche se utilizzati dopo tale data; i buoni emessi a partire dal 1° gennaio 2019 ricadono nella nuova disciplina degli artt. 6-bis e seguenti.
L'ambito oggettivo: beni, servizi e prestazioni miste
La nozione dell'art. 6-bis copre tanto le cessioni di beni quanto le prestazioni di servizi, in linea con la portata generale dell'IVA. Sono buoni-corrispettivo: le gift card di catene retail (cessione di beni), le carte regalo per centri benessere o ristoranti (prestazione di servizi), i buoni pasto (cessione di beni alimentari), le carte prepagate per servizi digitali (servizi telematici), i voucher per esperienze e attività turistiche (servizi). La direttiva e la norma italiana non distinguono in funzione del tipo di operazione sottostante: la qualificazione opera in modo orizzontale.
Una specificità riguarda i buoni che attribuiscono diritti misti (parte beni, parte servizi). In questi casi, la qualificazione come monouso (art. 6-ter) richiede che la disciplina IVA sia univocamente determinata al momento dell'emissione: se il pacchetto beni-servizi ha aliquote IVA differenziate o territorialità diverse, il buono ricade nella categoria multiuso (art. 6-quater) e l'IVA si applica solo al momento dell'utilizzo concreto.
La forma del buono: fisica, digitale, ricaricabile
L'art. 6-bis non impone alcun requisito formale al buono. Il voucher può essere materializzato in card fisiche di plastica (gift card retail), supporti cartacei (buoni pasto), ricariche digitali (codice alfanumerico inviato via email o SMS), token elettronici memorizzati su app o wallet digitali, blockchain-based vouchers. Tutte queste forme sono ricomprese nella nozione, purché siano rispettati i tre elementi sostanziali (obbligo di accettazione, indicazione di beni/servizi/cedenti, condizioni di utilizzo).
I buoni ricaricabili, cioè quelli sui quali il titolare può aggiungere ulteriori importi, sono ammessi e si trattano alla stregua di nuovi buoni emessi al momento di ogni ricarica. La prassi dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che ogni ricarica costituisce un'autonoma emissione ai fini della qualificazione monouso/multiuso (risposta a interpello 273/2020).
La transizione al nuovo TU IVA (D.Lgs. 10/2026)
L'art. 6-bis è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2027 dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10, che riordina e ricodifica la disciplina IVA italiana in un testo unico organico. La soppressione non comporta alcuna modifica sostanziale della nozione di buono-corrispettivo: la disciplina viene semplicemente trasferita in articoli del nuovo TU IVA, mantenendo invariati gli elementi definitori e le distinzioni monouso/multiuso ai sensi della Direttiva UE 2016/1065 (la cui forza vincolante per gli Stati membri non si attenua con la riforma interna).
Operativamente, la transizione al nuovo TU IVA è seamless per i contribuenti: i buoni emessi dopo il 1° gennaio 2027 saranno trattati secondo le nuove norme codicistiche, ma con principi identici a quelli del 2018-2026. Il regime transitorio non prevede oneri formali aggiuntivi, salvo l'aggiornamento dei riferimenti normativi nelle fatture, nei contratti e nei sistemi gestionali.
Profili applicativi e adempimenti
La qualificazione di uno strumento come buono-corrispettivo ai sensi dell'art. 6-bis ha conseguenze rilevanti sotto due profili: il momento di insorgenza dell'esigibilità IVA (art. 6-ter per i monouso, art. 6-quater per i multiuso) e i conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione. Il primo passo per ogni operatore è quindi una corretta classificazione: l'errata qualificazione di un buono multiuso come monouso (o viceversa) determina anticipi/posticipi indebiti dell'IVA, con sanzioni e interessi a carico del contribuente.
L'Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni alla dichiarazione IVA e nelle risposte a interpello, raccomanda agli emittenti di documentare in modo chiaro la natura del voucher fin dal momento dell'emissione, indicando in fattura o nelle condizioni generali se il buono è monouso o multiuso. Tale documentazione costituisce prova in caso di accertamento tributario e tutela il contribuente da contestazioni successive.
Prassi e linee guida
Risposta a interpello · n. 519 del 12 dicembre 2019
Agenzia delle Entrate
Primi chiarimenti dell'Agenzia sul trattamento tributario dei buoni-corrispettivo introdotti dal D.Lgs. 141/2018 in recepimento della direttiva UE 2016/1065. Definisce buono-corrispettivo come strumento che obbliga ad essere accettato come corrispettivo per cessione di beni o prestazione di servizi.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 617 del 23 dicembre 2020
Agenzia delle Entrate
Disciplina IVA dei voucher: chiarisce la distinzione tra buono monouso (regime IVA noto al momento dell'emissione, tassazione anticipata) e multiuso (tassazione differita all'utilizzo). Indicazioni operative per emittenti, intermediari e accettanti.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itRisposta a interpello · n. 579 del 5 dicembre 2022
Agenzia delle Entrate
Conferma che per i buoni-corrispettivo multiuso l'acquisto del buono e' irrilevante ai fini IVA: l'imposta diviene esigibile solo al momento dell'utilizzo del buono per acquistare beni o servizi, ai sensi dell'art. 6-bis e dell'art. 6.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Tizio emette voucher monouso per ristorante
Tizio gestisce una catena di ristoranti e vende a un'azienda 100 voucher da 30 euro ciascuno, spendibili solo presso i suoi locali per pasti soggetti ad aliquota IVA al 10%. Poiché luogo della prestazione e aliquota sono noti al momento dell'emissione, si tratta di voucher monouso (SPV): Tizio deve fatturare l'IVA al 10% sui 3.000 euro già all'atto della cessione dei voucher, non al successivo utilizzo.
Caso 2: Caio acquista gift card multimarca
Caio, titolare di una società, acquista da un circuito di e-commerce 50 gift card da 100 euro spendibili indifferentemente su prodotti con aliquote IVA diverse (4%, 10%, 22%). Trattandosi di voucher multiuso (MPV), l'emissione e la successiva cessione restano fuori campo IVA: l'imposta diverrà esigibile solo al momento del concreto utilizzo del buono presso il singolo esercente, sulla base dell'aliquota propria del bene acquistato.
Caso 3: Sempronio distribuisce coupon sconto promozionali
Sempronio, retailer di abbigliamento, invia ai clienti fidelizzati coupon che danno diritto a uno sconto del 20% sul prossimo acquisto, senza valore nominale né diritto a ricevere beni a fronte della sola consegna del titolo. Questi strumenti non rientrano nella nozione di buono-corrispettivo ex art. 6-bis: restano semplici sconti commerciali, con riduzione della base imponibile solo al momento della vendita scontata del bene.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 6-bis TUIVA, introdotto dal D.Lgs. 141/2018 in recepimento della Direttiva UE 2016/1065, distingue voucher monouso e multiuso. Per gli SPV l'effettuazione segue la regola dell'art. 6 TUIVA anticipata all'emissione (luogo e aliquota già certi); per gli MPV l'IVA matura solo al riscatto. Restano fuori i coupon sconto privi di diritto a beni o servizi determinati: meri strumenti promozionali, non corrispettivi.
Domande frequenti
Cosa si intende esattamente per buono-corrispettivo ai sensi dell'art. 6-bis TUIVA?
Si intende uno strumento, fisico, digitale o elettronico, che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo (totale o parziale) a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e che indica sullo strumento stesso o nella documentazione i beni/servizi cedibili o l'identità dei cedenti/prestatori, oltre alle condizioni generali di utilizzo. Esempi: gift card retail, buoni pasto, ricariche telefoniche, voucher esperienze, carte regalo digitali. La nozione è introdotta dal D.Lgs. 141/2018 in attuazione della Direttiva UE 2016/1065.
Qual è la differenza tra un buono-corrispettivo e uno sconto promozionale?
Lo sconto è una riduzione del prezzo applicata al momento dell'acquisto: l'IVA è dovuta sul corrispettivo netto effettivamente incassato (art. 13 TUIVA) e non esiste uno strumento autonomo trasferibile prima dell'operazione. Il buono-corrispettivo, invece, è uno strumento autonomo emesso prima dell'operazione che diventa esso stesso "il corrispettivo" al momento dell'utilizzo. La differenza ha conseguenze IVA fondamentali: lo sconto agisce sulla base imponibile al momento dell'operazione, mentre il buono-corrispettivo richiede di applicare le regole degli artt. 6-ter o 6-quater per determinare quando insorge l'esigibilità IVA.
Le ricariche telefoniche prepagate sono buoni-corrispettivo?
Dal 1° gennaio 2019 sì, se permettono l'utilizzo dei fondi per più tipologie di servizi (chiamate, internet, contenuti digitali) con aliquote IVA differenziate. In tal caso si qualificano come buoni multiuso ai sensi dell'art. 6-quater e l'IVA è dovuta solo al momento dell'utilizzo concreto. Se invece la ricarica è destinata a un servizio specifico con IVA univocamente determinata, può qualificarsi come buono monouso (art. 6-ter) con IVA dovuta già al trasferimento. La prassi dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione 6/E/2019) ha confermato la riqualificazione delle ricariche telefoniche multiuso secondo le nuove regole.
I biglietti del treno o gli ingressi a un museo sono buoni-corrispettivo?
No, di norma. I biglietti emessi per uno specifico servizio già individuato e con IVA già determinata al momento dell'emissione sono documenti dell'operazione IVA in corso (l'IVA è dovuta al momento della vendita del biglietto), non strumenti accettati come corrispettivo di una futura operazione. La distinzione è confermata dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate. I voucher esperienze (es. weekend benessere, attività turistiche) che attribuiscono il diritto a usufruire di un servizio futuro indicato in modo specifico possono invece qualificarsi come buoni monouso o multiuso secondo i casi.
Cosa succederà ai buoni-corrispettivo dal 1° gennaio 2027 con il nuovo TU IVA?
L'art. 6-bis (insieme agli artt. 6-ter e 6-quater) viene soppresso dal D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 (nuovo Testo Unico dell'IVA), che riordina la disciplina italiana dell'imposta sul valore aggiunto in un corpus unitario. La soppressione non comporta modifiche sostanziali: la disciplina dei voucher viene semplicemente trasferita nei nuovi articoli del TU IVA, mantenendo invariati i principi della Direttiva UE 2016/1065 (definizioni, distinzione monouso/multiuso, regole di esigibilità). Operatori e contribuenti dovranno aggiornare i riferimenti normativi nelle fatture e nelle procedure interne.
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