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Ultimo aggiornamento: 17 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Le sei categorie reddituali. L'art. 6 TUIR elenca tassativamente le sei categorie di reddito soggette a IRPEF: (A) fondiari; (B) di capitale; (C) di lavoro dipendente; (D) di lavoro autonomo; (E) di impresa; (F) redditi diversi. Ogni categoria ha regole proprie di determinazione disciplinate nei Titoli successivi del TUIR.
  • Principio di tassatività. Solo le somme che rientrano in una delle sei categorie costituiscono «reddito» ai fini IRPEF. Le entrate patrimoniali, le restituzioni di capitali, le vincite non qualificate e i trasferimenti a titolo liberale tra privati non rientrano di norma in alcuna categoria e non sono imponibili.
  • Regola del «cameleon income». Il secondo comma dell'art. 6 prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi (es. indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente), ancorché non altrimenti classificabili, conservano la natura reddituale e la categoria della fonte che sostituiscono.
  • Funzione sistematica. L'art. 6 è il fondamento dell'intera struttura dell'IRPEF: dalla categoria dipende il regime di determinazione del reddito, le deduzioni ammesse, i regimi sostitutivi applicabili (cedolari, imposte sostitutive) e le ritenute alla fonte operabili dal sostituto d'imposta.
  • Interazione con l'art. 1 TUIR. L'art. 1 stabilisce che presupposto dell'IRPEF è il possesso di redditi «in denaro o in natura» compresi nelle categorie dell'art. 6: la classificazione non è quindi meramente descrittiva ma costitutiva dell'obbligo tributario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 TUIR – Classificazione dei redditi 

(N.D.R.: Ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall’art. 2, ottavo comma, L. 27 dicembre 2002 n. 289, nella determinazione dei redditi di cui al primo comma, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.)

In vigore dal 30/12/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/1993 n. 557 Articolo 1

“1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale;

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi di impresa;

f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.”

Commento del professionista
Il punto di partenza: perché questa norma è così importante

Chi si avvicina al diritto tributario italiano prima o poi si scontra con una domanda apparentemente banale: quando un’entrata economica diventa reddito tassabile? La risposta sta tutta nell’art. 6 del D.P.R. 917/1986 (il TUIR), una norma breve nei numeri — tre soli commi — ma enorme nelle implicazioni pratiche.

L’articolo 6 è il cuore architettonico dell’IRPEF. Non a caso, l’art. 1 del TUIR lo richiama espressamente quando definisce il presupposto dell’imposta: si paga l’IRPEF solo sui redditi rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6. Niente categoria, niente tassazione. Questo è il principio di tassatività, e ha conseguenze enormi nella vita professionale di ogni contribuente.

Le sei categorie reddituali: un catalogo chiuso

Il comma 1 elenca in modo tassativo le categorie in cui si classificano i redditi delle persone fisiche:

Il catalogo è chiuso: se un’entrata non è inquadrabile in nessuna di queste sei voci, semplicemente non è tassabile, anche se economicamente apprezzabile. Questo non è un dettaglio tecnico — è una garanzia costituzionale del contribuente.

Perché la categoria scelta cambia tutto

La classificazione non è un esercizio formale. Individuare correttamente la categoria reddituale incide su almeno tre profili fondamentali:

1. La base imponibile. Le regole di calcolo cambiano radicalmente da categoria a categoria. Il lavoratore dipendente viene tassato sul lordo percepito (con alcune deduzioni forfettarie), il professionista può dedurre analiticamente i costi inerenti, l’imprenditore applica le regole del reddito d’impresa. Classificare male significa calcolare male le imposte.

2. L’imputazione temporale. Alcune categorie seguono il principio di cassa (rileva quando incasso), altre la competenza (rileva quando matura). Un professionista tassa il compenso nell’anno in cui lo incassa; un imprenditore segue regole ben più articolate. L’art. 7, comma 2, TUIR rimanda espressamente alle norme della singola categoria per stabilire il “quando”.

3. La territorialità e l’applicazione di altre imposte. Un esempio classico: classificare il reddito di un medico come lavoro dipendente o come lavoro autonomo non è solo una questione IRPEF — determina se si applica o meno l’IVA. Le implicazioni si moltiplicano.

Comma 2: i proventi sostitutivi e le indennità risarcitorie 

Questo è il comma che genera il maggior contenzioso tributario in assoluto, e capire la logica che lo governa è essenziale per chiunque gestisca controversie di lavoro o situazioni risarcitorie.

Il principio base

I proventi percepiti in sostituzione di redditi e le indennità ricevute a titolo di risarcimento per perdita di redditi seguono la sorte fiscale del reddito che sostituiscono o che è andato perduto. Se sostituiscono un reddito di lavoro dipendente, saranno tassati come tale; se sostituiscono un reddito professionale, come lavoro autonomo, e così via.

La ratio è evidente: evitare che riqualificando formalmente un’entrata come “risarcimento” si sfugga alla tassazione che avrebbe colpito il reddito originario.

La distinzione chiave: danno emergente vs. lucro cessante

Qui il diritto tributario abbraccia una distinzione di matrice civilistica che diventa discriminante ai fini fiscali:

La Cassazione ha cristallizzato questo principio in numerose sentenze: le somme risarcitorie sono imponibili solo se e nella misura in cui siano destinate a reintegrare la mancata percezione di redditi. In caso contrario, manca il presupposto impositivo.

Cosa è tassabile e cosa no: esempi pratici

Tassabili:

Non tassabili:

Il caso delle transazioni di lavoro e la perdita di chance

Un capitolo a sé merita la perdita di chance professionale, tema su cui la Cassazione ha elaborato una giurisprudenza ormai consolidata: il risarcimento per la perdita di possibilità di sviluppo professionale (carriera, progressioni, opportunità alternative) costituisce danno emergente e non lucro cessante, e quindi non è tassabile a condizione che il contribuente fornisca prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare del danno.

Attenzione: in assenza di questa prova, scatta una presunzione sfavorevole. La Cassazione ha più volte affermato che alle somme versate in sede transattiva per la cessazione di un rapporto di lavoro si attribuisce presuntivamente natura di ristoro per mancate retribuzioni (lucro cessante), con conseguente tassazione. L’onere di dimostrare il contrario spetta al contribuente.

Gli interessi moratori e di dilazione

Il comma 2, secondo periodo, estende la logica dei proventi sostitutivi anche agli interessi moratori e per dilazione di pagamento: questi costituiscono reddito della stessa categoria del credito principale su cui sono maturati. Se un professionista addebita interessi di mora al cliente, quella somma sarà reddito di lavoro autonomo nell’anno di incasso. La norma, introdotta nel 1993, ha risolto definitivamente un contenzioso che si trascinava da anni.

Comma 3: le società di persone commerciali e la presunzione assoluta di impresa

Il comma 3 introduce una regola di sistema di grande impatto: i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dalla loro fonte e dall’oggetto sociale, sono sempre e comunque redditi d’impresa.

Questa è una presunzione assoluta non ammette prova contraria. Anche se la snc svolge un’attività che in capo a una persona fisica genererebbe reddito di lavoro autonomo (una studio associato di ingegneri, ad esempio), quella stessa attività svolta in forma di snc produce reddito d’impresa.

Il caso delle società tra professionisti: un cantiere ancora aperto

La questione delle società tra professionisti (STP) è il fronte più vivace e irrisolto su questo tema. L’Agenzia delle Entrate, coerentemente con il tenore letterale dell’art. 6, comma 3, ha sostenuto che anche le STP costituite in forma di società di persone producono reddito d’impresa.

La Cassazione, con la sentenza n. 7407/2021, ha però aperto una breccia significativa: perché ci sia reddito d’impresa in una società tra professionisti, occorre qualcosa di più rispetto al solo apporto intellettuale dei soci un’organizzazione autonoma che vada oltre la prestazione professionale personale. In assenza di questo elemento aggiuntivo, il reddito potrebbe essere qualificato come lavoro autonomo.

Il dibattito tra l’interpretazione dell’Agenzia e quella della Suprema Corte non è ancora risolto e rappresenta oggi uno dei punti di maggiore incertezza applicativa per chi costituisce o gestisce una STP.

Vale infine ricordare che la presunzione del comma 3 non si estende alle società semplici, per le quali continuano ad applicarsi le regole delle singole categorie reddituali.

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 10 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

Ratio

L'art. 6 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) svolge la funzione di norma classificatoria fondamentale nell'architettura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La suddivisione dei redditi in categorie non è una scelta meramente didattica o espositiva, ma ha un fondamento giuridico sostanziale: ogni categoria obbedisce a regole proprie di quantificazione, di imputazione temporale, di trattamento delle perdite e di interazione con i regimi sostitutivi. La categoria, in altri termini, determina «come» il reddito viene misurato e tassato, non solo «dove» classificarlo.

La ratio di questa impostazione categoriale — ereditata dalla struttura cedolare dell'imposizione prerepubblicana — è quella di adattare le regole di determinazione della base imponibile alla natura economica di ciascuna fonte di reddito. Un reddito fondiario si determina in base alle rendite catastali o ai canoni locativi effettivi; un reddito d'impresa segue le regole contabili del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 83 ss. TUIR; un reddito di lavoro dipendente è determinato per cassa (si tassa quando percepito); un reddito di capitale è spesso soggetto a ritenuta liberatoria. La classificazione è dunque il punto di partenza di qualunque ragionamento fiscale.

Analisi

Il primo comma dell'art. 6 enumera le sei categorie reddituali: (A) redditi fondiari (disciplinati dagli artt. 25-43 TUIR); (B) redditi di capitale (artt. 44-48 TUIR); (C) redditi di lavoro dipendente (artt. 49-52 TUIR); (D) redditi di lavoro autonomo (artt. 53-54 TUIR); (E) redditi d'impresa (artt. 55-66 TUIR); (F) redditi diversi (artt. 67-71 TUIR).

Redditi fondiari: sono quelli derivanti dal possesso di terreni e fabbricati situati nel territorio dello Stato, iscritti o iscrivibili nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si distinguono in redditi dominicali (terreni), redditi agrari (esercizio dell'attività agricola) e redditi di fabbricati. La peculiarità di questa categoria è che il reddito è determinato su base catastale — non in base ai proventi effettivamente percepiti — salvo scelta per la cedolare secca per i fabbricati locati ad uso abitativo (D.Lgs. 23/2011).

Redditi di capitale: comprendono gli interessi e altri proventi derivanti da impiego di capitale (depositi bancari, obbligazioni, titoli), i dividendi distribuiti da società ed enti, le rendite perpetue e altri redditi assimilati. Una caratteristica essenziale è che i redditi di capitale non si abbattono di alcun costo: si tassano al lordo (art. 45, comma 1, TUIR). Molti redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo (es. interessi bancari al 26%), con esclusione dalla base imponibile complessiva e dunque esonero dalla dichiarazione dei redditi.

Redditi di lavoro dipendente: derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio. Il principio di imputazione è la cassa (si tassa al momento della percezione) e la determinazione è molto ampia: il reddito comprende «tutte le somme e i valori in genere» corrisposti in dipendenza del rapporto, compreso il valore dei beni e dei servizi ricevuti (fringe benefit). Importanti esclusioni riguardano i rimborsi spese documentati, le somme escluse dalla tassazione per legge (es. buoni pasto nei limiti, welfare aziendale nei limiti dell'art. 51 TUIR).

Redditi di lavoro autonomo: derivano dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni. Si determinano per differenza tra i compensi percepiti nell'anno (principio di cassa) e le spese inerenti sostenute nell'anno (artt. 53-54 TUIR). La categoria include i redditi dei professionisti ordinistici (avvocati, commercialisti, medici) e degli artisti. I compensi per prestazioni occasionali invece rientrano nei «redditi diversi».

Redditi d'impresa: derivano dall'esercizio di imprese commerciali ai sensi dell'art. 2195 c.c. Per le persone fisiche imprenditori individuali, la determinazione avviene per competenza, seguendo le regole contabili e fiscali proprie del reddito d'impresa (artt. 55-66 TUIR), con alcune semplificazioni per le imprese minori in contabilità semplificata. Le perdite d'impresa sono compensabili con altri redditi dell'anno (per le imprese minori) o riportabili in avanti illimitatamente (per le imprese in contabilità ordinaria).

Redditi diversi: categoria residuale che raccoglie le fattispecie imponibili non classificabili nelle categorie precedenti e tassativamente enumerate dall'art. 67 TUIR: plusvalenze immobiliari, plusvalenze su partecipazioni (salvo quelle in regime PEX), proventi da affitto di aziende, compensi per prestazioni occasionali, vincite da lotterie, premi e così via. Ogni sottofattispecie ha regole proprie di determinazione.

Il secondo comma dell'art. 6 introduce la regola cosiddetta del «cameleon income» o del «carattere sostitutivo»: le indennità, i risarcimenti e gli altri proventi conseguiti in sostituzione di redditi — e le somme conseguite a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi — sono imponibili nella medesima categoria del reddito perduto o sostituito. Così, ad esempio, un'indennità di cassa integrazione è reddito di lavoro dipendente (categoria C) sebbene corrisposta dall'INPS e non dal datore di lavoro; un risarcimento per lucro cessante da perdita di guadagni professionali è reddito di lavoro autonomo.

Quando si applica

L'art. 6 TUIR si applica a tutte le persone fisiche che siano soggetti passivi IRPEF ai sensi dell'art. 1 TUIR, sia residenti (su tutti i redditi ovunque prodotti) sia non residenti (sui soli redditi prodotti in Italia ex art. 23 TUIR). La classificazione in categorie è il primo passaggio operativo per qualunque calcolo dell'IRPEF: prima di determinare il quantum del reddito e l'imposta dovuta, occorre stabilire in quale categoria rientra la fonte di reddito.

La rilevanza pratica dell'art. 6 si manifesta anche nei rapporti con il sostituto d'imposta: le ritenute alla fonte obbligatorie, le ritenute a titolo d'acconto, le esenzioni e i regimi sostitutivi dipendono dalla categoria reddituale. Un compenso corrisposto a un professionista sconta la ritenuta del 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973) perché classificato come reddito di lavoro autonomo; gli interessi bancari scontano la ritenuta del 26% (art. 26 D.P.R. 600/1973) perché classificati come redditi di capitale.

Connessioni

L'art. 6 è il perno intorno al quale ruota l'intera struttura dell'IRPEF:

Art. 1 TUIR (Presupposto dell'imposta): il presupposto è il «possesso di redditi» compresi nelle categorie dell'art. 6. Senza categoria, non c'è reddito imponibile.

Art. 3 TUIR (Base imponibile): il reddito complessivo IRPEF si forma sommando i redditi di tutte le categorie posseduti nel periodo d'imposta, con le eccezioni previste per i redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Artt. 25-71 TUIR: disciplinano analiticamente ciascuna delle sei categorie previste dall'art. 6, stabilendo le regole di quantificazione, deduzione e imputazione temporale.

Art. 17 TUIR (Tassazione separata): alcune fattispecie rientranti nelle categorie dell'art. 6 (TFR, plusvalenze su aziende, indennità di fine rapporto) sono soggette a tassazione separata anziché concorrere al reddito complessivo.

Artt. 23 ss. D.P.R. 600/1973: le ritenute alla fonte variano per tipo e aliquota in funzione della categoria reddituale. La corretta classificazione ex art. 6 è quindi indispensabile per l'adempimento degli obblighi del sostituto d'imposta.

Art. 44 e art. 67 TUIR: rispettivamente le «frontiere» della categoria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, che si delimitano a vicenda in modo da evitare sovrapposizioni (es. interessi da titoli → redditi di capitale; plusvalenze da cessione di titoli → redditi diversi o capital gain soggetto a imposta sostitutiva).

Prassi e linee guida

Risposta a interpello · n. 27 del 4 febbraio 2020

Chiarisce l'applicazione dell'art. 6, comma 2, TUIR ai proventi conseguiti in sostituzione di redditi: le indennita e le somme erogate a titolo sostitutivo (anche assicurativo) per la perdita di redditi mantengono la stessa categoria reddituale dei redditi sostituiti e sono soggette a tassazione, salvo quelle dipendenti da invalidita permanente o morte.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 295 del 27 aprile 2021

Disciplina il regime fiscale ai sensi dell'art. 6 TUIR delle somme liquidate a titolo di lucro cessante: in quanto sostitutive di redditi che il danneggiato non ha potuto conseguire, concorrono a formare il reddito imponibile della stessa categoria di quelli persi.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 185 dell'8 aprile 2022

Chiarisce ai fini dell'art. 6 TUIR il trattamento del risarcimento per demansionamento e perdita di chance, distinguendo tra danno emergente (non imponibile) e lucro cessante (imponibile come reddito sostituito).

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Qualificazione di un'indennità risarcitoria

Tizio, dipendente di un'azienda, viene licenziato illegittimamente e ottiene dal giudice del lavoro una sentenza che lo reintegra e condanna il datore a pagare le retribuzioni arretrate per il periodo di estromissione illegittima. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR, le somme corrisposte a titolo di risarcimento per la perdita di retribuzioni (redditi di lavoro dipendente) costituiscono esse stesse redditi di lavoro dipendente, soggetti alle medesime regole IRPEF e previdenziali. Il datore di lavoro deve operare le ritenute IRPEF e i contributi INPS sulle somme corrisposte, anche se erogate in adempimento di una sentenza.

Caso 2: Compenso per prestazione occasionale vs. reddito di lavoro autonomo

Caio, ingegnere non iscritto all'albo e senza partita IVA, realizza su incarico occasionale una perizia tecnica per Sempronio, percependo 3.000 euro. Non esercitando abitualmente l'attività di consulenza, il compenso non rientra nella categoria D (lavoro autonomo) ma nella categoria F (redditi diversi), ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR. Sempronio deve operare una ritenuta del 20% a titolo d'acconto, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 600/1973. Per Caio, il compenso concorre al reddito complessivo come reddito diverso e deve essere indicato nella propria dichiarazione dei redditi.

Domande frequenti

Quante categorie di reddito prevede il TUIR?

L'art. 6 TUIR prevede sei categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa e redditi diversi. Solo i proventi che rientrano in una di queste categorie sono imponibili ai fini IRPEF.

Un risarcimento del danno è tassabile ai fini IRPEF?

Dipende dalla natura del risarcimento. Se compensa la perdita di redditi (es. retribuzioni non percepite per licenziamento illegittimo, mancato guadagno professionale), è tassabile nella stessa categoria del reddito perduto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR. Se invece ristora un danno emergente (perdita patrimoniale pura, danno biologico), non è imponibile perché non costituisce reddito.

Qual è la differenza tra reddito di lavoro autonomo e reddito diverso da prestazione occasionale?

Il reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) presuppone l'esercizio abituale, anche non esclusivo, di un'arte o professione. La prestazione occasionale — svolta senza abitualità e senza struttura imprenditoriale — genera invece un «reddito diverso» ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR. La distinzione rileva per il regime fiscale (IVA, ritenute, deduzione dei costi) e previdenziale.

I dividendi di una società italiana sono redditi di capitale o redditi d'impresa?

Per le persone fisiche non imprenditori, i dividendi distribuiti da società residenti sono redditi di capitale (art. 44 TUIR), soggetti a ritenuta a titolo definitivo del 26% ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 600/1973. Per gli imprenditori individuali e le società, i dividendi seguono le regole proprie della categoria d'impresa (con partecipazione parziale all'imponibile o esenzione PEX per le società).

I redditi fondiari si calcolano sulle rendite catastali o sui canoni effettivi?

In linea generale, i redditi fondiari si determinano in base alle rendite catastali rivalutate. Per i fabbricati locati, il reddito è pari al maggiore tra la rendita catastale rivalutata e il canone di locazione ridotto del 5% (o del 25% per i canoni concordati). I proprietari che scelgono la cedolare secca (D.Lgs. 23/2011) tassano il canone effettivo con imposta sostitutiva del 21% (o 10% per canoni concordati in comuni ad alta densità).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.