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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 25 D.P.R. 600/1973 (Accertamento) – Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su altri redditi [n.d.r. dal

In vigore dal 1/1/1974

2027 art. 38 del DLgs. 24.3.2025 n. 33] (1) (2) 1. I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorchè non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, (3) devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull’intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 49 [53] del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al venti per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 [17] dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo. (4) 2. Salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. 3. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire cinquantamila [n.d.r. euro 25,82] corrisposti dai sog- DPR 29.9.1973 n. 600 – Art. 25 bis 23 getti indicati nella lettera c) dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e semprechè non costituiscano acconto di maggiori compensi. 4. I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. (6) (5) Note: (1) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 114, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Ai sensi del successivo comma 115, la presente disposizione si applica, nelle percentuali indicate ai commi da 112 a 114, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Testo precedente: “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”. (2) Si vedano: – l’art. 9, commi 4 e 5, DLgs. 8.1.2024 n. 1, pubblicato in G.U. 12.1.2024 n. 9; – l’art. 33, comma 4, DPR 4.2.1988 n. 42, pubblicato in G.U. 29.2.1988 n. 49, S.O. n. 11; – l’art. 25 , comma 1, L. 13.5.1999 n. 133, pubblicata nel S.O. n. 96, G.U. 17.5.1999 n. 113. (3) Le parole “o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,“ sono state inserite dall’art. 36, comma 24, DL 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248. (4) I periodi da “La ritenuta deve essere operata” sino a “del quinto e del sesto periodo” sono stati sostituiti al precedente quinto periodo dall’art. 1, comma 112, L. 30.12.2025 n. 199, pubblicata in G.U. 30.12.2025 n. 301, S.O. n. 42. Ai sensi del successivo comma 115, la presente disposizione si applica, nelle percentuali indicate ai commi da 112 a 114, ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Testo precedente: “La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell’esercizio di imprese.“. (5) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 30.5.2005 n. 143, pubblicato in G.U. 26.7.2005 n. 172. Testo precedente: “I compensi e le somme di cui al n. 9) dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 30 per cento a titolo d’imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.“. (6) Si veda l’art. 1, comma 725, L. 23.12.2014 n. 190, pubblicata in G.U. 29.12.2014 n. 300, S.O. n. 99, in vigore dall’1.1.2015.

In sintesi

  • Ritenuta del 20% a titolo di acconto su compensi di lavoro autonomo corrisposti a residenti.
  • Ritenuta del 30% a titolo d'imposta per compensi a soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
  • Dal 2028 nuova ritenuta dello 0,5% (1% dal 2029) su prestazioni di imprese senza concordato.
  • Il condominio opera la ritenuta anche sui compensi all’amministratore di condominio.
  • Dal 2027 la disciplina confluisce nell’art. 38 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
Ambito applicativo: lavoro autonomo e redditi assimilati

L’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 disciplina la ritenuta alla fonte sui compensi di lavoro autonomo. La norma si applica ai compensi corrisposti dai sostituti d'imposta indicati nell’art. 23, comma 1, a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo in qualsiasi forma: lavoro autonomo abituale (professionisti), lavoro autonomo occasionale, partecipazione agli utili da attività professionale, obblighi di fare o non fare o permettere. L’art. 25 copre anche la ritenuta sulle indennità da tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lettere c) e d), del TUIR (es. indennità per cessazione di lavoro autonomo).

Un’importante precisazione riguarda il condominio: quale sostituto d'imposta, il condominio deve operare la ritenuta del 20% anche sui compensi corrisposti all’amministratore di condominio, che produce reddito di lavoro autonomo. Dal 2027, il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ricondurrà questa materia all’art. 38 del medesimo decreto, nell’ambito della riforma complessiva delle ritenute alla fonte.

Aliquota ordinaria del 20% per i residenti

Per i compensi corrisposti a soggetti residenti, l’aliquota della ritenuta è del 20% a titolo di acconto IRPEF. L’aliquota si applica: sull’intero ammontare dei compensi di lavoro autonomo abituale o occasionale (incluse le partecipazioni agli utili); sulla parte imponibile delle somme percepite a titolo di diritto d'autore da soggetti che non hanno acquistato le opere nell’esercizio dell’arte e della professione (lett. b, comma 2, art. 53 TUIR); sull’intero ammontare degli utili da partecipazione nelle associazioni tra artisti e professionisti (lett. c, comma 2, art. 53 TUIR).

Fanno eccezione i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (già cinquantamila lire) corrisposti da enti non commerciali per lavoro autonomo occasionale: su tali importi la ritenuta non è dovuta, purché non si tratti di acconti su compensi maggiori. Si tratta di una soglia di minimis introdotta per evitare adempimenti sproporzionati rispetto all’entità dei pagamenti.

Ritenuta a titolo d'imposta del 30% per i non residenti

Il comma 2 prevede che, quando i compensi di lavoro autonomo sono corrisposti a soggetti non residenti, la ritenuta sia applicata a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Fanno eccezione i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero (non soggette a tassazione italiana) e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (tassate come soggetti residenti). L’aliquota del 30% può essere ridotta o azzerata dalle convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dall’Italia con il Paese di residenza del percipiente.

Il comma 4 prevede una ritenuta del 30% a titolo d'imposta anche sui compensi non residenti ex art. 23, comma 2, lettera c), del TUIR (royalties), nonché sui compensi per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche situate nel territorio dello Stato. Restano escluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Novità 2028: ritenuta sulle prestazioni di imprese non aderenti al CPB

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto una nuova tipologia di ritenuta a carico dei soggetti che corrispondono compensi a imprese: a decorrere dall’anno 2028, i sostituti d'imposta devono operare una ritenuta dello 0,5% (elevata all'1% dal 2029) a titolo di acconto sulle imposte sui redditi, sui corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti o stabili organizzazioni italiane di non residenti, che al momento del pagamento non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB) di cui all’art. 9 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e non si trovino in regime di adempimento collaborativo (D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128). La ritenuta non si applica ai pagamenti tracciabili ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Domande frequenti

Qual è l’aliquota della ritenuta su compensi a professionisti residenti?

Il sostituto d'imposta deve applicare una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF su tutti i compensi corrisposti a professionisti e lavoratori autonomi residenti (sia per lavoro autonomo abituale che occasionale), ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.

Come si tassa un professionista non residente che presta servizi in Italia?

I compensi corrisposti a professionisti non residenti sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 30%, ai sensi dell’art. 25, comma 2. L’aliquota può essere ridotta dalla convenzione contro la doppia imposizione vigente con il Paese di residenza del professionista. Sono escluse le prestazioni effettuate interamente all’estero e i compensi a stabili organizzazioni italiane di non residenti.

Il condominio deve operare la ritenuta sull’amministratore?

Sì. Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare la ritenuta del 20% sui compensi corrisposti all’amministratore di condominio, espressamente prevista dall’art. 25, comma 1. I compensi dell’amministratore costituiscono reddito di lavoro autonomo e sono soggetti alle stesse regole degli altri professionisti.

Dal 2028 ci sarà una nuova ritenuta sulle prestazioni di impresa?

Sì. La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha introdotto una ritenuta dello 0,5% nel 2028 e dell'1% dal 2029 sui corrispettivi corrisposti a imprese residenti non aderenti al concordato preventivo biennale e non in regime di adempimento collaborativo. La ritenuta non si applica ai pagamenti effettuati con strumenti tracciabili ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.L. 78/2010.

Esiste una soglia minima sotto la quale non si opera la ritenuta sul lavoro autonomo occasionale?

Sì, per i compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti da enti non commerciali per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, la ritenuta non è dovuta, purché tali compensi non costituiscano acconto di compensi maggiori. Si tratta di una soglia di minimis prevista dall’art. 25, comma 3.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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