Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 TUIR – Tassazione separata (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell’art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.)
In vigore dal 18/06/2025
Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1
Nota:Per la decorrenza vedi l’art. 12 del DLG 47/2000. Il comma 1 e’ modificato da DLG 446 del 15/12/97 art. 48 comma 2.
“1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennita’ equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennita’ e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennita’ di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonche’ le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; (1)
a-bis) abrogata [le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;]
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, compresi i compensi e le indennita’ di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49;
c) indennita’ percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 53 (N.D.R.: ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, se il diritto all’indennita’ risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonche’, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c-bis) l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa’ di persone;
e) indennita’ percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennita’ indicate alla lett. a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu’ di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu’ di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, se percepiti, anche in piu’ rate, nello stesso periodo di imposta;
h) indennita’ per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita’ di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennita’ spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu’ anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa’ indicate nell’art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa’ stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa’ e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione e’ superiore a cinque anni;
m) (lettera abrogata);
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e’ superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e’ fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c),quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e’ avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita’ stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se cio’ risulta piu’ favorevole per il contribuente.”
—
(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 9 legge 27 dicembre 2006 n.296, ai fini della presente lettera, si applicano, se piu’ favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
L’ art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina uno dei meccanismi più raffinati dell’intera architettura dell’IRPEF: la tassazione separata.Commento del professionista
Inquadramento generale e ratio della norma
L’art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina uno dei meccanismi più raffinati dell’intera architettura dell’IRPEF: la tassazione separata. Si tratta di un regime impositivo speciale, derogatorio rispetto alle regole ordinarie della progressività, pensato per neutralizzare un effetto distorsivo che altrimenti si produrrebbe in modo sistematico a danno di una categoria di contribuenti del tutto peculiare: quelli che percepiscono in un unico momento redditi la cui formazione si è protratta nel corso di più anni.
La logica è di immediata comprensione. Il sistema IRPEF è strutturato su aliquote progressive per scaglioni: se un lavoratore che cessa il proprio rapporto di lavoro dopo trent’anni percepisce il trattamento di fine rapporto interamente nell’anno della cessazione, quel TFR si cumulerebbe con tutti gli altri redditi del medesimo periodo d’imposta, generando un’imposta enormemente più elevata di quella che sarebbe stata applicata se il reddito fosse stato tassato anno per anno. Il risultato sarebbe un’imposizione iniqua, in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.
Il legislatore ha risolto questa tensione prevedendo che determinati redditi, tipicamente a formazione pluriennale o percepiti in modo episodico e concentrato nel tempo, siano tassati con una modalità separata rispetto al reddito complessivo ordinario, con un’aliquota che tiene conto della capacità contributiva media del contribuente nel biennio precedente. Va precisato, per chiarezza sistematica, che la tassazione separata è una modalità di determinazione e liquidazione dell’imposta, non una diversa categoria reddituale: un TFR rimane reddito di lavoro dipendente, una plusvalenza da cessione di azienda rimane reddito d’impresa. Sui redditi assoggettati a tassazione separata, inoltre, non si applicano le addizionali IRPEF regionali e comunali.
La struttura dell’art. 17: il catalogo tassativo dei redditi
Il comma 1 dell’art. 17 contiene un elenco tassativo dei redditi assoggettabili a tassazione separata. Si tratta di un catalogo chiuso: non è possibile applicare questo regime a redditi non espressamente previsti dalla norma, per quanto la loro struttura a formazione pluriennale potrebbe in astratto giustificarlo. La ratio protettiva della norma non può essere estesa in via analogica.
Le voci elencate coprono un ampio spettro di situazioni: dall’indennità di fine rapporto di lavoro agli emolumenti arretrati, dalle plusvalenze derivanti da cessioni di azienda alle indennità per perdita di avviamento, dalle somme liquidate ai soci in caso di recesso ai corrispettivi per cessione di clientela professionale, fino alle somme rimborsate per oneri precedentemente dedotti o detratti. Il comma 2 introduce una disciplina differenziata per le società di persone e per gli imprenditori individuali, mentre il comma 3 regola il diritto di opzione del contribuente per il regime ordinario.
Il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti (lett. a)
La lettera a) del comma 1 rappresenta la fattispecie di gran lunga più rilevante nella prassi quotidiana. Vi rientrano: il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, le indennità equipollenti comunque denominate e commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, e le somme percepite a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto.
Tra le somme riconducibili alla lett. a) rientrano, in via esemplificativa: i premi e gli incentivi all’esodo, le indennità di mancato preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, i compensi per il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. (purché tale patto sia risultante da atto scritto e rispetti i limiti di oggetto, tempo e luogo previsti dalla norma civilistica).
La clausola anti-elusiva introdotta con il D.L. n. 41/1995 ha ampliato la lett. a) includendovi le somme percepite anche a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. Va tenuto fermo il principio generale che distingue il lucro cessante dal danno emergente: soltanto le somme che compensano la perdita di redditi sono imponibili come tali; quelle che reintegrano un danno patrimoniale effettivo non costituiscono reddito imponibile. La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 292 del 2005 ha confermato che la norma si limita ad estendere a tali somme il più favorevole regime della tassazione separata, senza innovare sulla loro tassabilità di fondo.
Un elemento di particolare rilievo pratico è il limite di un milione di euro introdotto dall’art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011: la quota delle indennità di fine rapporto che eccede tale soglia non beneficia della tassazione separata e concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettandosi a tassazione ordinaria. La norma si applica a tutte le indennità richiamate dalla lett. a).
Gli emolumenti arretrati (lett. b)
La lettera b) prevede l’applicazione della tassazione separata sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Il punto centrale è la distinzione tra emolumenti genuinamente arretrati, per i quali la tassazione separata è giustificata, e compensi la cui corresponsione nell’anno successivo a quello di maturazione è fisiologica rispetto ai tempi tecnici e giuridici ordinariamente necessari per la loro liquidazione. L’Amministrazione finanziaria ha elaborato due categorie di cause giustificative: la prima è di carattere giuridico (norma di legge, contratto collettivo, sentenza o atto amministrativo sopravvenuto), la seconda di carattere fattuale (oggettive situazioni di fatto non riconducibili alla volontà delle parti). Non possono beneficiare della tassazione separata i compensi la cui erogazione nell’anno successivo è strutturalmente connaturata alla loro natura, come i premi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati.
La Corte di Cassazione, con le sentenze del 13 febbraio 2020, ha enunciato il principio che il mero superamento del 12 gennaio dell’anno successivo non è di per sé sufficiente a qualificare un compenso come arretrato. Per i compensi aggiuntivi dei giudici tributari, la Cassazione ha individuato in 120 giorni dalla chiusura contabile del quarto trimestre il lasso temporale entro cui il ritardo è da ritenersi fisiologico. Questo parametro non è automaticamente estendibile a tutte le fattispecie e deve essere adattato alle caratteristiche specifiche di ciascuna procedura di liquidazione.
Le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c)
La lettera c) assoggetta a tassazione separata le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ma con una condizione specifica: il diritto all’indennità deve risultare da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. Questa condizione risponde a una precisa logica anti-elusiva, particolarmente rilevante nella pratica per il Trattamento di Fine Mandato (TFM) degli amministratori di società. La Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 17367 del 19 agosto 2020, ha ribadito con fermezza questo requisito.
Fanno eccezione le somme percepite a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto: per queste la tassazione separata si applica in ogni caso, indipendentemente dalla preesistenza dell’atto di data certa. Anche alla lett. c) si applica il limite di un milione di euro già commentato in relazione alla lett. a).
La tassazione separata nell’ambito imprenditoriale e professionale
Le plusvalenze da cessione di azienda (lett. g) costituiscono forse la fattispecie più rilevante per la clientela imprenditoriale. La tassazione separata si applica alle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, nonché ai redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione di imprese commerciali esercitate per più di cinque anni. Il periodo di possesso quinquennale si computa avendo riguardo al giorno di acquisizione dell’azienda, incluso il periodo di concessione in affitto o in usufrutto. Si tratta di un regime alternativo rispetto alla tassazione ordinaria o alla rateizzazione in quote costanti su cinque anni di cui all’art. 86, comma 4, TUIR. La Cassazione con la sentenza n. 4444 dell’11 febbraio 2022 ha chiarito che il trasferimento d’azienda per causa di morte non interrompe il quinquennio.
I corrispettivi per la cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (lett. g-ter) sono stati oggetto di revisione normativa, da ultimo con il D.Lgs. n. 192/2024 e il D.L. n. 84/2025. La tassazione separata si applica anche in caso di rateizzazione purché avvenga nel medesimo anno d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questa condizione è rispettata anche quando le rate siano corrisposte in mesi diversi dello stesso periodo d’imposta.
La plusvalenza da cessione di terreni edificabili (lett. g-bis) si applica alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per questa fattispecie è previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20% della plusvalenza, da effettuarsi entro i termini del saldo delle imposte sui redditi; l’acconto è dovuto anche in caso di opzione per la tassazione ordinaria, ferma la possibilità di recupero in sede di liquidazione definitiva.
Le indennità per perdita di avviamento e per danni pluriennali
L’indennità per perdita dell’avviamento commerciale (lett. h) si applica all’indennità percepita dal conduttore ai sensi dell’art. 34 della L. n. 392/1978 in caso di cessazione della locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, nonché all’indennità di avviamento delle farmacie spettante al precedente titolare. Questa voce presenta un’interessante correlazione con l’art. 10, comma 1, lett. h) del TUIR: mentre la tassazione separata riguarda il conduttore-percettore, la stessa indennità è deducibile dal reddito complessivo del locatore che la corrisponde.
Le indennità per risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni (lett. i) applicano la tassazione separata a condizione che la perdita di redditi si riferisca a un arco temporale pluriennale: un’indennità risarcitoria riferita alla perdita di redditi di un solo anno non rientra in questa previsione. Come già evidenziato per la lett. a), il presupposto dell’imponibilità è che l’indennità compensi un lucro cessante e non un danno emergente.
I redditi derivanti da eventi societari: recesso, liquidazione e cessazione
La lettera l) disciplina i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione, riduzione del capitale o morte del socio, nonché i redditi imputati in dipendenza di liquidazione societaria. La tassazione separata si applica a condizione che sia intercorso un periodo superiore a cinque anni tra la costituzione della società e il verificarsi dell’evento. È irrilevante il momento in cui il singolo socio è entrato nella compagine: ciò che conta è la durata della società, non quella della partecipazione individuale.
La Cassazione ha precisato che questi redditi derivano dalla partecipazione in una società di persone, assumono natura di reddito d’impresa e devono essere determinati confrontando le somme liquidate con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Un’ipotesi peculiare riguarda la liquidazione che si protrae nel tempo: ai sensi dell’art. 182, comma 2, del TUIR si decade dalla tassazione separata se la liquidazione si prolunga per più di tre esercizi o in caso di omessa presentazione del bilancio finale.
Le somme rimborsate per oneri precedentemente dedotti o detratti (lett. n-bis)
La lettera n-bis) assoggetta a tassazione separata le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo, ovvero per i quali si è fruito della detrazione, in periodi d’imposta precedenti. Se il contribuente ha detratto una spesa e successivamente ne ottiene il rimborso, tale rimborso non può restare fiscalmente neutro, pena un doppio beneficio. L’importo da dichiarare è la somma rimborsata (non la detrazione fruita), e la liquidazione definitiva dell’imposta è effettuata dagli uffici finanziari. Sono espressamente escluse dall’applicazione le spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi o premi assicurativi per i quali il contribuente non ha fruito di alcun beneficio fiscale in sede di versamento.
Il regime facoltativo: l’opzione per la tassazione ordinaria e l’acconto del 20%
Un elemento caratterizzante della disciplina è la sua parziale facoltatività. In base al comma 3, l’opzione per la tassazione ordinaria è consentita per i redditi delle lettere da d) a f) e per quelli delle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. L’opzione va esercitata espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.
Per le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) (TFR, arretrati, indennità co.co.co., anticipazioni di mobilità e CIG), gli uffici dell’Agenzia delle Entrate provvedono d’ufficio a confrontare il regime della tassazione separata con quello ordinario, applicando quello più conveniente. Non è quindi necessaria alcuna opzione da parte del contribuente.
Per i redditi soggetti a tassazione separata sui quali non è stata operata alcuna ritenuta alla fonte, è previsto l’obbligo di versare un acconto pari al 20% dell’imponibile, da effettuarsi entro gli stessi termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Va ricordato che l’acconto è dovuto anche se l’imposta definitiva dovesse risultare inferiore: in tal caso l’eccedenza versata sarà rimborsata dall’ufficio.
La disciplina per le società di persone e gli imprenditori individuali
Il comma 2 introduce un regime differenziato. I redditi di cui alle lettere da g) a n) del comma 1, se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice, sono esclusi dalla tassazione separata e confluiscono ordinariamente nel reddito d’impresa della società, seguendone le regole di determinazione. Per le stesse fattispecie, se conseguite da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, la tassazione separata è possibile ma richiede un’apposita richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di competenza. La ratio di questa differenziazione è sistematica: il regime separato nasce per tutelare il contribuente persona fisica dalla progressività; le società di persone, pur imputando il reddito per trasparenza ai soci, determinano la base imponibile d’impresa secondo le regole del reddito d’impresa, nelle quali la progressività non opera nello stesso modo.
Per le persone fisiche imprenditori individuali che optano per la tassazione separata sulle plusvalenze da cessione di azienda, la scelta deve essere confrontata attentamente con le alternative disponibili: la rateizzazione in cinque quote costanti ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR può risultare preferibile se i redditi degli anni di rateizzazione sono contenuti, mentre la tassazione separata è generalmente più conveniente quando il biennio precedente la cessione è stato caratterizzato da redditi elevati, che hanno innalzato l’aliquota media di riferimento, e l’anno della cessione è invece caratterizzato da redditi ordinari ridotti.
Considerazioni conclusive
L’art. 17 del TUIR rappresenta una norma di giustizia sostanziale, volta a correggere le distorsioni che la progressività dell’IRPEF produrrebbe in relazione a redditi eccezionali o a formazione pluriennale. La sua corretta applicazione richiede al professionista una conoscenza approfondita non solo della disposizione codicistica, ma anche dell’amplissima elaborazione giurisprudenziale e di prassi che nel corso dei decenni ha contribuito a definirne i contorni.
Due sono i profili di maggiore complessità operativa. Il primo riguarda la distinzione tra emolumenti genuinamente arretrati e compensi la cui corresponsione tardiva è fisiologica: una valutazione che non si presta a soluzioni schematiche e impone un’analisi caso per caso, con attenzione alle procedure di liquidazione adottate dal soggetto erogatore e ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il secondo riguarda la facoltà di opzione per la tassazione ordinaria: una scelta che può rivelarsi determinante sul piano dell’effettivo carico fiscale e che richiede una simulazione comparativa attenta, soprattutto per contribuenti con livelli di reddito variabili nel tempo. Il professionista che assiste il cliente nella gestione di questi redditi deve verificare la corretta determinazione della base imponibile secondo le regole degli artt. 19, 20 e 21 del TUIR, assicurarsi del rispetto degli eventuali requisiti aggiuntivi (data certa, possesso quinquennale, collegamento causale con la cessazione del rapporto) e, dove applicabile, garantire il tempestivo versamento dell’acconto del 20%.
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello
Chiarisce l'applicazione della tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) TUIR agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente quando il ritardo nel pagamento dipende da cause giuridiche (leggi, sentenze, contratti collettivi) e non dalla volonta delle parti.
Risposta a interpello
Affronta il regime di tassazione separata ex art. 17 TUIR sulla retribuzione di risultato corrisposta in anni successivi, confermando i criteri della prassi consolidata sui requisiti del ritardo non fisiologico.
Domande frequenti
Quali spese sono deducibili dal reddito d'impresa?
Materie prime, stipendi, affitti, interessi passivi, utenze, assicurazioni, pubblicità, manutenzioni; tutte necessarie e documentate.
È deducibile una multa o penalità amministrativa?
No, sanzioni e penalità non sono deducibili; sono oneri di conseguenza dell'illecito, non costi di produzione del reddito.
Quali sono i limiti alle deduzioni?
Interessi passivi: limitati a 30% della taxa EBITDA; omaggi: max 5€ per persona; diarie: forfetarie per trasferte; sponsorizzazioni: 2‰ ricavi.
Come si documentano le spese?
Con fatture, ricevute, contratti, estratti conto bancari, giustificativi di pagamento; bilancio e registri contabili coerenti.
Le spese devono essere pagate per deducibilità?
No, conta la competenza fiscale (quando la spesa è stata maturata); il pagamento può avvenire in esercizio successivo con corrette scritture.
Fonti consultate: 2 fontei verificate