← Torna a TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 17 TUIR – Tassazione separata (N.D.R.: Articolo in vigore dal 1 gennaio 2007 ai sensi dell’art.1, comma 749, legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha recato modifiche modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252.)

In vigore dal 18/06/2025

Modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 1

Nota:Per la decorrenza vedi l’art. 12 del DLG 47/2000. Il comma 1 e’ modificato da DLG 446 del 15/12/97 art. 48 comma 2.

“1. L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e indennita’ equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, anche nelle ipotesi di cui all’art. 2122 del codice civile; altre indennita’ e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennita’ di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del codice civile nonche’ le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; (1)

a-bis) abrogata [le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;]

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti, compresi i compensi e le indennita’ di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49;

c) indennita’ percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’articolo 53 (N.D.R.: ora art. 50, comma 1, lett. c-bis, se il diritto all’indennita’ risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonche’, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

c-bis) l’indennita’ di mobilita’ di cui all’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;

d) indennita’ per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa’ di persone;

e) indennita’ percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attività sportiva ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennita’ indicate alla lett. a);

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu’ di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu’ di cinque anni;

g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 67 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

g-ter) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, se percepiti, anche in piu’ rate, nello stesso periodo di imposta;

h) indennita’ per perdita dell’avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita’ di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennita’ spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu’ anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa’ indicate nell’art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa’ stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa’ e la comunicazione del recesso o dell’esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l’inizio della liquidazione e’ superiore a cinque anni;

m) (lettera abrogata);

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell’art. 44, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e’ superiore a cinque anni;

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e’ fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c),quinto e sesto periodo.

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa’ in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e’ avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita’ stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se cio’ risulta piu’ favorevole per il contribuente.”

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 9 legge 27 dicembre 2006 n.296, ai fini della presente lettera, si applicano, se piu’ favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

In sintesi

  • Disciplina le deduzioni dal reddito di impresa (spese deducibili).
  • Criteri: necessarietà alla produzione del reddito e documentazione idonea.
  • Spese escluse per natura (sanzioni, tributi già computati, ecc.).
  • Limiti quantitativi per alcune voci (interessi, omaggi, sconti).
Commento del professionista
Inquadramento generale e ratio della norma

L’art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina uno dei meccanismi più raffinati dell’intera architettura dell’IRPEF: la tassazione separata. Si tratta di un regime impositivo speciale, derogatorio rispetto alle regole ordinarie della progressività, pensato per neutralizzare un effetto distorsivo che altrimenti si produrrebbe in modo sistematico a danno di una categoria di contribuenti del tutto peculiare: quelli che percepiscono in un unico momento redditi la cui formazione si è protratta nel corso di più anni.

La logica è di immediata comprensione. Il sistema IRPEF è strutturato su aliquote progressive per scaglioni: più alto è il reddito complessivo di un anno, più alta è l’aliquota marginale applicata. Se un lavoratore che cessa il proprio rapporto di lavoro dopo trent’anni percepisce il trattamento di fine rapporto interamente nell’anno della cessazione, quel TFR si cumulerebbe con tutti gli altri redditi del medesimo periodo d’imposta, generando un’imposta enormemente più elevata di quella che sarebbe stata applicata se il reddito fosse stato tassato anno per anno, man mano che maturava. Il risultato sarebbe un’imposizione iniqua, in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione.

Il legislatore ha risolto questa tensione prevedendo che determinati redditi, tipicamente a formazione pluriennale o in ogni caso percepiti in modo episodico e concentrato nel tempo, siano tassati con una modalità separata rispetto al reddito complessivo ordinario, con un’aliquota che tiene conto della capacità contributiva media del contribuente nel biennio precedente e non dell’eccezionale cumulazione reddituale dell’anno di percezione.

È importante precisare subito, per chiarezza sistematica, che la tassazione separata è una modalità di determinazione e liquidazione dell’imposta, non una diversa categoria reddituale. Il reddito soggetto a tassazione separata conserva la sua natura originaria ai sensi dell’art. 6 del TUIR: un TFR rimane reddito di lavoro dipendente, una plusvalenza da cessione di azienda rimane reddito d’impresa. Ciò che muta è esclusivamente il meccanismo di calcolo e di applicazione dell’imposta.

Va aggiunto, e non è un dettaglio trascurabile per il contribuente, che sui redditi assoggettati a tassazione separata non si applicano le addizionali IRPEF regionali e comunali, con un effetto di risparmio fiscale aggiuntivo rispetto alla sola modulazione dell’aliquota.

La struttura dell’art. 17: il catalogo tassativo dei redditi

Il comma 1 dell’art. 17 contiene un elenco tassativo dei redditi assoggettabili a tassazione separata. Si tratta di un catalogo chiuso: non è possibile applicare questo regime a redditi non espressamente previsti dalla norma, per quanto la loro struttura a formazione pluriennale potrebbe in astratto giustificarlo. La ratio protettiva della norma non può essere estesa in via analogica.

Le voci elencate coprono un ampio spettro di situazioni: dall’indennità di fine rapporto di lavoro agli emolumenti arretrati, dalle plusvalenze derivanti da cessioni di azienda alle indennità per perdita di avviamento, dalle somme liquidate ai soci in caso di recesso ai corrispettivi per cessione di clientela professionale, fino alle somme rimborsate per oneri precedentemente dedotti o detratti.

Il comma 2 introduce una disciplina differenziata per le società di persone e per gli imprenditori individuali, mentre il comma 3 regola il diritto di opzione del contribuente per il regime ordinario in luogo di quello separato, nonché la facoltà degli uffici finanziari di applicare il regime più favorevole in relazione ad alcune specifiche categorie di reddito.

Il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti (lett. a)

La lettera a) del comma 1 rappresenta, nel panorama applicativo dell’art. 17, la fattispecie di gran lunga più rilevante nella prassi quotidiana. Vi rientrano: il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, le indennità equipollenti comunque denominate e commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, e le somme comunque percepite a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto.

Sul piano civilistico, il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5. È la principale forma di remunerazione differita prevista dall’ordinamento italiano per il lavoro dipendente privato. Per i dipendenti pubblici, a seconda della data di assunzione e del tipo di contratto, possono applicarsi discipline analoghe (indennità di buonuscita, indennità di fine servizio) che il legislatore fiscale ricomprende nella categoria delle indennità equipollenti, sottoponendole alle medesime regole.

Tra le ulteriori somme riconducibili alla lett. a) rientrano, in via esemplificativa: i premi e gli incentivi all’esodo, le indennità di mancato preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, i compensi per il patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. (purché tale patto sia risultante da atto scritto e rispetti i limiti di oggetto, tempo e luogo previsti dalla norma civilistica, con una durata massima del vincolo di cinque anni per i dirigenti e tre per gli altri lavoratori).

Merita attenzione la clausola anti-elusiva introdotta con il D.L. n. 41/1995, che ha ampliato la lett. a) includendovi le somme percepite anche a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. Questa disposizione risponde all’esigenza di contrastare la prassi di attribuire artificiosamente natura risarcitoria a somme in realtà di origine retributiva, per sottrarle all’imposizione ordinaria. Sul piano applicativo, però, va tenuto fermo il principio generale che distingue il lucro cessante dal danno emergente: soltanto le somme che compensano la perdita di redditi sono imponibili come tali; quelle che reintegrano un danno patrimoniale effettivo non costituiscono reddito imponibile. La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 292 del 2005 ha confermato che l’art. 32 del D.L. n. 41/1995 non ha portata innovativa rispetto alla tassabilità delle somme risarcitorie, ma si limita ad estendere ad esse il più favorevole regime della tassazione separata.

Un elemento di particolare rilievo pratico è il limite di un milione di euro introdotto dall’art. 24, comma 31, del D.L. n. 201/2011: la quota delle indennità di fine rapporto che eccede tale soglia non beneficia della tassazione separata e concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettandosi a tassazione ordinaria. La norma si applica a tutte le indennità richiamate dalla lett. a).

Gli emolumenti arretrati (lett. b)

La lettera b) prevede l’applicazione della tassazione separata sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Questa disposizione ha un ambito applicativo tecnico assai articolato, forgiato nel tempo da una lunga dialettica tra Amministrazione finanziaria, giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il punto centrale è la distinzione tra emolumenti genuinamente arretrati, per i quali la tassazione separata è giustificata, e compensi la cui corresponsione nell’anno successivo a quello di maturazione è fisiologica rispetto ai tempi tecnici e giuridici ordinariamente necessari per la loro liquidazione. Solo nel primo caso si applica il regime separato.

L’Amministrazione finanziaria ha elaborato nel tempo due categorie di cause giustificative dell’arretrato. La prima è di carattere giuridico: quando il ritardo deriva da una norma di legge, da un contratto collettivo, da una sentenza o da un atto amministrativo sopravvenuto, la tassazione separata si applica automaticamente, senza che sia necessaria alcuna valutazione sul carattere fisiologico o meno del ritardo. La seconda è di carattere fattuale: quando il ritardo dipende da oggettive situazioni di fatto (come una grave crisi finanziaria del datore di lavoro), la tassazione separata spetta solo se il ritardo non è riconducibile alla volontà delle parti e va oltre i tempi tecnici ordinariamente necessari.

Non possono invece beneficiare della tassazione separata i compensi la cui erogazione nell’anno successivo è strutturalmente connaturata alla loro natura, come i premi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati che vengono corrisposti nell’anno dopo il loro conseguimento: questa tempistica è considerata fisiologica e non giustifica il regime separato.

La Corte di Cassazione ha elaborato un’ulteriore precisazione di rilievo pratico in relazione ai compensi dei giudici tributari: con le sentenze del 13 febbraio 2020 ha enunciato il principio che il mero superamento del 12 gennaio dell’anno successivo (data rilevante per la c.d. cassa allargata di cui all’art. 51 TUIR) non è di per sé sufficiente a qualificare un compenso come arretrato ai fini della tassazione separata. Il discrimine rimane il concetto di ritardo fisiologico rispetto alla natura del rapporto e alle procedure di liquidazione. Per i compensi aggiuntivi dei giudici tributari, la Cassazione ha individuato in 120 giorni dalla chiusura contabile del quarto trimestre il lasso temporale entro cui il ritardo è da ritenersi fisiologico, al di là del quale scatta il diritto alla tassazione separata. Questo parametro, tuttavia, non è automaticamente estendibile a tutte le fattispecie e deve essere adattato alle caratteristiche specifiche di ciascuna procedura di liquidazione.

Le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c)

La lettera c) assoggetta a tassazione separata le indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), ma con una condizione specifica: il diritto all’indennità deve risultare da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Questa condizione risponde a una precisa logica anti-elusiva, particolarmente rilevante nella pratica per il c.d. Trattamento di Fine Mandato (TFM) degli amministratori di società. Senza il requisito della data certa anteriore, sarebbe agevole accordarsi a posteriori per riconoscere all’amministratore un compenso aggiuntivo alla fine del mandato, strutturandolo come TFM e usufruendo dell’aliquota agevolata della tassazione separata. La giurisprudenza di legittimità ha confermato con fermezza questo requisito: la Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza del 19 agosto 2020 n. 17367, ha ribadito che in assenza di un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, il TFM non può beneficiare della tassazione separata.

Fanno eccezione le somme percepite a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di co.co.co.: per queste, la tassazione separata si applica in ogni caso, indipendentemente dalla preesistenza dell’atto di data certa.

Anche alle indennità di cui alla lett. c) si applica il limite di un milione di euro già commentato in relazione alla lett. a): la quota eccedente tale soglia è tassata in modo ordinario.

La tassazione separata nell’ambito imprenditoriale e professionale

L’art. 17 dedica un significativo spazio a fattispecie reddituali di natura imprenditoriale e professionale, per le quali la giustificazione della tassazione separata risiede nella formazione pluriennale o nella natura eccezionale e concentrata del provento.

Le plusvalenze da cessione di azienda (lett. g) costituiscono forse la fattispecie più rilevante per la clientela imprenditoriale. La tassazione separata si applica alle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni, nonché ai redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione di imprese commerciali esercitate per più di cinque anni. Il periodo di possesso quinquennale va computato avendo riguardo al giorno di acquisizione dell’azienda o di costituzione dell’impresa, indipendentemente dall’acquisto dei singoli beni che la compongono. Si computa anche il periodo di concessione in affitto o in usufrutto, e non si considerano le eventuali sospensioni dell’attività.

Un profilo interpretativo di rilievo riguarda la continuità del periodo di possesso in caso di trasferimento mortis causa: la Cassazione con la sentenza dell’11 febbraio 2022 n. 4444 ha chiarito che il trasferimento d’azienda per causa di morte non interrompe il quinquennio, in coerenza con il principio di neutralità fiscale del trasferimento ereditario e con la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti tra il dante causa e l’erede.

Si tratta di un regime alternativo (e non esclusivo) rispetto alla tassazione ordinaria o alla tassazione differita in quote costanti su cinque anni di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR. L’imprenditore individuale può scegliere la modalità per lui più vantaggiosa. Per le società di persone, invece, la tassazione separata non è ammessa per le plusvalenze in questione, che confluiscono nel reddito d’impresa della società.

I corrispettivi per la cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (lett. g-ter) sono stati oggetto di una significativa revisione normativa, da ultimo con il D.Lgs. n. 192/2024 e poi con il D.L. n. 84/2025. Attualmente la norma prevede la tassazione separata per i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, se percepiti anche in più rate nello stesso periodo d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassazione separata si applica anche in caso di rateizzazione purché questa avvenga nel medesimo anno, in quanto in tale ipotesi rimane rispettata la ratio di evitare la cumulazione con gli altri redditi dell’anno.

La plusvalenza da cessione di terreni edificabili (lett. g-bis) è invece un caso in cui la tassazione separata opera non per la formazione pluriennale del reddito, ma per l’eccezionalità e la rilevanza economica del provento. Si applica alle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per questa fattispecie è previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20% della plusvalenza, da effettuarsi entro i termini del saldo delle imposte sui redditi.

Le indennità per perdita di avviamento e per danni pluriennali

L’indennità per perdita dell’avviamento commerciale (lett. h) si applica all’indennità percepita dal conduttore ai sensi dell’art. 34 della L. n. 392/1978 in caso di cessazione della locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, nonché all’indennità di avviamento delle farmacie spettante al precedente titolare. Questa voce presenta un’interessante correlazione con l’art. 10, comma 1, lett. h) del TUIR: mentre la tassazione separata riguarda il conduttore-percettore, la stessa indennità è deducibile dal reddito complessivo del locatore che la corrisponde.

Le indennità per risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni (lett. i) applicano la tassazione separata a condizione che la perdita di redditi si riferisca a un arco temporale pluriennale: un’indennità risarcitoria riferita alla perdita di redditi di un solo anno non rientra in questa previsione. Come già evidenziato nel commento alla lett. a), il presupposto dell’imponibilità è che l’indennità compensi un lucro cessante e non un danno emergente.

I redditi derivanti da eventi societari: recesso, liquidazione e cessazione

La lettera l) disciplina i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone nei casi di recesso, esclusione, riduzione del capitale o morte del socio, nonché i redditi imputati in dipendenza di liquidazione societaria.

La tassazione separata si applica a condizione che sia intercorso un periodo superiore a cinque anni tra la costituzione della società e il verificarsi dell’evento (recesso, esclusione, delibera di riduzione del capitale, morte del socio, inizio della liquidazione). È irrilevante il momento in cui il singolo socio è entrato nella compagine: ciò che conta è la durata della società, non quella della partecipazione individuale. Un socio che sia entrato nella società da meno di cinque anni può comunque fruire della tassazione separata se la società è stata costituita da oltre cinque anni.

La Corte di Cassazione ha progressivamente precisato la natura di questi redditi: derivando dalla partecipazione in una società di persone, assumono natura di reddito d’impresa e devono essere determinati confrontando le somme liquidate con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. La differenza positiva è il reddito assoggettabile a tassazione separata.

Un’ipotesi peculiare che merita attenzione è quella della liquidazione che si protrae nel tempo: ai sensi dell’art. 182, comma 2, del TUIR si decade dalla tassazione separata se la liquidazione si prolunga per più di tre esercizi (compreso quello di avvio) o in caso di omessa presentazione del bilancio finale. In caso di decadenza, i redditi determinati in sede di liquidazione concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF dei soci per i periodi d’imposta di competenza.

Le somme rimborsate per oneri precedentemente dedotti o detratti (lett. n-bis)

La lettera n-bis) assoggetta a tassazione separata le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo, ovvero per i quali si è fruito della detrazione, in periodi d’imposta precedenti a quello di rimborso. Questa previsione è strettamente correlata a quanto già esaminato in sede di commento all’art. 15 del TUIR: se il contribuente ha detratto una spesa e successivamente ne ottiene il rimborso, tale rimborso non può restare fiscalmente neutro, pena un doppio beneficio (prima la detrazione, poi il rimborso non tassato).

La norma si raccorda con il meccanismo già previsto nell’art. 17, comma 1, lett. n-bis: l’importo da dichiarare è la somma rimborsata (non la detrazione fruita), e la liquidazione definitiva dell’imposta è effettuata dagli uffici finanziari e non autoliquidata dal contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha esteso l’applicazione di questa previsione anche ai rimborsi di contributi previdenziali trattenuti dai datori di lavoro nel contesto del rapporto di lavoro dipendente, equiparandoli ai contributi obbligatori deducibili ex art. 10 del TUIR, in quanto in entrambi i casi è il lavoratore a sopportarne l’onere economico.

Sono espressamente escluse dall’applicazione di questa disposizione le spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi o premi assicurativi per i quali il contribuente non ha fruito di alcun beneficio fiscale in sede di versamento.

Il regime facoltativo: l’opzione per la tassazione ordinaria

Un elemento caratterizzante della disciplina dell’art. 17 è la sua parziale facoltatività. Non per tutte le fattispecie la tassazione separata è obbligatoria: per alcune di esse il contribuente può scegliere di assoggettare il reddito a tassazione ordinaria, se ritiene che ciò risulti per lui più conveniente.

In base al comma 3, questa opzione è consentita per i redditi delle lettere da d) a f) (indennità di agenzia, indennità notarili, indennità degli sportivi) e per quelli delle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali. L’opzione va esercitata espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.

Per le fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) (TFR, arretrati, indennità co.co.co., anticipazioni di mobilità e CIG), il meccanismo è diverso e più favorevole al contribuente: gli uffici dell’Agenzia delle Entrate provvedono d’ufficio a confrontare il regime della tassazione separata con quello ordinario, applicando quello più conveniente. Non è quindi necessaria alcuna opzione da parte del contribuente: è l’Amministrazione finanziaria stessa a garantire, in sede di liquidazione definitiva dell’imposta, il trattamento più favorevole.

Questa previsione è di notevole rilievo pratico: per un contribuente che abbia avuto redditi complessivi molto bassi negli anni di riferimento per il calcolo dell’aliquota media, potrebbe risultare che la tassazione ordinaria sia più conveniente della separata. L’ufficio effettua questo confronto autonomamente, tutelando il contribuente anche in assenza di una sua specifica richiesta.

Il versamento dell’acconto del 20%

Per i redditi soggetti a tassazione separata sui quali non è stata operata alcuna ritenuta alla fonte (tipicamente perché erogati da soggetti non obbligati alle ritenute, o per talune delle fattispecie reddituali elencate nell’art. 17), è previsto l’obbligo di versare un acconto pari al 20% dell’imponibile, da effettuarsi entro gli stessi termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Tali redditi devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di percezione. L’acconto del 20% è dovuto sull’ammontare imponibile dei redditi, calcolato con le regole specifiche previste per ciascuna fattispecie (ad esempio, per il TFR erogato da soggetti non obbligati alle ritenute, la base imponibile va determinata applicando le regole dell’art. 19 del TUIR prima di calcolare il 20%). Va ricordato che l’acconto è dovuto anche se l’imposta definitiva dovesse risultare inferiore: in tal caso, l’eccedenza versata sarà rimborsata dall’ufficio.

La disciplina per le società di persone e gli imprenditori individuali

Il comma 2 introduce un regime differenziato per talune categorie di soggetti. I redditi di cui alle lettere da g) a n) del comma 1, se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice, sono esclusi dalla tassazione separata e confluiscono ordinariamente nel reddito d’impresa della società, seguendone le regole di determinazione. Per le stesse fattispecie, se conseguite da persone fisiche nell’esercizio di imprese commerciali, la tassazione separata è possibile ma richiede un’apposita richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di competenza. È dunque un regime facoltativo anche per gli imprenditori individuali, che devono valutare caso per caso la convenienza dell’opzione.

Considerazioni conclusive

L’art. 17 del TUIR rappresenta una norma di giustizia sostanziale, volta a correggere le distorsioni che la progressività dell’IRPEF produrrebbe in relazione a redditi eccezionali o a formazione pluriennale. La sua corretta applicazione richiede al professionista una conoscenza approfondita non solo della disposizione codicistica, ma anche dell’amplissima elaborazione giurisprudenziale e di prassi che nel corso dei decenni ha contribuito a definirne i contorni.

Due sono i profili di maggiore complessità operativa. Il primo riguarda la distinzione tra emolumenti genuinamente arretrati e compensi la cui corresponsione tardiva è fisiologica: una valutazione che non si presta a soluzioni schematiche e impone un’analisi caso per caso, con attenzione alle procedure di liquidazione adottate dal soggetto erogatore e ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il secondo riguarda la facoltà di opzione per la tassazione ordinaria: una scelta che può rivelarsi determinante sul piano dell’effettivo carico fiscale e che richiede una simulazione comparativa attenta, soprattutto per contribuenti con livelli di reddito variabili nel tempo.

Il professionista che assiste il cliente nella gestione di questi redditi non può limitarsi a verificare che la fattispecie rientri formalmente nell’elenco dell’art. 17: deve valutare la convenienza del regime separato rispetto all’ordinario, verificare la corretta determinazione della base imponibile secondo le regole degli artt. 19, 20 e 21 del TUIR, assicurarsi del rispetto degli eventuali requisiti aggiuntivi (data certa, possesso quinquennale, collegamento causale con la cessazione del rapporto) e, dove applicabile, garantire il tempestivo versamento dell’acconto del 20%. Una gestione accurata di questi aspetti è la differenza tra una consulenza fiscale di qualità e una mera compilazione dichiarativa.

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Domande frequenti

Quali spese sono deducibili dal reddito d'impresa?

Materie prime, stipendi, affitti, interessi passivi, utenze, assicurazioni, pubblicità, manutenzioni; tutte necessarie e documentate.

È deducibile una multa o penalità amministrativa?

No, sanzioni e penalità non sono deducibili; sono oneri di conseguenza dell'illecito, non costi di produzione del reddito.

Quali sono i limiti alle deduzioni?

Interessi passivi: limitati a 30% della taxa EBITDA; omaggi: max 5€ per persona; diarie: forfetarie per trasferte; sponsorizzazioni: 2‰ ricavi.

Come si documentano le spese?

Con fatture, ricevute, contratti, estratti conto bancari, giustificativi di pagamento; bilancio e registri contabili coerenti.

Le spese devono essere pagate per deducibilità?

No, conta la competenza fiscale (quando la spesa è stata maturata); il pagamento può avvenire in esercizio successivo con corrette scritture.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.