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Ultimo aggiornamento: 22 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 182 TUIR disciplina la determinazione del reddito d'impresa nei casi di liquidazione ordinaria di imprese individuali, società di persone e società di capitali, con regole specifiche per il periodo ante-liquidazione e per il periodo di liquidazione.
  • Il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico (o, ove ricorrano i presupposti, secondo le regole semplificate dell'art. 66 TUIR per le imprese minori).
  • Per le società la data di inizio della liquidazione coincide con la deliberazione assembleare di scioglimento; per le imprese individuali coincide con la data indicata nella dichiarazione di liquidazione resa al Registro Imprese.
  • Durante il periodo di liquidazione, il reddito è determinato per ciascun esercizio in base al bilancio annuale di liquidazione redatto dai liquidatori (artt. 2487 e ss. c.c.), fino alla chiusura della procedura.
  • Il D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 (in vigore dal 31/12/2024) ha riformulato la norma per coordinarla con la riforma dell'art. 17 TUIR sulla tassazione separata e con la disciplina della liquidazione delle società di capitali post-D.Lgs. 19/2023.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 182 TUIR – Liquidazione ordinaria

In vigore dal 31/12/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2024 n. 192 Articolo 18

“1. In caso di liquidazione dell’impresa o della societa’ il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione e’ determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell’articolo 66 se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa’, in conformita’ alle risultanze del conto della gestione prescritto all’articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e’ quella indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Per le imprese individuali e per le societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione e’ determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all’articolo 66. Se la liquidazione:

a) si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio, al netto delle perdite degli esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei familiari partecipanti all’impresa o dei soci;

b) si protrae per non piu’ di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio:

1) l’impresa o la societa’ puo’ rideterminare il reddito dell’ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo;

2) l’imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21;

c) si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8.

3. Per le societa’ soggette all’imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione e’ determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e’ determinato in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti esercizi, anche se anteriori all’inizio della liquidazione, liquidando la relativa imposta. Se la liquidazione si protrae per non piu’ di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la societa’ puo’ rideterminare il reddito dell’ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza del relativo importo.”

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Commento

Architettura della norma e finalità sistematica

L'art. 182 TUIR apre il capo V del titolo III dedicato alla liquidazione e al fallimento, e disciplina la determinazione del reddito d'impresa nei casi di liquidazione volontaria (ordinaria) di imprese individuali, società di persone e società di capitali. La norma risponde a un'esigenza sistematica fondamentale: la liquidazione, pur non essendo un'operazione realizzativa istantanea come la cessione d'azienda, comporta l'estinzione dell'attività imprenditoriale e la conversione progressiva del patrimonio aziendale in disponibilità liquide da distribuire ai soci o all'imprenditore individuale. Il TUIR prevede regole specifiche perché la disciplina ordinaria del reddito d'impresa, basata sulla competenza economica per esercizi annuali, non è pienamente adeguata a rappresentare un fenomeno, la liquidazione, che si svolge tipicamente in un orizzonte temporale ridotto e con dinamiche straordinarie (realizzo cespiti, soddisfacimento creditori, distribuzione attivi residui).

L'architettura dell'art. 182 si articola su due piani temporali distinti. Il primo è il periodo ante-liquidazione: dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la deliberazione di scioglimento fino al giorno precedente l'inizio formale della liquidazione. Il secondo è il periodo di liquidazione vero e proprio, che si estende dalla data di inizio della liquidazione fino alla chiusura della procedura mediante distribuzione finale dell'attivo o cancellazione dal Registro Imprese.

Periodo ante-liquidazione: conto economico ad hoc

Per il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di inizio della liquidazione, l'art. 182 c. 1 dispone che il reddito d'impresa sia determinato in base ad apposito conto economico, redatto secondo le regole ordinarie del TUIR (artt. 81 e ss.) ma riferito al frazionamento temporale del periodo. Per le società, il conto economico deve essere redatto in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'art. 2277 c.c. (per le società di persone) o dall'art. 2487-bis c.c. (per le società di capitali, ove gli amministratori, in caso di scioglimento, devono presentare ai liquidatori un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio).

Per le imprese minori che si avvalgono della contabilità semplificata, è ammessa l'applicazione delle regole dell'art. 66 TUIR (reddito determinato come differenza tra ricavi e costi). La data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, coincide per le società con la deliberazione assembleare di scioglimento e nomina dei liquidatori (per le S.p.A. e S.r.l. ai sensi dell'art. 2484 c.c.); per le imprese individuali coincide con la data indicata nella dichiarazione di liquidazione resa al Registro Imprese o, in mancanza, con la data di cessazione effettiva dell'attività.

Periodo di liquidazione: bilanci annuali e tassazione provvisoria

Il comma 2 disciplina il regime fiscale degli esercizi di liquidazione. Per ciascun esercizio durante la liquidazione, il reddito d'impresa è determinato in base al bilancio annuale predisposto dai liquidatori ai sensi degli artt. 2490 c.c. e 2487-bis c.c. La tassazione di ciascun esercizio di liquidazione ha carattere provvisorio: i versamenti effettuati sono considerati acconti, soggetti a conguaglio in sede di chiusura definitiva della procedura.

Il regime di tassazione provvisoria nasce dall'esigenza di non penalizzare la liquidazione con un'imposizione anticipata su componenti reddituali (plusvalenze da realizzo cespiti, accantonamenti) che potrebbero essere riassorbiti negli esercizi successivi della procedura. Il conguaglio finale ricostituisce il reddito complessivo della liquidazione e determina l'imposta definitivamente dovuta, con eventuali rimborsi o integrazioni rispetto agli acconti versati.

Conguaglio finale e tassazione separata per le imprese individuali

Per le imprese individuali, l'art. 182 prevede un regime particolare di tassazione del reddito complessivo della liquidazione: se la procedura non si chiude entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha avuto inizio, il reddito complessivo è tassato in base alle regole ordinarie come reddito di ciascun esercizio. Se invece la liquidazione si chiude entro il terzo periodo d'imposta, il contribuente può optare per la tassazione separata ai sensi dell'art. 17 TUIR, con applicazione dell'aliquota media degli ultimi due periodi d'imposta anteriori a quello di inizio della liquidazione (ridotta in base ai correttivi previsti dalla norma).

L'opzione per la tassazione separata è particolarmente vantaggiosa quando la liquidazione genera un reddito concentrato in un solo periodo d'imposta (tipicamente per il realizzo di plusvalenze sui cespiti), che secondo le regole ordinarie sconterebbe aliquote IRPEF marginali elevate. La tassazione separata applica un'aliquota media basata sui due esercizi precedenti, generalmente più contenuta, evitando il salto di aliquota.

Liquidazione delle società di capitali: regole speciali

Per le società di capitali, la liquidazione ha carattere autonomo come fase della vita societaria, disciplinata dagli artt. 2484-2496 c.c. Il regime fiscale dell'art. 182 si combina con la disciplina dell'art. 5 c. 1 D.Lgs. 39/2010 sui revisori legali: nelle società sottoposte a revisione, i bilanci di liquidazione devono essere oggetto di revisione o di attestazione da parte del revisore legale o della società di revisione incaricata. Il D.Lgs. 19/2023 ha introdotto specifiche regole per la liquidazione delle società coinvolte in operazioni transfrontaliere, con eventuali implicazioni anche fiscali.

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 ha riformulato l'art. 182 (entrata in vigore dal 31/12/2024) per coordinarlo con la riforma dell'art. 17 TUIR (tassazione separata) e con le novità del diritto societario in materia di liquidazione. In particolare, sono stati chiariti i criteri di determinazione del reddito ante-liquidazione e di gestione delle perdite eventualmente emergenti durante la procedura, oltre alla disciplina di coordinamento con le operazioni straordinarie eventualmente intervenute negli esercizi anteriori all'inizio della liquidazione.

Profili operativi e adempimenti dichiarativi

Sul piano operativo, l'apertura della liquidazione comporta significativi adempimenti dichiarativi. La società deve presentare una dichiarazione dei redditi specifica per il periodo ante-liquidazione (frazione di esercizio dall'inizio dell'anno fino al giorno precedente l'inizio della liquidazione) entro i termini ordinari. Per ciascun esercizio della procedura, i liquidatori presentano la dichiarazione annuale entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio. Alla chiusura della liquidazione, deve essere presentata la dichiarazione finale che ricostituisce il reddito complessivo e determina il conguaglio.

I liquidatori sono solidalmente responsabili con la società per il pagamento delle imposte relative al periodo di liquidazione (art. 36 DPR 602/1973), con responsabilità anche per le imposte degli esercizi anteriori se hanno distribuito attivi ai soci senza il preventivo soddisfacimento dell'erario. La responsabilità è particolarmente stringente per le società di capitali e impone ai liquidatori una gestione prudente delle distribuzioni intermedie agli soci, fino alla certezza dell'integrale assolvimento degli obblighi tributari.

Perdite, crediti d'imposta e revoca della liquidazione

Le perdite fiscali pregresse della società che entra in liquidazione mantengono la loro riportabilità durante la procedura, nei limiti dell'art. 84 TUIR (utilizzo nel limite dell'80% del reddito imponibile per le perdite ordinarie, utilizzo integrale per le perdite dei primi tre periodi d'imposta). Le perdite eventualmente emergenti durante la liquidazione concorrono alla formazione del reddito complessivo della procedura e si compensano con i redditi positivi degli altri esercizi di liquidazione in sede di conguaglio finale. I crediti d'imposta maturati dalla società (eccedenze IRES, crediti R&S, crediti energia) possono essere utilizzati in compensazione durante la liquidazione e, alla chiusura, l'eventuale residuo è rimborsabile al soggetto liquidato.

Particolare disciplina riveste la revoca della liquidazione, prevista dall'art. 2487-ter c.c.: l'assemblea può deliberare in ogni momento la revoca dello stato di liquidazione, con conseguente ripresa dell'attività ordinaria. Sul piano fiscale, la revoca della liquidazione comporta la chiusura del regime di tassazione provvisoria e il rientro nella tassazione ordinaria per esercizi successivi, senza emersione automatica di plusvalenze su cespiti non realizzati. La continuità dei valori fiscali è preservata, evitando effetti penalizzanti per la società che torni in bonis.

Prassi e linee guida

Risoluzione · n. 66/E del 6 luglio 2010

Determinazione del reddito d'impresa nella liquidazione ordinaria ex art. 182, comma 3, TUIR: l'AE chiarisce che, se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio ma per meno di cinque esercizi, il reddito della frazione residua e dei periodi intermedi e determinato in via provvisoria sulla base dei relativi bilanci, salvo conguaglio sul bilancio finale.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Come si determina il reddito d'impresa nel periodo ante-liquidazione?

Per il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di inizio della liquidazione, il reddito è determinato in base ad apposito conto economico redatto secondo le regole ordinarie del TUIR. Per le società, il conto economico deve essere conforme alle risultanze del conto della gestione di cui agli artt. 2277 e 2487-bis c.c.; per le imprese minori in contabilità semplificata si applicano le regole dell'art. 66 TUIR.

Quando inizia formalmente la liquidazione ai fini fiscali?

Per le società la data di inizio della liquidazione coincide con la deliberazione assembleare di scioglimento e nomina dei liquidatori (art. 2484 c.c. per S.p.A. e S.r.l.). Per le imprese individuali coincide con la data indicata nella dichiarazione di liquidazione resa al Registro Imprese o, in mancanza, con la data di cessazione effettiva dell'attività.

Come funziona la tassazione provvisoria durante la liquidazione?

Durante gli esercizi di liquidazione, il reddito è determinato sulla base dei bilanci annuali predisposti dai liquidatori e tassato in via provvisoria. I versamenti effettuati sono considerati acconti, soggetti a conguaglio finale alla chiusura della procedura quando si ricostituisce il reddito complessivo della liquidazione. Il regime evita penalizzazioni da imposizione anticipata su componenti che potrebbero essere riassorbiti.

Le imprese individuali possono fruire della tassazione separata?

Sì, se la liquidazione si chiude entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio, l'imprenditore individuale può optare per la tassazione separata ex art. 17 TUIR. L'aliquota applicata è la media degli ultimi due periodi d'imposta anteriori, con i correttivi di legge. L'opzione è vantaggiosa quando la liquidazione concentra plusvalenze elevate in un solo esercizio, evitando il salto verso aliquote IRPEF marginali alte.

Quale responsabilità hanno i liquidatori per le imposte?

I liquidatori sono solidalmente responsabili con la società per il pagamento delle imposte relative al periodo di liquidazione (art. 36 DPR 602/1973), con responsabilità estesa anche alle imposte degli esercizi anteriori se hanno distribuito attivi ai soci senza il preventivo soddisfacimento dell'erario. Ciò impone una gestione prudente delle distribuzioni intermedie fino all'integrale assolvimento degli obblighi tributari.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.