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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Pubblicità obbligatoria della nomina. I liquidatori devono iscrivere la propria nomina, i poteri e ogni successiva variazione nel registro delle imprese, rendendo opponibili ai terzi i nuovi organi rappresentativi.
  • Denominazione «in liquidazione». La ragione sociale deve essere integrata con l'indicazione «in liquidazione», segnalando a chiunque lo stato di liquidazione della società.
  • Cessazione automatica degli amministratori. All'iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano automaticamente dalla carica senza necessità di alcuna delibera ulteriore.
  • Passaggio di consegne formale. Gli amministratori consegnano ai liquidatori i libri sociali, la situazione dei conti aggiornata alla data di scioglimento e un rendiconto della propria gestione, il tutto documentato da verbale.
  • Coordinamento con procedure concorsuali. Il rendiconto della gestione è trasmesso anche al curatore della liquidazione giudiziale o al liquidatore controllato, garantendo continuità informativa nelle procedure concorsuali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2487-bis c.c. – Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione trattarsi di società in liquidazione.

Avvenuta l’iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.

In sintesi

  • Pubblicità obbligatoria della nomina. I liquidatori devono iscrivere la propria nomina, i poteri e ogni successiva variazione nel registro delle imprese, rendendo opponibili ai terzi i nuovi organi rappresentativi.
  • Denominazione «in liquidazione». La ragione sociale deve essere integrata con l'indicazione «in liquidazione», segnalando a chiunque lo stato di liquidazione della società.
  • Cessazione automatica degli amministratori. All'iscrizione della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano automaticamente dalla carica senza necessità di alcuna delibera ulteriore.
  • Passaggio di consegne formale. Gli amministratori consegnano ai liquidatori i libri sociali, la situazione dei conti aggiornata alla data di scioglimento e un rendiconto della propria gestione, il tutto documentato da verbale.
  • Coordinamento con procedure concorsuali. Il rendiconto della gestione è trasmesso anche al curatore della liquidazione giudiziale o al liquidatore controllato, garantendo continuità informativa nelle procedure concorsuali.
Ratio

L'articolo 2487-bis c.c. disciplina la fase di transizione tra la gestione ordinaria della società e l'avvio del procedimento liquidatorio, presidiando due esigenze fondamentali e tra loro distinte. La prima è quella della certezza verso i terzi: i creditori, i fornitori, i clienti e i soggetti che hanno rapporti con la società devono sapere — con efficacia erga omnes — che la governance è cambiata, che gli amministratori non hanno più poteri rappresentativi e che i nuovi interlocutori legali sono i liquidatori. La seconda esigenza è quella della responsabilità documentata: il passaggio di consegne tra i due organi deve avvenire in modo formale e tracciabile, fissando con precisione il patrimonio e la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento, separando nettamente la responsabilità della gestione ordinaria da quella del procedimento liquidatorio.

La norma evita così una zona grigia di incertezza e potenziale elusione: senza un passaggio formale, gli amministratori potrebbero compiere atti nell'interesse personale dopo lo scioglimento, oppure i liquidatori potrebbero trovarsi privi delle informazioni necessarie per gestire correttamente la liquidazione. Il verbale di consegna costituisce il confine temporale netto tra le due fasi.

Analisi

Il primo aspetto disciplinato dalla norma è la pubblicità. I liquidatori — non gli amministratori — curano personalmente l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese, con indicazione dei poteri loro conferiti. Se i poteri sono limitati rispetto a quelli standard (es. la delibera di nomina esclude la possibilità di contrarre nuovi finanziamenti), la limitazione deve essere iscritta per essere opponibile ai terzi: in mancanza, la società risponde degli atti del liquidatore anche se esorbitavano dai poteri interni. Ogni successiva variazione dei poteri (ampliamento, riduzione, revoca del singolo liquidatore, nomina di un sostituto) segue la stessa procedura pubblicitaria.

La denominazione sociale deve essere integrata con la dicitura «in liquidazione»: questa modifica è immediata e non richiede una modifica statutaria formale. L'indicazione deve comparire su tutti gli atti, i documenti commerciali e la corrispondenza. La sua omissione può costituire violazione degli obblighi degli amministratori (che ancora operano prima dell'iscrizione) o dei liquidatori (dopo l'iscrizione) e può dar luogo a responsabilità.

La cessazione degli amministratori è automatica e opera ipso iure con l'iscrizione della nomina dei liquidatori: non è necessaria né una delibera di revoca né le formalità previste per la cessazione ordinaria delle cariche sociali. Questa automatismo è funzionale alla chiarezza: il momento del cambio di regime è definito con precisione dalla data di iscrizione. Gli amministratori cessati non possono compiere atti di gestione ordinaria dopo l'iscrizione, salvo quelli urgenti e strettamente conservativi che precedono il completamento del passaggio di consegne.

Il passaggio di consegne è il cuore della norma dal punto di vista operativo. Gli amministratori sono tenuti a consegnare ai liquidatori: (1) i libri sociali (libro dei soci, libro delle assemblee e del consiglio di amministrazione, libro delle obbligazioni, registri contabili, ecc.); (2) una situazione dei conti aggiornata alla data di effetto dello scioglimento, che fotografa con precisione lo stato del patrimonio aziendale al momento della transizione; (3) un rendiconto della gestione per il periodo compreso tra l'ultimo bilancio approvato e la data di scioglimento. Di questa consegna deve essere redatto un verbale, che costituisce prova documentale della trasmissione avvenuta e degli eventuali rilievi dei liquidatori. Il verbale è lo strumento che consente di attribuire correttamente le responsabilità: le operazioni anteriori alla data indicata nel verbale sono imputabili agli amministratori, quelle successive ai liquidatori.

Il comma finale, introdotto in coordinamento con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), prevede che il rendiconto sia trasmesso anche al curatore (in caso di liquidazione giudiziale) o al liquidatore controllato. Questa disposizione garantisce la continuità informativa nel caso in cui la liquidazione ordinaria si intrecci con o sia sostituita da una procedura concorsuale.

Quando si applica

La norma si applica a tutte le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) nel momento in cui entrano in liquidazione, qualunque sia la causa di scioglimento (delibera assembleare, cause di legge, provvedimento del tribunale, scadenza del termine). Si applica sia quando i liquidatori siano nominati dall'assemblea ex art. 2487 c.c., sia quando la nomina avvenga per via giudiziale. Il numero dei liquidatori (uno o più) non incide sull'applicazione della norma: in caso di più liquidatori, la consegna può essere effettuata all'organo collegialmente oppure ai liquidatori individualmente, secondo le modalità deliberate.

La norma non si applica alle cooperative, che seguono una disciplina speciale in materia di liquidazione, né alle società di persone, per le quali valgono regole differenti. Si coordina invece con le procedure concorsuali per quanto riguarda il flusso del rendiconto di gestione verso gli organi della procedura.

Connessioni

L'art. 2487-bis si inquadra nel sistema degli artt. 2484-2496 c.c. (scioglimento e liquidazione delle società di capitali). Si raccorda con l'art. 2487 c.c. (nomina e poteri dei liquidatori), con l'art. 2489 c.c. (poteri e doveri dei liquidatori), con l'art. 2490 c.c. (bilanci in liquidazione). Il richiamo al D.Lgs. 14/2019 integra la disciplina nelle situazioni di crisi. Per le S.p.A., le norme si integrano con quelle degli artt. 2487 ss. c.c. La responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti dopo lo scioglimento è disciplinata dall'art. 2486 c.c., che limita i loro poteri alla gestione conservativa.

Casi pratici

Caso 1: Passaggio di consegne con contestazione dei liquidatori

La S.r.l. di Tizio delibera lo scioglimento anticipato e nomina Caio come liquidatore. Tizio, amministratore uscente, consegna a Caio i libri sociali e la situazione dei conti. Nel verbale di consegna, Caio annota che alcuni crediti vantati dalla società sembrano inesigibili e che mancano tre mesi di fatture. Il verbale permette di documentare le contestazioni in modo formale: eventuali danni derivanti dalla mancata riscossione di quei crediti potranno essere attribuiti alla gestione di Tizio se si accerterà che erano già inesigibili prima della data di scioglimento.

Caso 2: Liquidazione che si intreccia con procedura concorsuale

Sempronio è amministratore di una S.p.A. in liquidazione. Nel corso della liquidazione, su istanza dei creditori, il tribunale apre la liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019. Sempronio deve trasmettere il rendiconto della gestione non solo ai liquidatori già nominati, ma anche al curatore della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2487-bis, ultimo comma, c.c. Questo consente al curatore di ricostruire l'andamento gestionale e di valutare l'eventuale responsabilità di Sempronio per atti compiuti durante la liquidazione ordinaria.

Domande frequenti

Chi iscrive la nomina dei liquidatori nel registro delle imprese?

I liquidatori stessi, non gli amministratori. Devono iscrivere la propria nomina, i poteri loro conferiti e ogni successiva variazione. L'iscrizione è necessaria per rendere opponibili ai terzi i poteri dei liquidatori.

Quando cessano i poteri degli amministratori in caso di liquidazione?

Automaticamente, con l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, senza necessità di delibera di revoca. Da quel momento gli amministratori non possono compiere atti di gestione ordinaria.

Cosa devono consegnare gli amministratori ai liquidatori?

I libri sociali, una situazione dei conti aggiornata alla data di scioglimento e un rendiconto della gestione per il periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. La consegna deve essere documentata con apposito verbale.

Perché è importante il verbale di passaggio di consegne?

Il verbale fissa il confine temporale tra la responsabilità degli amministratori (per la gestione ordinaria) e quella dei liquidatori (per il procedimento liquidatorio). In caso di contestazioni future, è lo strumento chiave per l'attribuzione delle responsabilità.

La denominazione «in liquidazione» deve apparire su tutti i documenti?

Sì, dal momento dell'iscrizione della nomina dei liquidatori la ragione sociale deve includere «in liquidazione» su tutti gli atti, documenti commerciali e corrispondenza, per segnalare immediatamente lo stato della società ai terzi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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