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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2485 c.c. Diritto di voto

In vigore

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484.

In sintesi

  • Gli amministratori sono obbligati ad accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.
  • Devono procedere agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2484, terzo comma (iscrizione nel registro delle imprese).
  • In caso di ritardo od omissione, rispondono personalmente e solidalmente dei danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai terzi.
  • Il tribunale, su istanza di soci, amministratori o sindaci, può accertare con decreto la causa di scioglimento se gli amministratori omettono gli adempimenti.
Ratio

L'art. 2485 c.c. traduce in regola sanzionatoria il principio che il verificarsi di una causa di scioglimento non è rimesso alla discrezionalità degli amministratori ma produce effetti giuridici oggettivi che questi ultimi sono tenuti a rendere conoscibili all'esterno con la massima tempestività. La ratio è di protezione plurisoggettiva: i soci hanno diritto di sapere che la società è entrata nella fase liquidativa per esercitare i loro diritti; i creditori sociali devono poter contare sulla restrizione dei poteri gestori degli amministratori (art. 2486 c.c.) a partire dal momento dell'iscrizione; i terzi devono poter conoscere lo stato della società con cui contrattano. La responsabilità personale e solidale degli amministratori in caso di ritardo od omissione è un presidio dissuasivo che mira a rendere impossibile qualunque inerzia strategica volta a procrastinare lo scioglimento per continuare a gestire il patrimonio sociale senza i vincoli della liquidazione.

Analisi

Il primo comma dell'art. 2485 c.c. pone un obbligo di accertamento «senza indugio», che la dottrina e la giurisprudenza interpretano come immediato, salvo il tempo tecnico strettamente necessario per la verifica dei presupposti di fatto (es. redazione della situazione patrimoniale per accertare la riduzione del capitale al di sotto del minimo). Il secondo comma disciplina la responsabilità degli amministratori: essa è personale, colpisce ciascun membro dell'organo amministrativo, e solidale, ciascuno risponde per l'intero danno, con diritto di regresso verso gli altri. Il danno risarcibile comprende quello subito dalla società (ulteriore erosione del patrimonio), dai soci (perdita di valore della partecipazione), dai creditori (riduzione della garanzia patrimoniale) e dai terzi (chiunque abbia contrattato con la società nell'ignoranza dello stato di scioglimento). Il terzo comma introduce un rimedio giudiziario suppletivo: quando gli amministratori inerti non provvedono, il tribunale accerta la causa di scioglimento con decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese, su istanza di singoli soci, di altri amministratori o dei sindaci.

Quando si applica

L'obbligo scatta non appena si verifica oggettivamente una delle cause di scioglimento elencate nell'art. 2484 c.c. Non rileva che gli amministratori ne siano consapevoli: la responsabilità per omissione sorge anche in caso di colpevole ignoranza della causa. Nella pratica, le situazioni più frequenti sono la riduzione del capitale al di sotto del minimo (che richiede una verifica contabile tempestiva), la scadenza del termine statutario (facilmente verificabile ma a volte trascurata) e il deadlock assembleare. Nei gruppi societari, la norma si applica agli amministratori della singola società e non alla capogruppo, salvo i casi di etero-direzione illecita.

Connessioni

L'art. 2485 c.c. si raccorda direttamente con l'art. 2484 c.c. (cause di scioglimento) e con l'art. 2486 c.c. (poteri degli amministratori post-scioglimento e responsabilità per violazione dei limiti gestori). Il rimedio giudiziario del terzo comma richiama le forme dei procedimenti camerali (artt. 737 ss. c.p.c.). In ambito penale, l'omissione degli adempimenti può integrare fattispecie di bancarotta impropria nelle società fallite (art. 224 l. fall., ora art. 333 d.lgs. 14/2019). Rileva anche l'art. 2393 c.c. (azione sociale di responsabilità) che può essere esercitata dalla società nei confronti degli amministratori inadempienti, nonché l'art. 2394 c.c. (azione dei creditori sociali).

Domande frequenti

Entro quanto tempo gli amministratori devono iscrivere la causa di scioglimento?

La legge prescrive di agire «senza indugio», il che equivale a tempestività immediata una volta accertata la causa. Non esiste un termine fisso in giorni, ma la giurisprudenza considera illecita qualsiasi dilazione non giustificata da necessità tecniche di verifica contabile o documentale. Il ritardo ingiustificato fa sorgere la responsabilità risarcitoria.

Tutti gli amministratori rispondono del ritardo, anche quelli dissenzienti?

Sì, la responsabilità è solidale. Tuttavia, l'amministratore che abbia manifestato il proprio dissenso in modo documentato (verbale di riunione, opposizione scritta) può liberarsi dalla responsabilità se dimostra di aver fatto quanto in suo potere per sollecitare l'adempimento. Il semplice dissenso interno, senza atti concreti, non è sufficiente.

Chi può chiedere al tribunale di accertare la causa di scioglimento?

Possono presentare istanza al tribunale: singoli soci (anche di minoranza), singoli amministratori e i sindaci (o il revisore legale nei casi applicabili). I creditori sociali non sono legittimati direttamente a questa istanza, ma possono agire per il risarcimento del danno contro gli amministratori inadempienti.

La responsabilità degli amministratori ex art. 2485 è concorrente con quella ex art. 2486?

Sì. L'art. 2485 sanziona l'omissione degli adempimenti pubblicitari (ritardo nell'iscrizione), mentre l'art. 2486 sanziona la gestione ultra vires dopo lo scioglimento. Le due responsabilità sono cumulabili: l'amministratore che ritarda l'iscrizione e poi continua a gestire liberamente risponde per entrambi i profili.

Il decreto del tribunale che accerta lo scioglimento è impugnabile?

Il decreto emesso ex art. 2485, terzo comma, è soggetto al regime ordinario dei provvedimenti camerali: è reclamabile davanti alla corte d'appello. L'iscrizione nel registro delle imprese del decreto ha efficacia dichiarativa e determina la decorrenza degli effetti dello scioglimento anche se il decreto fosse successivamente riformato in sede di reclamo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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