Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2486 c.c. – Poteri degli amministratori

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura .

In sintesi

  • Al verificarsi della causa di scioglimento, gli amministratori mantengono i poteri gestori esclusivamente ai fini della conservazione del valore e dell'integrità del patrimonio sociale.
  • Gli atti compiuti in violazione di tale limite fanno sorgere responsabilità personale e solidale degli amministratori verso società, soci, creditori e terzi.
  • Il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica (o di apertura della procedura concorsuale) e quello alla data della causa di scioglimento, detratti i costi normali.
  • In caso di procedura concorsuale con scritture contabili mancanti o irregolari, il danno è liquidato come differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
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Ratio

L'art. 2486 c.c. è la norma che presidia la fase transitoria tra lo scioglimento e la liquidazione vera e propria: il momento in cui la società, pur essendo già entrata nel percorso estintivo, non ha ancora un liquidatore nominato. In questo lasso di tempo, gli amministratori non possono né essere privati di ogni potere (la società deve continuare a esistere giuridicamente e a fare fronte alle obbligazioni in corso), né conservare i pieni poteri gestori (che presuppongono la continuità aziendale). La soluzione normativa è una restrizione funzionale: i poteri gestori sopravvivono, ma il loro fine diventa esclusivamente la conservazione del patrimonio, non la creazione di nuovo valore, non la conclusione di nuovi affari. Questa limitazione teleologica è giustificata dalla necessità di preservare l'integrità della garanzia patrimoniale per i creditori, che al momento dello scioglimento «cristallizza» il perimetro delle risorse destinate al soddisfacimento dei loro crediti.

Analisi

Il primo comma fissa il confine temporale: da quando si verifica la causa di scioglimento fino alla consegna della gestione ai liquidatori ex art. 2487-bis c.c. In tale arco, gli amministratori possono compiere atti di ordinaria conservazione, corrispondere i debiti scaduti, incassare i crediti, effettuare pagamenti urgenti, ma non acquisire nuovi impegni o avviare nuovi investimenti. Il secondo comma stabilisce la responsabilità per atti ultra vires: è personale (ciascun amministratore risponde con il proprio patrimonio) e solidale (il danneggiato può agire verso ciascuno per l'intero). Il terzo comma introduce, novità significativa portata dal d.lgs. 14/2019, una presunzione legale del danno risarcibile: la differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica e quello alla data della causa di scioglimento, al netto dei costi normali sostenuti dopo la causa. Questa presunzione relativa facilita il danneggiato invertendo l'onere della prova sull'ammontare del danno; l'amministratore può superarla dimostrando un diverso ammontare. Il quarto comma prevede una regola residuale per i casi in cui le scritture contabili manchino o siano irregolari: in sede concorsuale, il danno coincide con la differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, una liquidazione forfetaria che penalizza l'amministratore che non ha tenuto le scritture regolarmente.

Quando si applica

La norma opera in tutti i casi di scioglimento delle società di capitali, indipendentemente dalla causa (volontaria o legale). È particolarmente rilevante nelle situazioni di crisi, dove il rischio che gli amministratori continuino a gestire ultra vires, sperando in una ripresa o tentando di occultare le perdite, è più elevato. In ambito concorsuale, la presunzione del terzo comma viene frequentemente attivata dai curatori o liquidatori giudiziali per quantificare la responsabilità degli ex amministratori. La norma si applica anche alle s.r.l. con unico amministratore, che risponde personalmente per l'intero importo.

Connessioni

L'art. 2486 c.c. si coordina con l'art. 2484 c.c. (cause di scioglimento), l'art. 2485 c.c. (obblighi di accertamento), l'art. 2487 c.c. (nomina dei liquidatori) e l'art. 2487-bis c.c. (consegna della gestione ai liquidatori). Sul piano delle azioni di responsabilità, si raccorda con gli artt. 2392-2394 c.c. (responsabilità degli amministratori di s.p.a., applicabili analogicamente) e con l'art. 2476 c.c. per le s.r.l. In ambito concorsuale, il d.lgs. 14/2019 ha introdotto la presunzione del terzo e quarto comma, allineando la norma alle esigenze della liquidazione giudiziale. Le azioni di responsabilità possono essere esercitate dalla società (tramite i liquidatori), dai soci, dai creditori sociali e, in sede concorsuale, dal curatore.

Casi pratici

Caso 1: La s.r.l

Eta si scioglie per delibera assembleare il 15 marzo. In attesa della nomina dei liquidatori, Tizio, amministratore delegato, stipula un contratto di locazione commerciale quinquennale per ampliare i locali aziendali, atto incompatibile con la fase di liquidazione. Caio, socio di minoranza, agisce contro Tizio ex art. 2486, secondo comma, chiedendo il risarcimento del danno. Il tribunale, applicando la presunzione del terzo comma, quantifica il danno nella differenza tra il patrimonio netto al momento dell'uscita di Tizio dalla carica e quello alla data della delibera di scioglimento, detratti i costi operativi normali.

Caso 2: La s.p.a

Theta è dichiarata in liquidazione giudiziale. Il curatore accerta che le scritture contabili degli ultimi due esercizi sono gravemente irregolari e non consentono di ricostruire i patrimoni netti storici. Sempronio e Mevio, ex componenti del consiglio di amministrazione, vengono convenuti in giudizio dal curatore per responsabilità ex art. 2486, quarto comma. Impossibile applicare la presunzione ordinaria, il danno viene liquidato forfetariamente come differenza tra attivo (200.000 euro) e passivo (850.000 euro) accertati nella procedura, pari a 650.000 euro, salvo prova contraria da parte degli amministratori.

Domande frequenti

Quali atti possono compiere gli amministratori dopo lo scioglimento?

Solo atti finalizzati alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale: incassare crediti, pagare debiti scaduti, mantenere i beni in buono stato, rinnovare polizze assicurative indispensabili. Sono vietati nuovi investimenti, l'assunzione di nuovo personale, la stipula di nuovi contratti commerciali non necessari alla conservazione.

Come si calcola il danno presunto ex art. 2486, terzo comma?

La presunzione quantifica il danno come differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica (o di apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi che normalmente si sarebbero sostenuti nel periodo di liquidazione. L'amministratore può superare la presunzione dimostrando un diverso ammontare.

La presunzione di danno è assoluta o relativa?

È relativa (iuris tantum): l'amministratore può fornire prova contraria, dimostrando che il danno effettivo è inferiore alla differenza patrimoniale presunta o che tale differenza non è causalmente imputabile alla sua condotta ultra vires. La presunzione inverte l'onere probatorio sull'ammontare, non sull'an della responsabilità.

Cosa succede se le scritture contabili sono assenti o irregolari?

In caso di procedura concorsuale con scritture mancanti o irregolari, il danno viene liquidato come differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura (quarto comma). Questa regola forfetaria penalizza gli amministratori che non hanno tenuto una contabilità regolare, rendendo impossibile una ricostruzione analitica dei patrimoni storici.

La responsabilità ex art. 2486 si prescrive?

L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica (art. 2393, quinto comma, c.c. per analogia). In ambito concorsuale, il termine decorre dall'apertura della procedura, quando il curatore o liquidatore acquista la legittimazione all'azione. La prescrizione è interrotta dalla notifica dell'atto di citazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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