Art. 2476 c.c. Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori
In vigore
controllo dei soci Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può alresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi. (1) Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.
In sintesi
L'art. 2476 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori SRL e il diritto di controllo dei soci: a differenza della SPA, nella SRL ciascun socio può esercitare direttamente l'azione di responsabilità senza delibera assembleare, e può chiedere la revoca cautelare degli amministratori per gravi irregolarità.
La responsabilità degli amministratori SRL: analogie e differenze con la SPA
Il primo comma dell'art. 2476 c.c. ricalca, per la SRL, il contenuto dell'art. 2392 c.c. (responsabilità degli amministratori SPA): gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. La responsabilità non si estende a chi dimostri di essere esente da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbia fatto constare del proprio dissenso. L'identità strutturale con la SPA è coerente: lo standard di diligenza professionale si applica a tutti gli amministratori di società di capitali, indipendentemente dalla forma.
Il diritto di controllo dei soci non amministratori
Il secondo comma attribuisce ai soci che non partecipano all'amministrazione un diritto di controllo individuale estremamente incisivo: diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Questo diritto, che non ha un equivalente diretto nella SPA (dove il diritto di informazione del singolo azionista è molto più limitato), riflette il carattere personalistico della SRL: i soci, anche non gestori, hanno un legame diretto con la società che giustifica una trasparenza interna maggiore. La norma ha un valore pratico notevole: il socio di minoranza di SRL può esercitare questo diritto prima ancora di instaurare un contenzioso, raccogliendo documentazione utile per l'eventuale azione di responsabilità.
L'azione individuale del socio: la specificità della SRL
Il terzo comma è la norma più originale dell'art. 2476: ciascun socio può agire direttamente contro gli amministratori per ottenere il risarcimento del danno causato alla società, senza necessità di una preventiva delibera assembleare. Questa norma differenzia radicalmente la SRL dalla SPA, dove l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. richiede la delibera dell'assemblea (o, ex art. 2393-bis, il concorso di una minoranza qualificata). Nella SRL, il singolo socio, anche titolare di una quota del 10%, può promuovere l'azione autonomamente. Il vantaggio è la semplicità procedurale; lo svantaggio è il rischio di azioni temerarie o strumentali da parte di soci in conflitto con gli amministratori.
La revoca cautelare degli amministratori
Il settimo comma consente al socio che agisce per responsabilità di chiedere contestualmente al giudice, con ricorso cautelare, la revoca degli amministratori in presenza di gravi irregolarità nella gestione. È un rimedio efficace nei casi urgenti (es. distrazione di patrimonio, occultamento di documenti) che consente di bloccare immediatamente il danno in corso. Il giudice valuta la sussistenza del fumus boni iuris (fondatezza della domanda di responsabilità) e del periculum in mora (rischio di danno irreparabile).
Domande frequenti
Un singolo socio SRL può agire contro gli amministratori senza l'assemblea?
Sì. L'art. 2476 comma 3 c.c. consente a ciascun socio di promuovere individualmente l'azione di responsabilità contro gli amministratori, senza necessità di delibera assembleare. È una differenza fondamentale rispetto alla SPA (dove serve la delibera ex art. 2393 c.c.).
I soci non amministratori di SRL possono vedere i documenti contabili?
Sì. L'art. 2476 comma 2 c.c. attribuisce ai soci non amministratori il diritto di avere notizie sugli affari sociali e di consultare libri sociali e documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia. Non è necessario attendere l'assemblea annuale.
Come si ottiene la revoca urgente degli amministratori SRL?
Il socio che agisce per responsabilità può chiedere contestualmente al giudice, con ricorso cautelare, la revoca degli amministratori per gravi irregolarità gestionali (art. 2476 comma 7 c.c.). Il giudice valuta il fumus boni iuris e il periculum in mora.
La responsabilità degli amministratori SRL è solidale?
Sì. Il primo comma dell'art. 2476 prevede la responsabilità solidale di tutti gli amministratori per i danni da inosservanza dei loro doveri. Un singolo amministratore si libera solo se prova di essere esente da colpa e di aver fatto constare del proprio dissenso.
Il diritto di controllo del socio SRL vale anche per i soci con quota minima?
Sì. L'art. 2476 comma 2 non fissa soglie minime di partecipazione: il diritto di controllo spetta a ciascun socio non amministratore, indipendentemente dalla dimensione della quota. L'atto costitutivo non può sopprimere questo diritto (è inderogabile).