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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2474 c.c. Capitale sociale

In vigore

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La S.r.l. non può in nessun caso acquistare o accettare in garanzia proprie partecipazioni.
  • È vietato anche accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie partecipazioni.
  • Il divieto è assoluto e inderogabile, a differenza della disciplina S.p.A. che ammette operazioni su azioni proprie entro limiti.
  • La ratio è la tutela dell'integrità del capitale sociale e la parità di trattamento dei soci.
  • Introdotto dal D.Lgs. 6/2003; si colloca nel sistema degli artt. 2462-2483 c.c.

Divieto assoluto di operazioni su proprie partecipazioni nella S.r.l.

L'art. 2474 c.c. pone un divieto assoluto e inderogabile per la S.r.l. di compiere qualsiasi operazione avente ad oggetto le proprie partecipazioni, sia direttamente sia indirettamente attraverso prestiti o garanzie.

Perimetro del divieto

La norma vieta tre categorie di operazioni: (i) acquisto di proprie partecipazioni; (ii) accettazione in garanzia di proprie partecipazioni (es. pegno a favore della S.r.l. su quote della S.r.l. stessa); (iii) concessione di prestiti o garanzie finalizzati all'acquisto o alla sottoscrizione di partecipazioni proprie da parte di terzi. L'inciso «in nessun caso» segnala l'assolutezza del divieto: non esistono deroghe, nemmeno se l'operazione fosse deliberata all'unanimità dei soci.

Confronto con la S.p.A.

Il regime della S.r.l. è significativamente più restrittivo rispetto a quello della S.p.A. (artt. 2357-2358 c.c.), che ammette l'acquisto di azioni proprie entro il limite del 20% del capitale e a condizione dell'esistenza di riserve distribuibili. La scelta del legislatore del 2003 di vietare in assoluto le operazioni su quote S.r.l. riflette la diversa natura della S.r.l., dove la compagine societaria è più ristretta e il capitale ha un ruolo più diretto come garanzia dei creditori.

Ratio e interessi protetti

Il divieto tutela molteplici interessi convergenti. In primo luogo, l'integrità del capitale sociale: se la S.r.l. acquistasse proprie quote, userebbe risorse societarie per estinguere un'obbligazione di conferimento, svuotando di fatto il patrimonio a garanzia dei creditori. In secondo luogo, la parità di trattamento tra soci: l'acquisto selettivo di quote di alcuni soci potrebbe mascherare rimborsi anticipati o trattamenti preferenziali. Infine, il divieto di assistenza finanziaria previene operazioni di leveraged buy-out su quote S.r.l. che scaricherebbero il rischio dell'operazione sulla società target.

Sanzioni e conseguenze

Le operazioni poste in essere in violazione dell'art. 2474 c.c. sono nulle per contrasto con norma imperativa (art. 1418 c.c.). Gli amministratori che le deliberano o eseguono rispondono civilmente verso la società e i soci (art. 2476 c.c.) e possono essere esposti a responsabilità penale per i reati societari applicabili.

Domande frequenti

Una S.r.l. può acquistare le proprie quote per poi annullarle e ridurre il capitale?

No. L'art. 2474 c.c. vieta in modo assoluto alla S.r.l. di acquistare proprie partecipazioni, senza eccezioni. A differenza della S.p.A., non esiste una procedura legale per l'acquisto di quote proprie nella S.r.l. Per ridurre il capitale occorre seguire le procedure degli artt. 2482 e seguenti c.c.

La S.r.l. può accettare in pegno le proprie quote come garanzia di un finanziamento?

No, è espressamente vietato dall'art. 2474 c.c. La S.r.l. non può accettare in garanzia le proprie partecipazioni sotto nessuna forma, incluso il pegno. Un atto in tal senso sarebbe nullo per contrasto con norma imperativa.

La S.r.l. può concedere un prestito a un terzo per acquistare le sue quote?

No. Il divieto dell'art. 2474 c.c. include anche la concessione di prestiti o garanzie finalizzati all'acquisto o alla sottoscrizione di proprie partecipazioni. Si tratta del divieto di assistenza finanziaria, che nella S.r.l. è assoluto.

Perché il divieto per la S.r.l. è assoluto mentre per la S.p.A. è relativo?

Il legislatore del D.Lgs. 6/2003 ha scelto una disciplina più restrittiva per la S.r.l. in ragione della sua struttura tipicamente chiusa e personalistica, dove il capitale ha un ruolo centrale come garanzia dei creditori e la compagine è più ridotta. Nelle S.p.A. la maggiore dispersione azionaria e i meccanismi di mercato giustificano una disciplina più flessibile.

Cosa rischiano gli amministratori che violano il divieto dell'art. 2474 c.c.?

L'operazione è nulla per contrasto con norma imperativa. Gli amministratori rispondono civilmente verso la società e i soci ex art. 2476 c.c. per i danni causati e possono incorrere in responsabilità penale per i reati societari applicabili alla fattispecie concreta.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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