Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2472 c.c. – Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso di cessione della partecipazione l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese , per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2471-bis - Art. 2471 bis Codice Civile: Pegno, usufrutto e sequestro della→Cod. civ. art. 2473 - Articolo 2473 Codice Civile: Denominazione sociale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2471 c.c.: Responsabilità degli accomandatari verso i terzi→Art. 2473 bis Codice Civile: Esclusione del socio→Articolo 2470 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo→Articolo 2474 Codice Civile: Capitale sociale→Articolo 2469 Codice Civile: Sindaci e azione di responsabilità→Articolo 2475 Codice Civile: Costituzione→Art. 2475 bis Codice Civile: Rappresentanza della società
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Responsabilità solidale del cedente per versamenti dovuti
L'art. 2472 c.c. introduce una specifica forma di garanzia legale a tutela della società: quando una partecipazione S.r.l. viene ceduta, il cedente non si libera immediatamente da ogni obbligo nei confronti della società relativamente ai conferimenti non ancora eseguiti.
Il meccanismo della responsabilità solidale
La norma stabilisce che in caso di cessione il cedente è obbligato solidalmente con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti. Si tratta di una responsabilità solidale ex lege, che opera indipendentemente da qualsiasi patto tra le parti: anche se cedente e cessionario avessero convenuto che il debito rimane esclusivamente in capo al cessionario, tale accordo non è opponibile alla società.
Termine triennale
La responsabilità del cedente non è perpetua: è limitata a un periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Il decorso inizia dalla pubblicità legale del trasferimento, non dalla data del contratto, coerentemente con il sistema di efficacia del trasferimento disegnato dall'art. 2470 c.c. Trascorso il triennio, il cedente è liberato definitivamente.
Beneficio di preventiva escussione
L'art. 2472 c.c. introduce un importante temperamento: il pagamento non può essere richiesto al cedente finché la richiesta al socio moroso (il cessionario inadempiente) non è rimasta infruttuosa. Si tratta di un beneficium excussionis attenuato: la società non deve portare a termine una procedura esecutiva completa, ma deve quantomeno aver richiesto il pagamento al debitore principale senza ottenerlo.
Rilevanza pratica per la due diligence
Nella pratica professionale, questa norma rende essenziale verificare in fase di due diligence societaria lo stato dei versamenti effettuati dai soci. Il cedente che trasferisce una partecipazione con conferimenti parzialmente eseguiti si espone a un rischio triennale di essere chiamato a rispondere, nonostante l'uscita dalla compagine. È pertanto prassi includere nei contratti di cessione di quote specifiche dichiarazioni e garanzie sull'avvenuto integrale versamento dei conferimenti.
Domande frequenti
Chi risponde dei versamenti non ancora effettuati quando una quota S.r.l. viene ceduta?
Sia il cedente sia il cessionario rispondono solidalmente verso la società. Il cedente rimane obbligato per tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, anche se nel contratto di cessione si è previsto che il debito rimane solo in capo all'acquirente.
Per quanto tempo il cedente rimane responsabile dei versamenti non eseguiti?
Per tre anni dalla data di iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Dopo questo termine il cedente è definitivamente liberato dall'obbligo di versamento verso la società.
La società può chiedere direttamente al cedente il versamento dovuto?
No, non immediatamente. La società deve prima richiedere il pagamento al socio moroso (il cessionario). Solo se questa richiesta rimane infruttuosa può rivolgersi al cedente. Non è però necessario avviare una procedura esecutiva completa.
Il cedente e il cessionario possono accordarsi per escludere la responsabilità del cedente?
Non nei confronti della società: la responsabilità solidale ex art. 2472 c.c. è inderogabile verso la società. L'accordo interno tra cedente e cessionario (es. manleva) vale solo tra le parti, ma non è opponibile alla società che può agire contro il cedente entro i tre anni.
Come tutelarsi in fase di cessione di quote rispetto a questa norma?
Il cedente dovrebbe verificare che tutti i conferimenti siano stati integralmente versati prima della cessione, o inserire nel contratto dichiarazioni e garanzie specifiche sul punto, con clausole di manleva e indennizzo a carico del cessionario in caso di future richieste della società.