Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2473-bis c.c. – Esclusione del socio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

In sintesi

  • Facoltà statutaria, non automatica. L'esclusione del socio dalla SRL è ammessa solo se l'atto costitutivo contiene apposita clausola che individua le cause di esclusione per giusta causa.
  • Rimborso senza riduzione del capitale. Al socio escluso spetta il rimborso della partecipazione, ma il pagamento avviene attraverso risorse proprie della società (denaro o riserve disponibili), non mediante riduzione del capitale sociale.
  • Valutazione caso per caso. La giusta causa è concetto elastico: l'assemblea delibera l'esclusione, ma il giudice ne verifica la sussistenza in caso di impugnazione.
  • Disciplina esclusiva per SRL. L'art. 2473-bis si applica soltanto alle società a responsabilità limitata; per le società di persone vige una disciplina diversa e più rigorosa.
  • Rinvio all'art. 2473 c.c. Per tutto quanto non espressamente derogato, si applicano le disposizioni sull'esclusione ordinaria per giusta causa previste dall'art. 2473 c.c., compreso il procedimento di liquidazione della partecipazione.
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Ratio

L'art. 2473-bis c.c. nasce dall'esigenza di dotare la società a responsabilità limitata di uno strumento contrattuale per gestire la composizione della compagine sociale quando emergano situazioni incompatibili con la prosecuzione del rapporto societario. La SRL, più di qualsiasi altra forma societaria di capitali, è costruita su un substrato personalistico: i soci si scelgono, si conoscono, collaborano alla gestione. Quando questa fiducia reciproca viene meno, o quando uno dei soci assume comportamenti incompatibili con gli interessi collettivi, il legislatore ha ritenuto opportuno offrire uno strumento di espulsione che non passi per il percorso più oneroso della liquidazione giudiziale. La norma ricalca in parte la logica delle società di persone (art. 2286 c.c.), ma la adatta alla struttura capitalistica della SRL, prevedendo in particolare che il rimborso non intacchi il capitale sociale, salvaguardando così i creditori sociali.

Analisi

L'art. 2473-bis c.c. consente all'atto costitutivo di inserire specifiche clausole di esclusione per giusta causa. La norma non introduce un potere automatico di esclusione: senza clausola statutaria espressa, l'esclusione è impossibile al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge. Le clausole devono essere determinate o quanto meno determinabili, e non possono rimandare a concetti del tutto indeterminati come la generica incompatibilità caratteriale. Sono invece ritenute valide le clausole che indicano attività concorrente non autorizzata svolta da un socio, condanna penale per determinati reati, grave inadempimento di obblighi accessori previsti dallo statuto, perdita di requisiti professionali richiesti dallo statuto. Una volta integrata la fattispecie prevista dalla clausola, l'assemblea dei soci delibera l'esclusione con le maggioranze prescritte dallo statuto o, in mancanza, con le regole ordinarie. Il socio escluso può impugnare la delibera entro novanta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c. Il profilo più caratteristico della norma è il divieto di rimborso mediante riduzione del capitale: mentre nell'ipotesi di recesso volontario (art. 2473 c.c.) la legge consente in extremis la riduzione del capitale, nel caso dell'esclusione per giusta causa il legislatore vuole che la società trovi risorse alternative, come riserve disponibili, versamenti in denaro da parte degli altri soci, utilizzo di utili correnti. Questo assetto è coerente con la logica sanzionatoria implicita nell'esclusione: non è la società a sciogliersi parzialmente per soddisfare il socio uscente, ma sono i soci rimasti a dover gestire il deflusso di risorse senza sacrificare il capitale minimo garantito ai creditori. Il valore di liquidazione della partecipazione viene determinato sulla base del valore di mercato al momento dell'esclusione; in caso di disaccordo, è il tribunale a nominare un esperto. Il termine per il pagamento del rimborso è di centottanta giorni dalla comunicazione di esclusione al socio (per analogia con l'art. 2473, comma 3, c.c.).

Quando si applica

La norma si attiva esclusivamente in presenza di una clausola di esclusione inserita nell'atto costitutivo della SRL. In mancanza, il socio non può essere escluso unilateralmente, nemmeno in presenza di gravi mancanze. Sul piano procedurale, l'esclusione richiede una delibera assembleare: non è sufficiente una decisione dell'organo amministrativo. Se l'atto costitutivo lo consente, la delibera può essere assunta anche per consultazione scritta o consenso espresso, ai sensi dell'art. 2479 c.c. La norma non si applica alle società per azioni (per le quali vige l'art. 2437 c.c. sul recesso), alle società di persone (dove vigono gli artt. 2286-2288 c.c.), alle cooperative e alle associazioni. Non opera neppure quando la giusta causa sia in realtà una motivazione discriminatoria o illegittima: in tal caso il socio può ottenere l'annullamento giudiziale della delibera.

Connessioni

L'art. 2473-bis c.c. si innesta in un sistema normativo coerente: il collegamento più diretto è con l'art. 2473 c.c., che disciplina il recesso del socio e al cui procedimento la norma in esame fa espresso rinvio per i profili di liquidazione della partecipazione. L'art. 2479-ter c.c. regola l'impugnazione della delibera di esclusione. L'art. 2479 c.c. disciplina i modi di assunzione delle decisioni dei soci, inclusa quella di esclusione. Sul piano sistematico, la norma dialoga con gli artt. 2286-2288 c.c. sulle società di persone, dai quali trae ispirazione ma dai quali si distingue per la struttura capitalistica e per il divieto di riduzione del capitale. Per le tutele dei creditori, il riferimento è agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. sulla riduzione del capitale per perdite.

Casi pratici

Caso 1: Socio che avvia attività concorrente

Tizio è socio al 30% di una SRL che produce e distribuisce software gestionale. Lo statuto prevede la clausola di esclusione per chi svolga attività concorrente senza autorizzazione assembleare. Tizio avvia una propria società individuale che offre lo stesso tipo di software. L'assemblea vota l'esclusione di Tizio. Il rimborso viene quantificato da un esperto in 85.000 euro e pagato attingendo alle riserve disponibili della società, senza riduzione del capitale. Tizio impugna la delibera, ma il tribunale la conferma: l'attività concorrente è accertata e la clausola statutaria è sufficientemente determinata.

Caso 2: Perdita del requisito professionale

Caio è socio di una SRL di consulenza ingegneristica. Lo statuto prevede che i soci debbano essere iscritti all'albo degli ingegneri e che la perdita dell'iscrizione costituisca causa di esclusione. Caio viene sospeso dall'albo per un anno a seguito di un procedimento disciplinare. L'assemblea delibera l'esclusione. Il giudice valuta che la clausola statutaria fa riferimento alla perdita del requisito anche temporanea, e che la continuità del requisito professionale è essenziale per la società. L'esclusione è confermata. Il rimborso avviene tramite versamento in denaro da parte degli altri soci in proporzione alle rispettive quote.

Domande frequenti

Uno statuto di SRL può prevedere l'esclusione del socio senza indicare specifiche cause?

No. L'art. 2473-bis c.c. richiede che l'atto costitutivo preveda specifiche cause di esclusione. Clausole generiche che rimandino a un generico potere discrezionale dell'assemblea sono ritenute nulle dalla giurisprudenza prevalente, perché potrebbero essere usate abusivamente dalla maggioranza.

Come viene determinato il valore della partecipazione del socio escluso?

Il valore è quello di mercato al momento dell'esclusione. Se i soci non raggiungono un accordo, viene nominato un esperto dal tribunale. Il pagamento deve avvenire entro centottanta giorni dalla comunicazione di esclusione, con riferimento all'art. 2473 c.c.

Perché è vietato rimborsare il socio escluso mediante riduzione del capitale?

Il divieto tutela i creditori sociali: ridurre il capitale per pagare il socio uscente ridurrebbe la garanzia patrimoniale disponibile. Nell'esclusione per giusta causa la società deve attingere a riserve o ad altre risorse proprie senza intaccare il capitale minimo.

Il socio escluso può impugnare la delibera di esclusione?

Sì. Ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., il socio che non ha consentito alla delibera può impugnarla entro novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale verifica la sussistenza della giusta causa e la regolarità procedurale della delibera.

Cosa succede se la società non dispone di riserve per pagare il rimborso al socio escluso?

La società può ricorrere a versamenti da parte degli altri soci, a finanziamenti esterni o a utili correnti. Se il rimborso non è possibile entro il termine di legge, il socio escluso può agire in giudizio per ottenere il pagamento; in casi estremi la procedura può sfociare nello scioglimento della società.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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