Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 2479-ter c.c. – Invalidità delle decisioni dei soci
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2479-ter c.c. riflette una tensione fondamentale del diritto societario: la necessità di garantire la legalità e la correttezza delle decisioni collettive dei soci, bilanciandola con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità delle delibere societarie. Una disciplina troppo permissiva delle impugnazioni renderebbe precarie tutte le decisioni societarie; una disciplina troppo rigida lascerebbe senza rimedio le violazioni anche gravi. Il legislatore ha risolto questa tensione con una soluzione graduata: termini brevi per i vizi formali o procedurali (90 giorni), termini più lunghi per i vizi sostanziali più gravi (3 anni), nessun limite per le nullità radicali che toccano valori fondamentali dell'ordinamento (attività illecite). Il meccanismo della sanatoria giudiziale aggiunge ulteriore flessibilità: anziché annullare senza alternative, il tribunale può dare alla società l'opportunità di correggere il vizio con una nuova delibera.
Analisi
La norma distingue tre categorie di invalidità, con regimi diversi. La prima categoria, corrispondente all'annullabilità, riguarda le decisioni non conformi alla legge o all'atto costitutivo. I vizi tipici di questa categoria sono: vizi procedurali nella convocazione o nello svolgimento dell'assemblea; mancato rispetto delle maggioranze richieste; delibere su argomenti non inclusi nell'ordine del giorno; violazione di diritti particolari dei soci. Legittimati all'impugnazione sono i soci che non vi hanno consentito (i soci dissenzienti o assenti), ciascun amministratore e il collegio sindacale (ove nominato). Il termine è di novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci: termine breve e decadenziale, trascorso il quale l'azione non è più esperibile. Su richiesta della società o dell'impugnante, il tribunale può assegnare alla società un termine (non superiore a centottanta giorni) per adottare una nuova decisione idonea a eliminare la causa di invalidità. Se la società adotta la nuova decisione nel termine, la prima perde efficacia senza che sia necessaria una pronuncia di annullamento. La seconda categoria, corrispondente alla nullità, riguarda due tipologie: le decisioni con oggetto illecito o impossibile, e le decisioni prese in assenza assoluta di informazione. L'assenza assoluta di informazione non significa qualsiasi carenza informativa, ma la totale mancanza di notizie sui temi da trattare, tale da rendere impossibile una partecipazione consapevole dei soci. Queste decisioni sono impugnabili da chiunque vi abbia interesse (non solo i soci, ma anche i terzi, i creditori, i pubblici ministeri) entro tre anni dalla trascrizione. La terza categoria, corrispondente alla nullità assoluta, riguarda le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite. Per queste delibere non vi è termine di impugnazione: possono essere impugnate in qualsiasi momento, perché l'ordinamento non può tollerare che si consolidi una situazione radicalmente contraria alla legalità. Il terzo comma della norma stabilisce che i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione impugnata sono fatti salvi. Questo principio di tutela dell'affidamento dei terzi è un cardine del sistema: l'annullamento non retroagisce a danno di chi abbia contrattato in buona fede con la società in esecuzione di quella delibera.
Quando si applica
La norma si applica a tutte le decisioni dei soci di SRL, sia assunte in assemblea che mediante consultazione scritta o consenso espresso ex art. 2479 c.c., che presentino vizi di conformità alla legge o all'atto costitutivo. Si applica prescindendo dalla natura della decisione (ordinaria, straordinaria) e dal numero dei soci coinvolti. Non si applica alle decisioni degli amministratori, che seguono le norme sull'invalidità degli atti di gestione; alle delibere valide ma inopportune o antieconomiche, che non sono impugnabili per vizi di merito; alle decisioni unanimi, che escludono per definizione la categoria dei soci dissenzienti legittimati all'impugnazione per annullabilità. La norma si applica anche quando la decisione sia stata assunta in assemblea totalitaria: anche in tal caso possono residuare vizi impugnabili (ad esempio, un oggetto illecito).
Connessioni
L'art. 2479-ter c.c. si collega all'art. 2479 c.c. (poteri e modi di adozione delle decisioni dei soci) e all'art. 2479-bis c.c. (modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea). Per le regole processuali dell'impugnazione, la norma richiama le disposizioni dettate per le S.p.A., in quanto compatibili: artt. 2377-2379 c.c. e art. 2378 c.c. per il procedimento davanti al tribunale. Si collega altresì all'art. 2476 c.c. sull'azione di responsabilità degli amministratori, che può essere esperita in parallelo all'impugnazione della delibera. Per i profili penali, una decisione con oggetto illecito può rilevare ai sensi degli artt. 2621 ss. c.c. sulle false comunicazioni sociali o di altre fattispecie di reato societario.
Casi pratici
Caso 1: Impugnazione di delibera per vizio di convocazione
L'assemblea della SRL Zeta viene convocata con soli tre giorni di preavviso, in violazione del termine minimo di otto giorni previsto dallo statuto. Caio, socio al 20%, non riesce a presenziare. La delibera viene assunta dai soci presenti: approvazione del bilancio e distribuzione di utili per 50.000 euro. Caio impugna la delibera entro novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni, allegando il vizio di convocazione. Il tribunale accerta il vizio procedurale e, su richiesta della società, assegna centottanta giorni per adottare una nuova delibera regolarmente convocata. La società indice una nuova assemblea rispettando i termini; la seconda delibera è valida. La prima delibera perde efficacia senza necessità di pronuncia di annullamento.
Caso 2: Decisione con oggetto illecito impugnata dopo anni
L'assemblea della SRL Eta delibera, sette anni prima, una modifica dell'oggetto sociale che include attività di intermediazione finanziaria non autorizzata, in violazione delle norme del TUF. Nessuno impugna la delibera nei novanta giorni. Due anni dopo, un creditore della società scopre la situazione e propone impugnazione per nullità relativa all'oggetto illecito. Il tribunale ritiene l'impugnazione ammissibile: trattandosi di attività illecita che modifica l'oggetto sociale, la delibera è impugnabile senza limiti di tempo. La delibera viene dichiarata nulla e la società deve adeguare il proprio oggetto sociale.
Domande frequenti
Chi può impugnare una decisione dei soci di SRL e in quanto tempo?
Per i vizi di conformità alla legge o allo statuto: i soci dissenzienti, gli amministratori e il collegio sindacale entro novanta giorni dalla trascrizione. Per oggetto illecito o assenza assoluta di informazione: chiunque vi abbia interesse entro tre anni. Per modifiche dell'oggetto sociale con attività illecite: chiunque e senza limiti di tempo.
Cosa si intende per assenza assoluta di informazione?
La totale mancanza di qualsiasi notizia o documentazione fornita ai soci prima della decisione, tale da rendere impossibile una partecipazione consapevole. Non è sufficiente un'informazione incompleta o inesatta: occorre che il socio sia stato tenuto completamente all'oscuro degli argomenti da deliberare.
Il tribunale può evitare l'annullamento della delibera impugnata?
Sì. Su richiesta della società o dell'impugnante, il giudice può assegnare un termine massimo di centottanta giorni per adottare una nuova decisione che elimini la causa di invalidità. Se la società adotta la nuova decisione nel termine, la prima perde efficacia senza pronuncia di annullamento.
I terzi che hanno acquistato diritti in base alla delibera poi annullata sono tutelati?
Sì. L'art. 2479-ter, terzo comma, c.c. salva i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione impugnata. L'annullamento produce effetti risarcitori interni ma non pregiudica chi ha contrattato in buona fede.
Una decisione assunta con l'unanimità dei soci può essere impugnata?
L'unanimità esclude la categoria dei soci dissenzienti per l'annullabilità, ma non elimina tutti i possibili vizi. Una decisione unanime con oggetto illecito resta impugnabile nel termine di tre anni (o senza limiti se modifica l'oggetto con attività illecite) da chiunque vi abbia interesse, compresi i terzi.
Fonti consultate: 1 fonte verificate