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Testo dell'articoloVigente
Art. 2481 BIS c.c. Aumento di capitale mediante nuovi
In vigore
conferimenti In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L’atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all’articolo 2482ter, che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell’articolo 2473. La decisione di aumento di capitale prevede l’eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. Se l’aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell’articolo 2464, i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l’intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2464. Se l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione. Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2481-bis c.c. tutela i soci di SRL dagli effetti diluitivi degli aumenti di capitale, garantendo a ciascuno il diritto di mantenere la propria posizione percentuale nella compagine sociale. Senza questa tutela, la maggioranza potrebbe deliberare aumenti di capitale riservati a nuovi soci, riducendo il peso relativo dei soci di minoranza senza che questi possano reagire. Il diritto di sottoscrizione proporzionale è quindi uno strumento fondamentale di tutela del socio di minoranza, analogo al diritto di opzione previsto per le S.p.A. dall'art. 2441 c.c. La norma non è però assoluta: l'atto costitutivo può prevedere deroghe, consentendo di aprire l'aumento a terzi quando le esigenze della società lo richiedano (reperimento di nuovi investitori, ingresso di soci strategici). In tal caso, il legislatore ha previsto come rimedio compensativo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
Analisi
Il meccanismo del diritto di sottoscrizione funziona come segue: deliberato l'aumento di capitale, la decisione deve indicare l'importo dell'aumento, il valore nominale delle nuove quote, il soprapprezzo (se previsto) e il termine entro cui i soci possono esercitare il diritto. Il termine non può essere inferiore a trenta giorni dalla comunicazione ai soci che l'aumento è sottoscrivibile. La comunicazione deve essere specifica e indicare tutti gli elementi necessari per una decisione informata. Se entro il termine un socio non esercita il diritto di sottoscrizione, totalmente o parzialmente, la quota non sottoscritta può essere offerta agli altri soci o a terzi, se la delibera lo prevede. In mancanza di tale previsione, l'aumento si intende approvato solo per la parte effettivamente sottoscritta dai soci, purché la delibera abbia espressamente consentito questa possibilità di aumento parziale. Se la delibera non consente l'aumento parziale e l'aumento non è integralmente sottoscritto nel termine, l'aumento non ha effetto. Il soprapprezzo, eventuale importo aggiuntivo rispetto al valore nominale richiesto per la sottoscrizione, deve essere indicato nella delibera ed è dovuto integralmente al momento della sottoscrizione, indipendentemente dal versamento parziale del capitale. Quanto ai versamenti, i sottoscrittori devono versare all'atto della sottoscrizione almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e l'intero soprapprezzo. Il saldo del capitale può essere versato entro un termine indicato nella delibera. Per i conferimenti in natura o di crediti, si applica la disciplina dell'art. 2464 c.c. Quando l'atto costitutivo prevede la possibilità di offrire le quote anche a terzi, i soci che non abbiano consentito alla delibera di aumento hanno il diritto di recedere dalla società ai sensi dell'art. 2473 c.c. Questo diritto di recesso rappresenta il contrappeso all'esclusione del diritto di prelazione: il socio che non vuole accettare l'ingresso di nuovi soci può liquidare la propria partecipazione.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che la SRL deliberi un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, sia in denaro sia in natura. Si applica indipendentemente dall'entità dell'aumento e dalle finalità perseguite (ricapitalizzazione, ingresso di nuovi investitori, finanziamento di nuovi progetti). Non si applica all'aumento di capitale mediante imputazione di riserve, regolato dall'art. 2481-ter c.c., che non comporta nuovi conferimenti e non dà luogo al diritto di sottoscrizione proporzionale. Si applica sia quando l'aumento sia deliberato dall'assemblea dei soci, sia quando, se l'atto costitutivo lo consente, sia delegato agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 c.c.
Connessioni
L'art. 2481-bis c.c. si collega all'art. 2481 c.c. (delibera di aumento del capitale), all'art. 2481-ter c.c. (aumento mediante riserve), all'art. 2473 c.c. (recesso del socio), all'art. 2464 c.c. (conferimenti nelle SRL). Per analogia sistematica, la norma si ispira all'art. 2441 c.c. sul diritto di opzione nelle S.p.A., dal quale si distingue per la maggiore flessibilità riconosciuta all'autonomia statutaria. In caso di sottoscrizione da parte di terzi, si applicano le norme sul trasferimento delle partecipazioni (art. 2470 c.c.) e sull'iscrizione al Registro delle Imprese. Per la disciplina del recesso del socio dissenziente, il riferimento è all'art. 2473 c.c. e alle relative norme sulla liquidazione della partecipazione.
Casi pratici
Caso 1: Esercizio del diritto di sottoscrizione proporzionale
La SRL Kappa ha un capitale di 100.000 euro suddiviso tra Tizio (60%) e Caio (40%). I soci deliberano un aumento di capitale di 50.000 euro mediante nuovi conferimenti in denaro. Tizio ha il diritto di sottoscrivere 30.000 euro (60% di 50.000) e Caio 20.000 euro (40% di 50.000). Caio decide di non sottoscrivere la propria parte per problemi di liquidità. La delibera prevede che la quota non sottoscritta possa essere offerta agli altri soci: Tizio decide di sottoscrivere anche la parte di Caio. Dopo l'aumento, il capitale è di 150.000 euro: Tizio detiene 90.000 euro (60%) e Caio mantiene le originarie 40.000 euro (ora 26,7%). Caio aveva il diritto di recesso ma ha scelto di non esercitarlo.
Caso 2: Aumento aperto a terzi e recesso del socio dissenziente
La SRL Lambda ha bisogno di risorse per espandersi in un nuovo mercato. I soci di maggioranza Sempronio e Mevio deliberano un aumento di capitale con offerta anche a terzi, per consentire l'ingresso di un investitore industriale. Il socio di minoranza Filano (20%) non consente alla delibera: non vuole che la struttura proprietaria sia modificata. Filano esercita il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. La sua partecipazione viene valorizzata al valore di mercato e liquidata dalla società nei termini previsti dalla legge. L'aumento di capitale viene perfezionato con l'ingresso dell'investitore esterno.
Domande frequenti
I soci hanno sempre il diritto di sottoscrizione prioritaria nell'aumento di capitale di SRL?
Sì, come regola generale i soci hanno il diritto di sottoscrivere in proporzione alle loro partecipazioni. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere deroghe, consentendo l'offerta anche a terzi. In tal caso, i soci che non hanno consentito alla delibera hanno il diritto di recesso ex art. 2473 c.c.
Qual è il termine minimo per esercitare il diritto di sottoscrizione?
Non inferiore a trenta giorni dalla comunicazione ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. Lo statuto può prevedere un termine più lungo ma non più breve. La comunicazione deve specificare l'importo, il prezzo di sottoscrizione e le modalità di versamento.
Cosa succede se un socio non sottoscrive la propria parte di aumento nei termini?
La parte non sottoscritta può essere offerta agli altri soci o a terzi, se la delibera di aumento lo prevede. In mancanza di tale previsione, l'aumento si considera approvato solo per la parte effettivamente sottoscritta, a condizione che la delibera abbia consentito l'aumento parziale.
Quale percentuale di capitale deve essere versato al momento della sottoscrizione?
Almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta, più l'intero soprapprezzo se previsto. Il saldo può essere versato nel termine indicato nella delibera. Per i conferimenti in natura o crediti, si applicano le norme speciali dell'art. 2464 c.c.
Se l'atto costitutivo consente l'apertura a terzi, quali diritti hanno i soci dissidenti?
Il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c., se non hanno consentito alla deliberazione di aumento aperta a terzi. Il recesso consente al socio dissenziente di liquidare la propria partecipazione al valore di mercato, anziché subire la modifica della struttura societaria contro la propria volontà.
Fonti consultate: 1 fonte verificate