Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2441 c.c. Diritto di opzione

In vigore

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell’offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall’iscrizione dell’offerta nel registro delle imprese. (1) (2) Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in (3) mercati regolamentati negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (4), i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione (5) dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute (6), salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti (7). Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (8) lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (9). Le ragioni dell’esclusione o della limitazione nonchè i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali. (10) Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale […] (11). Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (12) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finchè questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. (13) La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati (14), anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre. Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l’ammontare. Con deliberazione dell’assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione per le (15) azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. […] (16)

In sintesi

  • Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute.
  • Anche i possessori di obbligazioni convertibili concorrono all'opzione in base al rapporto di cambio.
  • Il termine minimo per l'esercizio dell'opzione è di quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
  • I diritti di opzione non esercitati su azioni quotate devono essere offerti sul mercato entro il mese successivo alla scadenza.
  • Il diritto di opzione può essere escluso o limitato per interesse sociale, per conferimenti in natura o a favore dei dipendenti, previa relazione degli amministratori.
Indice dei contenuti

Ratio

Il diritto di opzione tutela i soci preesistenti dal rischio di diluizione della partecipazione al capitale sociale. Quando una S.p.A. delibera un aumento di capitale a pagamento, l'ingresso di nuovi azionisti o la sottoscrizione esclusiva da parte di alcuni riduce il peso relativo degli azionisti già presenti, sia in termini di percentuale dei diritti di voto sia di quota sul patrimonio. L'art. 2441 c.c. presidia questo equilibrio garantendo a ciascun socio il diritto di mantenere inalterata la propria quota sottoscrivendo le nuove azioni in misura proporzionale a quelle già detenute. La ratio affonda nel principio di parità di trattamento tra azionisti, che permea l'intera disciplina societaria e trova espressione anche nei diritti dei possessori di obbligazioni convertibili, cui è parimenti riconosciuto il diritto di opzione sul presupposto che la futura conversione li rende potenziali azionisti.

Analisi

La norma articola il diritto di opzione su più livelli. Il primo comma enuncia il principio generale: le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione proporzionalmente. L'offerta deve essere depositata presso il Registro delle imprese e resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della società; in mancanza di sito, mediante deposito in sede. Il termine minimo per l'esercizio è quattordici giorni. Chi esercita l'opzione può chiedere contestualmente la prelazione sulle azioni rimaste inoptate. Per le società quotate o negoziate su sistemi multilaterali, i diritti non esercitati devono essere offerti nel mercato dagli amministratori entro il mese successivo, per almeno due sedute. Le deroghe al diritto di opzione sono tassativamente previste: (a) conferimenti in natura, (b) esclusione statutaria fino al 10% del capitale preesistente nelle quotate a prezzo di mercato certificato da revisore, (c) esclusione per interesse sociale deliberata dall'assemblea straordinaria, (d) offerta ai dipendenti. In tutti i casi di esclusione o limitazione è obbligatoria una relazione degli amministratori con le ragioni e i criteri di prezzo, soggetta al parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo entro quindici giorni. Il meccanismo del c.d. bookbuilding tramite banche o intermediari autorizzati non configura esclusione del diritto di opzione, purché le azioni siano successivamente offerte agli azionisti nel rispetto dei primi tre commi.

Quando si applica

L'art. 2441 c.c. si applica ogni volta che una S.p.A. delibera un aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove azioni o di obbligazioni convertibili. Non trova applicazione negli aumenti gratuiti (art. 2442 c.c.), dove le nuove azioni sono assegnate direttamente agli azionisti. La norma si applica anche alle deleghe agli amministratori ex art. 2443 c.c. quando questi deliberino un aumento con esclusione dell'opzione. Nelle S.r.l. la fattispecie è regolata dall'art. 2481-bis c.c. con disciplina analoga ma non identica. Nelle cooperative e nelle società mutualistiche vigono norme speciali che possono derogare alla proporzionalità.

Connessioni

L'art. 2441 c.c. si raccorda con l'art. 2438 c.c. (divieto di emettere nuove azioni prima del pagamento integrale di quelle precedenti), con l'art. 2442 c.c. (aumento gratuito, cui l'opzione non si applica), con l'art. 2443 c.c. (delega agli amministratori, che può includere la facoltà di escludere l'opzione), con l'art. 2444 c.c. (iscrizione dell'aumento eseguito) e con l'art. 2343-ter c.c. (conferimento senza relazione dell'esperto). Sul piano del diritto societario europeo, la norma recepisce la direttiva capitale (2012/30/UE). Rilevante anche la correlazione con gli artt. 2357 e ss. c.c. per le azioni proprie e con l'art. 2413 c.c. per i limiti all'emissione di obbligazioni convertibili.

Casi pratici

Caso 1: La S.p.A

Alfa delibera un aumento di capitale da 1.000.000 € con emissione di 100.000 nuove azioni al prezzo di 10 € ciascuna. Tizio, che detiene il 30% del capitale, ha diritto di sottoscrivere 30.000 delle nuove azioni. Se non esercita l'opzione entro i quattordici giorni, Caio, che aveva esercitato l'opzione sulle proprie azioni, può richiedere la prelazione sulle 30.000 azioni inoptate di Tizio, a parità di prezzo.

Caso 2: La S.p.A

Beta quotata delibera, con voto assembleare straordinario e previa relazione degli amministratori approvata dal collegio sindacale, l'esclusione del diritto di opzione per riservare le nuove azioni a Sempronio, investitore strategico. Il prezzo di emissione deve corrispondere al valore di mercato. Gli amministratori devono depositare la relazione illustrativa con le ragioni dell'esclusione e i criteri di determinazione del prezzo almeno trenta giorni prima dell'assemblea.

Caso 3: La S.p.A

Gamma emette nuove azioni da offrire in sottoscrizione ai propri dipendenti, tra cui Mevio. L'assemblea straordinaria esclude il diritto di opzione dei soci ordinari con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie. Filano, azionista di minoranza, non può opporsi alla delibera ma ha diritto di consultare la relazione degli amministratori depositata prima dell'assemblea.

Domande frequenti

Cos'è il diritto di opzione nelle S.p.A.?

È il diritto di ogni socio di sottoscrivere le nuove azioni emesse in proporzione a quelle già possedute, per evitare la diluizione della propria quota. Spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in concorso con i soci.

Quanto tempo ha il socio per esercitare il diritto di opzione?

Almeno quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società o, in mancanza di sito, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese. Lo statuto o la delibera di aumento possono prevedere un termine più lungo.

Quando può essere escluso il diritto di opzione?

L'esclusione è ammessa in tre casi principali: quando le nuove azioni sono liberate con conferimenti in natura; quando l'assemblea straordinaria lo delibera per interesse sociale, previa relazione degli amministratori e parere del collegio sindacale; quando le azioni sono offerte ai dipendenti della società o del gruppo.

Cosa succede ai diritti di opzione non esercitati nelle società quotate?

Gli amministratori devono offrirli sul mercato regolamentato o sul sistema multilaterale di negoziazione entro il mese successivo alla scadenza del termine, per almeno due sedute. Il ricavato spetta ai soci che non hanno esercitato l'opzione.

Il bookbuilding tramite banche esclude il diritto di opzione?

No. Se le azioni sono sottoscritte da banche o intermediari autorizzati con obbligo di offrirle successivamente agli azionisti conformemente ai primi tre commi dell'art. 2441 c.c., il diritto di opzione non si considera escluso né limitato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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