Art. 2343 TER c.c. Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
In vigore
senza relazione di stima (1) Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. (2) Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all’atto costitutivo. L’esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea. (3)
In sintesi
Ratio
L'art. 2343-ter c.c. introduce un regime alternativo e semplificato rispetto alla stima giudiziaria prevista dall'art. 2343, rispondendo a esigenze di efficienza e riduzione dei costi nelle operazioni di conferimento. Quando il valore del bene conferito è già obiettivamente determinabile attraverso parametri di mercato o certificazioni contabili affidabili, la nomina di un esperto da parte del tribunale risulterebbe ridondante e costosa. Il legislatore ha così identificato tre fonti di valorizzazione «qualificata», il prezzo di mercato, il fair value da bilancio certificato e la perizia di esperto indipendente, che offrono garanzie di oggettività equivalenti alla stima giudiziaria, pur riducendo tempi e oneri procedurali. La norma recepisce la direttiva europea in materia di conferimenti in natura, favorendo la circolazione di capitali nell'area comunitaria.
Analisi
La norma distingue tre ipotesi. Prima ipotesi (comma 1): valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su mercati regolamentati. Il valore di riferimento è il prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi; se il valore attribuito ai fini del capitale sociale non supera tale prezzo, la relazione di stima non è necessaria. Seconda ipotesi (comma 2, lett. a): qualsiasi bene o credito il cui fair value risulti dal bilancio dell'esercizio precedente, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non contenga rilievi sulla valutazione dei beni oggetto del conferimento. Terza ipotesi (comma 2, lett. b): beni o crediti valutati da un esperto indipendente entro sei mesi prima del conferimento, secondo principi e criteri generalmente riconosciuti. L'indipendenza dell'esperto è parametro essenziale: deve essere indipendente dal conferente, dalla società e da chi esercita il controllo su entrambi. In tutti e tre i casi il conferente deve allegare all'atto costitutivo la documentazione attestante il valore e la ricorrenza delle condizioni. L'esperto della terza ipotesi risponde dei danni causati a società, soci e terzi.
Quando si applica
Il regime semplificato si applica esclusivamente alle S.p.A. (e alle S.a.p.a. per rinvio) nella fase di costituzione o di aumento di capitale mediante conferimenti in natura. Le condizioni devono essere verificate al momento del conferimento: se il mercato del bene non è più liquido o se sono intervenuti fatti eccezionali che hanno alterato il valore, il regime semplificato non può essere mantenuto e si deve procedere alla stima ordinaria (come previsto dall'art. 2343-quater). Per il fair value si fa riferimento ai principi contabili internazionali (IFRS) adottati dall'Unione europea, il che presuppone che la società conferente rediga bilanci secondo tali principi o che il bene sia valutato secondo gli IFRS.
Connessioni
L'art. 2343-ter è complementare all'art. 2343 (stima ordinaria, che resta la regola) e all'art. 2343-quater (verifica successiva degli amministratori e possibile ripristino della stima ordinaria). La responsabilità dell'esperto indipendente richiama il modello dell'art. 64 c.p.c. per i consulenti tecnici d'ufficio. Per le società quotate, il prezzo medio ponderato è elemento noto e verificabile tramite i mercati regolamentati (Borsa Italiana, Euronext, ecc.). Il riferimento al fair value degli IFRS richiama in particolare l'IFRS 13. In caso di conferimento infragruppo, la norma si coordina con le regole sui prezzi di trasferimento e con la disciplina delle operazioni con parti correlate.
Domande frequenti
Quando posso evitare la relazione del perito designato dal tribunale per un conferimento in natura?
Puoi evitarla se il bene conferito è un valore mobiliare quotato e il valore attribuito non supera il prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi, oppure se il bene ha un fair value certificato da bilancio revisionato senza rilievi, oppure se è stato valutato da un esperto indipendente entro sei mesi dalla data del conferimento secondo criteri generalmente riconosciuti.
Cosa si intende per 'esperto indipendente' ai fini dell'art. 2343-ter?
L'esperto deve essere indipendente dal conferente, dalla società e da chiunque eserciti il controllo sul conferente o sulla società, e deve avere adeguata e comprovata professionalità nella valutazione dei beni oggetto del conferimento. La mancanza di indipendenza inficia la validità della procedura semplificata e può dar luogo a responsabilità.
Cosa succede se dopo il conferimento il mercato del bene diventa illiquido?
In tal caso scatta la verifica obbligatoria degli amministratori prevista dall'art. 2343-quater: se si accerta che il valore si è sensibilmente modificato rispetto alla data di iscrizione, si deve procedere a una nuova stima ai sensi dell'art. 2343-ter (o ordinaria ai sensi dell'art. 2343).
Il fair value IFRS può essere usato anche se la società conferente non adotta i principi internazionali?
La norma richiede che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e che la relazione del revisore non contenga rilievi sul valore dei beni conferiti. Non è espressamente richiesto che la società adotti i principi IFRS, ma per la definizione di 'fair value' ci si deve riferire agli IFRS adottati dall'UE (in particolare IFRS 13), quindi la valutazione deve essere effettuata secondo quei criteri.
Chi risponde dei danni se la valutazione semplificata si rivela eccessiva?
Risponde l'esperto indipendente di cui alla lettera b) del secondo comma, che è soggetto a responsabilità verso la società, i soci e i terzi. Il conferente risponde della documentazione presentata. In caso di verifica ex art. 2343-quater, gli amministratori che non intervengono pur avendo rilevato anomalie possono rispondere ai sensi degli artt. 2392 e 2394 c.c.