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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 64 c.p.c. – Responsabilità del consulente

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a € 10.329. Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Articolo così sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.

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In sintesi

  • Al consulente tecnico si applicano le norme del codice penale sui periti.
  • La colpa grave nell'esecuzione degli atti comporta arresto fino a un anno o ammenda fino a € 10.329.
  • Si applica l'art. 35 c.p. (pene accessorie per delitti e contravvenzioni).
  • Il risarcimento del danno alle parti è sempre dovuto, indipendentemente dalla sanzione penale.
  • La norma è stata riformulata dalla L. 281/1985, che ha inasprito il regime sanzionatorio.

Il consulente tecnico risponde penalmente per colpa grave e deve risarcire i danni causati alle parti.

Ratio della norma

L'art. 64 c.p.c. presidia l'affidabilità e l'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio (CTU), figura ausiliaria del giudice che può influenzare in modo determinante l'esito del processo. Il legislatore ha ritenuto necessario assoggettarlo a un doppio regime di responsabilità — penale e civile — per disincentivare negligenze gravi che potrebbero compromettere l'accertamento della verità e ledere i diritti delle parti. L'equiparazione al perito penale richiama un corpus normativo consolidato, evitando lacune di tutela.

Analisi del testo

Il primo comma opera un rinvio dinamico alle disposizioni del codice penale sui periti (in particolare gli artt. 373 e 226 c.p.), estendendo al CTU civile le fattispecie di falsa perizia e le relative sanzioni. Il secondo comma introduce una fattispecie autonoma: la colpa grave nell'esecuzione degli atti richiesti, punita con arresto fino a un anno o ammenda fino a € 10.329 (importo originariamente in lire, convertito con L. 281/1985 e successivamente adeguato). La previsione alternativa tra arresto e ammenda configura la fattispecie come contravvenzione. Il richiamo all'art. 35 c.p. comporta l'applicazione delle pene accessorie, tra cui l'interdizione dalla professione. La clausola finale — «in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni» — sancisce l'autonomia della responsabilità civile rispetto a quella penale: le parti lese possono agire in sede civile anche in assenza di condanna penale.

Quando si applica

La norma si applica al consulente tecnico nominato dal giudice ai sensi dell'art. 61 c.p.c. L'orientamento prevalente distingue la semplice negligenza — che non integra la fattispecie — dalla colpa grave, ravvisabile tipicamente in errori tecnici macroscopici, nel mancato rispetto dei termini senza giustificazione, o nella redazione di una relazione manifestamente lacunosa o contraddittoria. Il consulente tecnico di parte (CTP), nominato dalle parti e non dal giudice, non è soggetto a questa norma, rientrando in un diverso regime di responsabilità contrattuale. In linea generale, la responsabilità ex art. 64 c.p.c. può concorrere con quella disciplinare dell'ordine professionale di appartenenza del CTU.

Connessioni con altre norme

L'art. 64 c.p.c. si coordina con: art. 61 c.p.c. (nomina del consulente tecnico); art. 63 c.p.c. (ricusazione e obbligo di assumere l'incarico); artt. 191-201 c.p.c. (consulenza tecnica nel processo di cognizione); art. 373 c.p. (falsa perizia, richiamato dal primo comma); art. 35 c.p. (pene accessorie applicabili); art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana, fondamento del risarcimento del danno).

Domande frequenti

Cosa si intende per colpa grave del consulente tecnico ai sensi dell'art. 64 c.p.c.?

L'orientamento prevalente ravvisa la colpa grave in errori tecnici macroscopici, omissioni grossolane o comportamenti che si discostano in maniera evidente dagli standard professionali minimi richiesti al CTU. Non è sufficiente una semplice inesattezza o un errore valutativo opinabile.

Il consulente tecnico di parte (CTP) è soggetto all'art. 64 c.p.c.?

No. L'art. 64 c.p.c. si applica esclusivamente al consulente tecnico d'ufficio (CTU), nominato dal giudice. Il consulente di parte, incaricato dalla parte privata, risponde secondo le regole ordinarie della responsabilità contrattuale nei confronti del proprio cliente.

Il risarcimento del danno è dovuto solo se il CTU viene condannato penalmente?

No. L'ultimo periodo dell'art. 64 c.p.c. chiarisce che il risarcimento dei danni causati alle parti è dovuto «in ogni caso». La responsabilità civile è autonoma rispetto a quella penale: le parti possono agire per il risarcimento anche in assenza di condanna penale o di procedimento penale.

Quali sono le pene accessorie applicabili al CTU condannato ex art. 64 c.p.c.?

L'art. 64 c.p.c. richiama espressamente l'art. 35 del codice penale, che prevede l'applicazione di pene accessorie per le contravvenzioni. In linea generale, ciò può comportare l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione o dell'ufficio. Il giudice valuta in concreto la sanzione accessoria applicabile.

Quali norme del codice penale si applicano al consulente tecnico per effetto del primo comma?

Il rinvio del primo comma richiama tipicamente le disposizioni sui periti, tra cui l'art. 373 c.p. (falsa perizia, punita con la reclusione da due a sei anni). Il rinvio è da intendersi in linea generale come dinamico, includendo tutte le disposizioni penali che riguardano la figura del perito.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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