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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 c.c. – Disposizione penale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l’ammenda da lire cento a lire cinquemila.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 34 - Art. 34 Codice Civile: Registrazione di atti→Cod. civ. art. 36 - Art. 36 Codice Civile: Ordinamento e amministrazione delle→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 33 Codice Civile: Registrazione delle persone giuridiche→Art. 37 Codice Civile: Fondo comune→Art. 32 Codice Civile: Devoluzione dei beni con destinazione→Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni→Art. 31 Codice Civile: Devoluzione dei beni→Art. 39 Codice Civile: Comitati→Art. 30 Codice Civile: Liquidazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli amministratori che non richiedono le iscrizioni sono sanzionati amministrativamente.
Ratio
L'art. 35 costituisce la norma sanzionatoria a presidio degli obblighi di pubblicità legale degli enti riconosciuti. L'obbligo di richiedere le iscrizioni prescritte, oggi disciplinato dal D.P.R. 361/2000, grava sugli amministratori in carica e sui liquidatori durante la fase di scioglimento. La sanzione penale mira a scoraggiare l'inerzia che priverebbe i terzi delle informazioni necessarie per valutare l'esistenza e le vicende dell'ente.
Analisi
La norma presenta due profili critici. Il primo è l'obsolescenza degli importi: le somme in lire (L. 20.000, L. 1.000.000) convertite in euro al tasso fisso di 1936,27 lire per euro danno i valori di 10,32 e 516,46 euro, mai aggiornati per inflazione. L'effetto deterrente è quindi pressoché nullo. Il secondo profilo riguarda il coordinamento con la riforma del 2000: con l'abrogazione degli artt. 33 e 34 c.c., le «iscrizioni prescritte» sono ora quelle previste dal D.P.R. 361/2000, il cui art. 10 prevede peraltro un sistema sanzionatorio proprio. La norma è classificata come ammenda, che nel sistema penale italiano è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni (art. 17 c.p.).
Quando si applica
In astratto, la norma si applica agli amministratori e ai liquidatori di persone giuridiche che omettano di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche previste dal D.P.R. 361/2000. In concreto, l'applicazione pratica è estremamente rara per l'esiguità della sanzione e la presenza di strumenti sanzionatori più efficaci nel D.P.R. 361/2000.
Connessioni
L'art. 35 c.c. si collega agli artt. 33 e 34 c.c. (abrogati) di cui presidiava l'osservanza, al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (disciplina vigente del registro), all'art. 17 c.p. (ammenda come pena per le contravvenzioni) e all'art. 10 del D.P.R. 361/2000 che prevede la sospensione dal registro in caso di inottemperanza.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è amministratore di un'associazione e omette di richiedere le iscrizioni prescritte; può essere sanzionato con pagamento di somma da euro 10 a euro 516.
Caso 2: Caso 2
Caio liquida un ente e non provvede alle iscrizioni obbligatorie della liquidazione; incorre nella sanzione amministrativa prevista.
Domande frequenti
Quale sanzione è prevista per l'omissione delle iscrizioni?
Una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di somma da euro 10 a euro 516.
Chi è responsabile dell'omissione?
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte.
Le iscrizioni sono obbligatorie?
Sì, le iscrizioni prescritte dalla legge sono obbligatorie per amministratori e liquidatori.
La sanzione è amministrativa o penale?
È una sanzione amministrativa, non penale.
Chi irroghe la sanzione?
L'autorità amministrativa competente irroghe la sanzione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate