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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 35 c.c. Disposizione penale

In vigore

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte […] (1), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10 a euro 516.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Sanziona penalmente (con ammenda) gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte.
  • L'importo corrisponde oggi a 10,32 – 516,46 euro (conversione da lire, mai aggiornato).
  • La norma è formalmente in vigore ma di fatto obsoleta per l'esiguità degli importi.
  • La ratio è sanzionatoria a presidio degli obblighi di pubblicità degli enti riconosciuti.

Gli amministratori che non richiedono le iscrizioni sono sanzionati amministrativamente.

Ratio

L'art. 35 costituisce la norma sanzionatoria a presidio degli obblighi di pubblicità legale degli enti riconosciuti. L'obbligo di richiedere le iscrizioni prescritte — oggi disciplinato dal D.P.R. 361/2000 — grava sugli amministratori in carica e sui liquidatori durante la fase di scioglimento. La sanzione penale mira a scoraggiare l'inerzia che priverebbe i terzi delle informazioni necessarie per valutare l'esistenza e le vicende dell'ente.

Analisi

La norma presenta due profili critici. Il primo è l'obsolescenza degli importi: le somme in lire (L. 20.000 – L. 1.000.000) convertite in euro al tasso fisso di 1936,27 lire per euro danno i valori di 10,32 e 516,46 euro, mai aggiornati per inflazione. L'effetto deterrente è quindi pressoché nullo. Il secondo profilo riguarda il coordinamento con la riforma del 2000: con l'abrogazione degli artt. 33 e 34 c.c., le «iscrizioni prescritte» sono ora quelle previste dal D.P.R. 361/2000, il cui art. 10 prevede peraltro un sistema sanzionatorio proprio. La norma è classificata come ammenda, che nel sistema penale italiano è la pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni (art. 17 c.p.).

Quando si applica

In astratto, la norma si applica agli amministratori e ai liquidatori di persone giuridiche che omettano di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche previste dal D.P.R. 361/2000. In concreto, l'applicazione pratica è estremamente rara per l'esiguità della sanzione e la presenza di strumenti sanzionatori più efficaci nel D.P.R. 361/2000.

Connessioni

L'art. 35 c.c. si collega agli artt. 33 e 34 c.c. (abrogati) di cui presidiava l'osservanza, al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (disciplina vigente del registro), all'art. 17 c.p. (ammenda come pena per le contravvenzioni) e all'art. 10 del D.P.R. 361/2000 che prevede la sospensione dal registro in caso di inottemperanza.

Domande frequenti

Quale sanzione è prevista per l'omissione delle iscrizioni?

Una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di somma da euro 10 a euro 516.

Chi è responsabile dell'omissione?

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte.

Le iscrizioni sono obbligatorie?

Sì, le iscrizioni prescritte dalla legge sono obbligatorie per amministratori e liquidatori.

La sanzione è amministrativa o penale?

È una sanzione amministrativa, non penale.

Chi irroghe la sanzione?

L'autorità amministrativa competente irroghe la sanzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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