Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 c.c. – Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

In sintesi

  • Le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica ma sono comunque soggetti dell'ordinamento.
  • L'organizzazione interna è rimessa agli accordi fra gli associati (statuto, regolamento interno).
  • La legittimazione processuale spetta a chi, secondo gli accordi, riveste la presidenza o la direzione.
  • La norma valorizza l'autonomia privata come fonte regolatrice dell'ente di fatto.
Indice dei contenuti

Le associazioni non riconosciute sono regolate dagli accordi interni degli associati.

Ratio

L'art. 36 c.c. riconosce le associazioni non riconosciute come entità socialmente rilevanti pur in assenza di personalità giuridica formale. Il legislatore ha preferito non imporre un modello organizzativo rigido, lasciando agli associati piena libertà statutaria. La ratio è di equilibrio: tutelare i terzi che interagiscono con l'ente garantendone la capacità processuale, senza gravare i piccoli gruppi con adempimenti formali.

Analisi

La norma si compone di due periodi distinti. Il primo regola l'ordinamento interno: in assenza di riconoscimento ex art. 14 ss. c.c., la struttura organizzativa dipende esclusivamente dagli accordi degli associati, che possono assumere la forma di uno statuto scritto o anche di pattuizioni informali. Il secondo periodo riguarda la legittimazione ad agire in giudizio: la norma introduce una forma di rappresentanza organica di fatto, attribuendo la capacità processuale a chi, secondo gli accordi interni, detiene la presidenza o la direzione. La Cassazione ha chiarito che tale legittimazione non richiede prova formale dell'incarico, essendo sufficiente la dimostrazione dell'effettivo esercizio della funzione direttiva.

Quando si applica

La disposizione si applica a tutte le associazioni prive di riconoscimento come persone giuridiche: associazioni culturali, sportive dilettantistiche non costituite in forma societaria, partiti politici (nei limiti della loro disciplina speciale), sindacati, associazioni di categoria non registrate, gruppi religiosi non riconosciuti. È esclusa dall'ambito applicativo la fondazione non riconosciuta, che soggiace a regole proprie.

Connessioni

L'art. 36 c.c. si raccorda con l'art. 37 c.c. (fondo comune), l'art. 38 c.c. (responsabilità per le obbligazioni) e con le norme processuali sull'azione in giudizio (art. 75 c.p.c.). Sul piano fiscale, la disciplina delle APS e delle ODV ai sensi del D.Lgs. 117/2017 introduce requisiti aggiuntivi pur mantenendo come base la struttura codicistica.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 86/2025

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, n. 7, c.c. nella parte in cui non estende la sospensione della prescrizione anche alle associazioni non riconosciute e ai loro amministratori durante il rapporto. Le associazioni non riconosciute, pur disciplinate dall'art. 36 c.c., subivano un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quelle riconosciute nelle azioni di responsabilità verso gli amministratori.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio fondano un'associazione non riconosciuta; la disciplina interna è regolata solo dai loro accordi, senza intervento della legge.

Caso 2: Caso 2

Sempronio rappresenta un'associazione informale in giudizio; può agire nella qualità di presidente secondo i poteri conferitigli negli accordi associativi.

Domande frequenti

Chi regola l'ordinamento di associazioni non riconosciute?

Gli accordi degli associati disciplinano l'ordinamento interno e amministrazione.

Chi può rappresentare l'associazione in giudizio?

La persona cui è conferito il ruolo di presidente o direzione secondo gli accordi.

Le associazioni non riconosciute hanno personalità giuridica?

No, mancano di personalità giuridica e sono legate da accordi privati.

Gli accordi possono essere orali?

Sì, gli accordi associativi possono essere orali o scritti.

Quale legge si applica alle non riconosciute?

Si applicano solo le norme del Codice Civile sul diritto comune e gli accordi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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