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Art. 31 c.c. Devoluzione dei beni
In vigore
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
I beni residui dopo liquidazione sono devoluti secondo l'atto costitutivo o statuto.
Ratio
L'articolo 31 chiude il ciclo di vita della persona giuridica disciplinando la destinazione finale del patrimonio. La norma segue una logica gerarchica: privilegia l'autonomia privata (atto costitutivo o statuto), poi la vigilanza pubblica (autorità governativa), e infine il demanio statale come destinatario residuale.
Analisi
La devoluzione opera solo sui beni residui, cioè quelli che rimangono dopo aver soddisfatto tutti i creditori nel corso della liquidazione disciplinata dagli artt. 29 e 30 c.c. La norma distingue nettamente tra fondazioni e associazioni: nelle prime è l'autorità governativa a decidere; nelle seconde, l'assemblea dei soci delibera con approvazione governativa. La clausola finale sul demanio statale opera come norma di chiusura.
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che una persona giuridica (associazione riconosciuta o fondazione) si estingue e residuano beni dopo la chiusura della liquidazione. Non si applica alle associazioni non riconosciute né, quando norme speciali (ad esempio per ETS, ONLUS, APS o ODV) prevedano destinazioni vincolate diverse.
Connessioni
L'art. 31 si collega agli artt. 27-30 c.c. (estinzione e liquidazione) e all'art. 28 c.c. (trasformazione della fondazione). Per gli enti del Terzo Settore, l'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 prevede che i beni residui siano devoluti ad altri enti del Terzo Settore o ai fondi speciali, derogando alla disciplina codicistica.
Domande frequenti
Chi decide la devoluzione dei beni residui?
L'atto costitutivo o lo statuto prevedono le modalità di devoluzione.
Cosa accade se non vi è disposizione statutaria?
L'autorità governativa provvede attribuendo i beni a enti con fini analoghi.
La devoluzione è obbligatoria?
Sì, i beni devono essere devoluti secondo le modalità previste dalla legge.
Quali enti possono ricevere i beni?
Gli enti che hanno fini analoghi a quelli della persona giuridica estinta.
I beni possono rimanere indevolvuti?
No, devono essere sempre devoluti secondo le norme di legge.
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