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Art. 28 c.c. Trasformazione delle fondazioni
In vigore
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
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In sintesi
L'art. 28 c.c. consente all'autorità governativa di trasformare una fondazione invece di dichiararla estinta, quando lo scopo è esaurito, impossibile, di scarsa utilità o il patrimonio è insufficiente.
Ratio
L'art. 28 c.c. esprime una preferenza dell'ordinamento per la conservazione delle fondazioni rispetto alla loro soppressione. La trasformazione permette di recuperare la funzione sociale del patrimonio vincolato, evitando la devoluzione prevista in caso di estinzione e rispettando nel contempo l'intenzione originaria del fondatore.
Analisi
La norma prevede quattro presupposti alternativi: scopo esaurito, scopo divenuto impossibile, scopo di scarsa utilità (valutazione di merito sull'attualità e rilevanza sociale dell'obiettivo) e patrimonio insufficiente. Il contenuto della trasformazione può riguardare la modifica dello scopo, l'accorpamento con altra fondazione o la ristrutturazione degli organi. Il limite è il principio di minima deviazione dalla volontà del fondatore, che impone di cercare la soluzione più prossima all'intenzione originaria compatibile con la nuova configurazione.
Quando si applica
La trasformazione è uno strumento discrezionale dell'autorità governativa: anche in presenza dei presupposti, l'autorità può scegliere di dichiarare l'estinzione anziché procedere alla trasformazione. La scelta della trasformazione è preferibile quando il patrimonio è ancora consistente e può essere riorientato verso finalità affini.
Connessioni
L'art. 28 c.c. si collega all'art. 27 c.c. di cui rappresenta un'alternativa conservativa, all'art. 26 c.c. (coordinamento e unificazione), nonché alle disposizioni del d.P.R. 361/2000. La trasformazione ex art. 28 c.c. si distingue dalla trasformazione societaria del diritto commerciale, essendo un provvedimento autoritativo e non un atto di autonomia privata.
Domande frequenti
Quando è possibile la trasformazione di una fondazione?
Quando lo scopo è esaurito, impossibile, di scarsa utilità o il patrimonio è insufficiente.
Chi provvede alla trasformazione?
L'autorità governativa provvede alla trasformazione della fondazione.
La volontà del fondatore vincula la trasformazione?
Sì, l'autorità deve allontanarsi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
Qual è l'alternativa alla trasformazione?
L'alternativa è la dichiarazione di estinzione della fondazione.
La trasformazione è obbligatoria se lo scopo è impossibile?
L'autorità sceglie se trasformare o estinguere, preferendo la trasformazione quando possibile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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