Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 c.c. Trasformazione delle fondazioni
Articolo abrogato dalla l. 31 maggio 1995, n. 218
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 27 - Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica→Cod. civ. art. 29 - Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di→Art. 30 Codice Civile: Liquidazione→Art. 25 Codice Civile Controllo sull’amministrazione delle Fondazioni→Art. 31 Codice Civile: Devoluzione dei beni→Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati→Art. 32 Codice Civile: Devoluzione dei beni con destinazione→Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 28 c.c. consente all'autorità governativa di trasformare una fondazione invece di dichiararla estinta, quando lo scopo è esaurito, impossibile, di scarsa utilità o il patrimonio è insufficiente.
Ratio
L'art. 28 c.c. esprime una preferenza dell'ordinamento per la conservazione delle fondazioni rispetto alla loro soppressione. La trasformazione permette di recuperare la funzione sociale del patrimonio vincolato, evitando la devoluzione prevista in caso di estinzione e rispettando nel contempo l'intenzione originaria del fondatore.
Analisi
La norma prevede quattro presupposti alternativi: scopo esaurito, scopo divenuto impossibile, scopo di scarsa utilità (valutazione di merito sull'attualità e rilevanza sociale dell'obiettivo) e patrimonio insufficiente. Il contenuto della trasformazione può riguardare la modifica dello scopo, l'accorpamento con altra fondazione o la ristrutturazione degli organi. Il limite è il principio di minima deviazione dalla volontà del fondatore, che impone di cercare la soluzione più prossima all'intenzione originaria compatibile con la nuova configurazione.
Quando si applica
La trasformazione è uno strumento discrezionale dell'autorità governativa: anche in presenza dei presupposti, l'autorità può scegliere di dichiarare l'estinzione anziché procedere alla trasformazione. La scelta della trasformazione è preferibile quando il patrimonio è ancora consistente e può essere riorientato verso finalità affini.
Connessioni
L'art. 28 c.c. si collega all'art. 27 c.c. di cui rappresenta un'alternativa conservativa, all'art. 26 c.c. (coordinamento e unificazione), nonché alle disposizioni del d.P.R. 361/2000. La trasformazione ex art. 28 c.c. si distingue dalla trasformazione societaria del diritto commerciale, essendo un provvedimento autoritativo e non un atto di autonomia privata.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio gestisce una fondazione educativa il cui scopo è divenuto di scarsa utilità sociale; l'autorità governativa trasforma la fondazione verso fini analoghi.
Caso 2: Caso 2
Caio amministra una fondazione il cui patrimonio è divenuto insufficiente per gli obiettivi originari; l'autorità provvede alla trasformazione nel minor allontanamento dalla volontà del fondatore.
Domande frequenti
Quando è possibile la trasformazione di una fondazione?
Quando lo scopo è esaurito, impossibile, di scarsa utilità o il patrimonio è insufficiente.
Chi provvede alla trasformazione?
L'autorità governativa provvede alla trasformazione della fondazione.
La volontà del fondatore vincula la trasformazione?
Sì, l'autorità deve allontanarsi il meno possibile dalla volontà del fondatore.
Qual è l'alternativa alla trasformazione?
L'alternativa è la dichiarazione di estinzione della fondazione.
La trasformazione è obbligatoria se lo scopo è impossibile?
L'autorità sceglie se trasformare o estinguere, preferendo la trasformazione quando possibile.
Fonti consultate: 1 fonte verificate