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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 29 c.c. Divieto di nuove operazioni

In vigore

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

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In sintesi

  • Dal momento della comunicazione del provvedimento di estinzione o scioglimento, gli amministratori non possono compiere nuove operazioni.
  • Il divieto vale sia per l'estinzione della persona giuridica sia per lo scioglimento dell'associazione disposto per legge.
  • In caso di violazione, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per le operazioni compiute.

Gli amministratori non possono eseguire nuove operazioni dopo comunicazione dell'estinzione.

Ratio

L'art. 29 c.c. tutela i creditori e i terzi che potrebbero subire pregiudizio da un'attività gestoria intrapresa quando l'ente è ormai destinato all'estinzione. La norma cristallizza la situazione patrimoniale dell'ente al momento del provvedimento, preservando le risorse disponibili per la liquidazione.

Analisi

Il divieto scatta con la comunicazione del provvedimento agli amministratori, non con la sua adozione o pubblicazione. Per nuove operazioni si intendono atti giuridici che ampliano l'esposizione dell'ente o che impegnano il patrimonio verso finalità estranee alla liquidazione. Non sono vietate le operazioni meramente conservative o necessarie alla ordinata prosecuzione degli adempimenti già avviati. La responsabilità degli amministratori è personale (ricade sul patrimonio individuale) e solidale (ciascuno risponde per l'intero nei confronti dei terzi, salvo rivalsa interna). Si tratta di una responsabilità aggravata, che prescinde dall'elemento soggettivo colposo.

Quando si applica

La norma si applica agli amministratori di qualsiasi persona giuridica del Libro I (associazioni e fondazioni riconosciute) nel momento in cui ricevono comunicazione del provvedimento di estinzione o del provvedimento di scioglimento. La responsabilità si configura per ogni singola operazione compiuta in violazione del divieto.

Connessioni

L'art. 29 c.c. costituisce il complemento dell'art. 27 c.c. (cause di estinzione) e precede l'art. 30 c.c. (liquidazione), inserendosi nella sequenza: dichiarazione di estinzione → divieto di nuove operazioni → liquidazione. Rileva anche l'art. 2495 c.c. per le società di capitali, utile per l'interpretazione analogica.

Domande frequenti

Quali operazioni sono vietate dopo la comunicazione?

Sono vietate tutte le nuove operazioni che vincolano l'ente dopo la dichiarazione di estinzione.

Chi riceve la comunicazione del divieto?

Gli amministratori ricevono la comunicazione del provvedimento di estinzione o scioglimento.

Che conseguenze comporta la trasgressione?

Chi trasgredisce assume responsabilità personale e solidale.

La responsabilità è solo civile?

Sì, la responsabilità è civile verso i terzi e l'ente.

Gli amministratori possono completare operazioni in corso?

No, nessuna nuova operazione può essere compiuta, compresi gli adempimenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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