Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 27 c.c. – Estinzione della persona giuridica

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

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In sintesi

  • La persona giuridica si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto.
  • Si estingue inoltre quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
  • Per le associazioni è causa ulteriore di estinzione il venir meno di tutti gli associati.
  • La norma vale per tutte le persone giuridiche del Libro I c.c. (associazioni e fondazioni riconosciute).
Indice dei contenuti

La persona giuridica si estingue quando lo scopo è raggiunto o divenuto impossibile.

Ratio

L'art. 27 c.c. riflette il principio per cui la persona giuridica è strumentale al perseguimento di uno scopo: venuto meno lo scopo, per raggiungimento, impossibilità sopravvenuta o esaurimento della base associativa, cessa la ragione d'essere dell'ente. La norma bilancia la stabilità dell'ente con l'esigenza di non perpetuare strutture prive di funzione.

Analisi

Le cause di estinzione si distinguono in volontarie (previste nello statuto, come il termine finale o l'avverarsi di una condizione risolutiva) e legali (il raggiungimento dello scopo e la sua impossibilità). Il raggiungimento dello scopo ricorre quando l'obiettivo è compiutamente realizzato. L'impossibilità può essere materiale (sopravvenuta irrealizzabilità fattuale) o giuridica (illiceità sopravvenuta o divieto normativo). Per le associazioni, la norma prevede una causa aggiuntiva: il venir meno di tutti gli associati. L'estinzione non opera automaticamente: è necessario un provvedimento dell'autorità governativa che la dichiari formalmente.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che si verifica una delle cause elencate a carico di un'associazione o fondazione riconosciuta. L'autorità governativa deve essere investita della questione per emettere la dichiarazione di estinzione, cui conseguono il divieto di nuove operazioni (art. 29 c.c.) e la liquidazione del patrimonio (art. 30 c.c.).

Connessioni

L'art. 27 c.c. si raccorda con l'art. 28 c.c. (trasformazione delle fondazioni come alternativa all'estinzione), l'art. 29 c.c. (divieto di nuove operazioni) e l'art. 30 c.c. (liquidazione del patrimonio). Per le associazioni non riconosciute l'art. 42 c.c. rinvia in parte a queste disposizioni.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ha fondato un'associazione per raccogliere fondi per una specifica opera che si è completata; l'associazione si estingue una volta raggiunto l'obiettivo.

Caso 2: Caso 2

Caio amministra una fondazione per scopo che diventa giuridicamente impossibile; l'ente si estingue per impossibilità di realizzare lo scopo.

Domande frequenti

Per quali cause una persona giuridica si estingue?

Per le cause previste nell'atto costitutivo, quando lo scopo è raggiunto o diviene impossibile.

Le associazioni hanno una causa di estinzione particolare?

Sì, le associazioni si estinguono anche quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione è automatica?

L'estinzione segue dal raggiungimento o impossibilità dello scopo.

Chi determina se lo scopo è impossibile?

L'autorità governativa valuta e determina l'impossibilità dello scopo.

Cosa accade ai beni dopo l'estinzione?

I beni sono liquidati secondo l'atto costitutivo o le disposizioni di legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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