Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 c.c. – Diversa destinazione dei fondi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 41 - Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti→Cod. civ. art. 42-bis - Art. 42 bis Codice Civile: Trasformazione, fusione e scissione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza→Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori→Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio→Art. 39 Codice Civile: Comitati→Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e→Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni→Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche
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In sintesi
Indice dei contenuti
Se fondi insufficienti o scopo non più attuabile, autorità governa devoluzione dei beni raccolti.
Ratio
I fondi raccolti da un comitato provengono da una pluralità di soggetti che hanno aderito a uno scopo specifico. L'art. 42 c.c. vuole evitare che tali risorse restino prive di destinazione o vengano distratte in modo arbitrario quando lo scopo originario non possa essere realizzato o sia già stato raggiunto. L'intervento dell'autorità governativa assicura imparzialità e legalità nella nuova destinazione.
Analisi
La norma disciplina tre distinte fattispecie. La prima è l'insufficienza dei fondi: le risorse raccolte non sono sufficienti a realizzare lo scopo prefissato. La seconda riguarda la sopravvenuta inattuabilità dello scopo, per cause fattuali o giuridiche. La terza concerne il residuo: i fondi raccolti eccedono quanto necessario. In tutti e tre i casi, il potere decisionale spetta all'autorità governativa. Il coinvolgimento dei rappresentanti del comitato e dei sottoscrittori è previsto come garanzia partecipativa, ma è subordinato alla sua praticabilità concreta, tenuto conto che spesso i sottoscrittori sono numerosi e non facilmente identificabili.
Quando si applica
La norma si applica al termine dell'attività del comitato, o nel corso di essa se emergono le condizioni descritte: impossibilità di completare la raccolta necessaria, sopravvenuta inutilità dello scopo, oppure avanzo di cassa dopo aver esaurito le finalità della raccolta.
Connessioni
L'art. 42 c.c. si collega all'art. 39 c.c. (definizione e scopo del comitato) e all'art. 41 c.c. (responsabilità dei componenti). Presenta analogie con l'art. 31 c.c. (devoluzione del patrimonio delle fondazioni) e con l'art. 29 c.c. (scioglimento delle associazioni). Sul piano amministrativo, rileva la competenza delle prefetture o di altri enti governativi.
Casi pratici
Caso 1: Comitato post-terremoto con avanzo
Tizio promuove un comitato per ricostruire la scuola del paese colpito dal sisma e raccoglie 180.000 euro. Completati i lavori, residuano 22.000 euro. Il comitato non può distribuire la somma fra i promotori: l'autorità governativa, sentiti gli stessi, devolve il residuo ad altro ente con scopo analogo, garantendo la coerenza con la volontà degli oblatori.
Caso 2: Scopo divenuto inattuabile
Caio costituisce un comitato per inviare aiuti sanitari in una zona di conflitto, raccogliendo 95.000 euro. L'embargo internazionale rende lo scopo non più attuabile. L'autorità governativa, sentiti i promotori, dispone la devoluzione dei fondi a un'organizzazione umanitaria operante in contesti analoghi, evitando la dispersione del patrimonio raccolto.
Caso 3: Fondi insufficienti per l'opera
Sempronio promuove un comitato per erigere un monumento ai caduti, ma raccoglie solo 12.000 euro sui 60.000 necessari. Constatata l'insufficienza dei mezzi, l'autorità governativa, sentiti i promotori, devolve la somma a un ente locale con finalità commemorative affini, in conformità alla destinazione originaria voluta dagli oblatori.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 42 c.c. chiude la disciplina del comitato (artt. 39-42 c.c.) e tutela gli oblatori contro la distrazione dei fondi. Le tre ipotesi (insufficienza, inattuabilità, residuo) attivano l'intervento governativo, che opera in analogia con la devoluzione prevista per le fondazioni dall'art. 31 c.c. Per i comitati con personalità giuridica si applica anche il D.P.R. 361/2000, art. 9, sul procedimento di estinzione. La ratio è preservare il vincolo di scopo impresso dai donanti.
Domande frequenti
Chi decide la devoluzione dei fondi se lo scopo non è attuabile?
L'autorità governativa dispone la devoluzione secondo criteri di utilità pubblica.
Cosa accade se si raccolgono più fondi del necessario?
Il residuo è devoluto secondo le modalità stabilite al momento della costituzione o, altrimenti, dall'autorità governativa.
L'autorità può decidere autonomamente il nuovo scopo?
Sì, se non è stata disciplinata la devoluzione al momento della costituzione della raccolta.
Cosa significa 'scopo non più attuabile'?
Quando la finalità della raccolta non può essere realizzata per ragioni sopravvenute o impossibilità.
Il comitato ha diritto di impugnare la decisione dell'autorità?
Il comitato può ricorrere al tribunale per contestare l'illegittimità della decisione amministrativa.
Fonti consultate: 1 fonte verificate