Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 46 c.c. – Sede delle persone giuridiche

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede.

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell’art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima.

In sintesi

  • Per le persone giuridiche, il criterio della residenza o del domicilio è sostituito dalla sede legale o effettiva.
  • La sede rilevante è quella stabilita ai sensi dell'art. 16 c.c. o risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto.
  • Se la sede statutaria diverge da quella effettiva, i terzi possono scegliere quale delle due considerare rilevante ai propri fini.
  • La norma tutela l'affidamento dei terzi che abbiano fatto riferimento alla sede formalmente indicata.
  • Il principio si applica in tutti i casi in cui la legge ricollega effetti giuridici al domicilio o alla residenza.
Indice dei contenuti

L'art. 46 c.c. equipara la sede della persona giuridica alla residenza/domicilio della persona fisica per tutti gli effetti giuridici dipendenti da tali criteri di collegamento.

Ratio

L'art. 46 c.c. risolve un problema di adattamento concettuale: gli istituti della residenza e del domicilio sono costruiti intorno alla persona fisica, ma l'ordinamento li richiama come criteri di collegamento in numerose disposizioni processuali, fiscali e di diritto privato. La norma estende questi criteri alle persone giuridiche, individuando nella sede il punto di riferimento spaziale equivalente. La scelta risponde a esigenze di certezza e uniformità.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola generale: ogni volta che una disposizione fa dipendere effetti giuridici dalla residenza o dal domicilio, per gli enti collettivi si guarda alla loro sede. La sede principale di riferimento è quella indicata nell'atto costitutivo o nello statuto, ovvero quella determinata secondo le regole dell'art. 16 c.c. per le persone giuridiche soggette a registrazione.

Il secondo comma introduce una tutela a favore dei terzi nell'ipotesi di dissociazione tra sede statutaria e sede effettiva. Tale situazione si verifica quando l'ente opera concretamente in un luogo diverso da quello indicato nell'atto costitutivo. In questo caso la norma riconosce ai terzi un'opzione: essi possono far valere indifferentemente l'una o l'altra sede, scegliendo quella a loro più favorevole. Non si tratta di una facoltà dell'ente, ma esclusivamente del terzo che entra in relazione giuridica con esso.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i contesti in cui la localizzazione spaziale dell'ente è giuridicamente rilevante: competenza territoriale del giudice, notificazioni, adempimenti tributari, applicazione di discipline locali, nonché in ambito di diritto internazionale privato per la determinazione della legge applicabile agli enti.

Connessioni

L'art. 46 si coordina con l'art. 43 c.c. (domicilio della persona fisica), con l'art. 16 c.c. (registrazione delle persone giuridiche) e con l'art. 19 disp. prel. c.c. (legge regolatrice delle persone giuridiche straniere). In ambito processuale rileva il combinato con l'art. 19 c.p.c. sulla competenza per territorio. Nel diritto societario il tema si intreccia con la disciplina della sede legale e della sede amministrativa effettiva, con implicazioni in materia di giurisdizione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 1215/2012.

Domande frequenti

Dove ha sede una persona giuridica?

Nel luogo stabilito dalla legge o dai suoi atti costitutivi, normalmente registrato nei registri.

Cosa accade se sede formale e sede effettiva sono diverse?

I terzi possono considerare come sede anche quella effettiva, ove è svolta concretamente l'attività.

Quali effetti dipendono dalla sede?

La competenza giurisdizionale, la capacità di agire, l'estensione di diritti e doveri secondo la legge.

Come si determina la sede secondo l'articolo 16 c.c.?

È il luogo dove è stabilita la sede dal registro dei costitutivi della persona giuridica.

Una persona giuridica può avere più sedi?

Ha una sede principale; filiali e succursali non sono sedi alternative, ma strutture subordinate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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