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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 c.c. – Elezione di domicilio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 46 - Art. 46 Codice Civile: Sede delle persone giuridiche→Cod. civ. art. 48 - Articolo 48 Codice Civile→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e→Art. 49 Codice Civile: Dichiarazione di assenza→Art. 44 Codice Civile: Trasferimento della residenza e del domicilio→Art. 50 Codice Civile: Immissione nel possesso temporaneo dei→Art. 43 Codice Civile: Domicilio e residenza→Art. 51 Codice Civile: Assegno alimentare a favore del coniuge→Art. 42 bis Codice Civile: Trasformazione, fusione e scissione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 47 c.c. consente di eleggere per iscritto un domicilio speciale per specifici atti o affari, derogando al domicilio generale della persona.
Ratio
L'elezione di domicilio speciale risponde a un'esigenza pratica di semplificazione e certezza: consentire alle parti di un rapporto giuridico di concentrare le comunicazioni, le notifiche e gli adempimenti connessi a un determinato affare in un luogo predeterminato, indipendentemente da dove si trovi il domicilio generale dell'interessato. In tal modo si evitano incertezze sulla reperibilità delle parti e si accelerano i procedimenti.
Analisi
La norma è di estrema sintesi ma ricca di implicazioni applicative. Il primo elemento è la specialità: il domicilio eletto vale esclusivamente per gli atti e gli affari per cui è stato costituito, non estendendosi ad altri rapporti. Il secondo elemento è la forma scritta, richiesta ad substantiam: un'elezione orale o implicita è priva di effetti. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l'indicazione di un indirizzo in calce a un contratto scritto integri valida elezione di domicilio per tutto ciò che concerne quel contratto.
L'elezione può avvenire presso la propria abitazione, presso lo studio di un professionista, presso un ufficio o anche presso una persona (tipicamente il difensore nel processo). Non è necessario il consenso del soggetto presso cui il domicilio viene eletto, salvo che si tratti di una persona fisica che debba ricevere fisicamente gli atti.
Quando si applica
L'istituto è di applicazione pervasiva: nei contratti (clausola di elezione di domicilio per le comunicazioni contrattuali), negli atti notarili (elezione di domicilio ai fini delle notifiche ipotecarie), nel processo civile (art. 82 c.p.c. per i residenti fuori dalla circoscrizione del tribunale), nel processo tributario e in numerosi procedimenti amministrativi. È altresì usato dai cittadini residenti all'estero che eleggono domicilio in Italia per ricevere atti amministrativi.
Connessioni
L'art. 47 si coordina con l'art. 43 c.c. (domicilio generale), con l'art. 46 c.c. (sede delle persone giuridiche) e con le norme processuali sulla notificazione degli atti (artt. 139, 141 c.p.c.). Rileva inoltre in materia di notifiche fiscali (art. 60 D.P.R. 600/1973) e nel diritto internazionale privato quando si intende derogare al foro generale. Va distinto dalla procura: il domiciliatario non ha poteri rappresentativi, salvo diversa pattuizione.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio elegge domicilio speciale presso lo studio dell'avvocato Caio per ricevere gli atti di una causa pendente. Gli atti sono validamente notificati al domicilio eletto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio designa una succursale bancaria come domicilio speciale per gli atti relativi a mutui immobiliari.
Domande frequenti
Cosa è l'elezione di domicilio speciale?
La designazione volontaria di un luogo specifico per ricevere atti relativi a determinati affari.
Come si effettua l'elezione di domicilio speciale?
Deve farsi espressamente per iscritto, indicando il luogo e l'ambito di applicazione.
L'elezione di domicilio speciale è obbligatoria?
No, è sempre volontaria e può essere revocata dalla parte che l'ha effettuata.
Vale il domicilio speciale per tutti gli atti?
No, vale soltanto per gli atti determinati o gli affari per i quali è stata eletta.
Chi può eleggere un domicilio speciale?
Chiunque abbia capacità di agire, sia persone fisiche che persone giuridiche.
Fonti consultate: 1 fonte verificate