Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47 c.c. – Elezione di domicilio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.

In sintesi

  • L'elezione di domicilio speciale è un negozio giuridico unilaterale con cui si individua un luogo diverso dal domicilio generale per determinati atti o affari.
  • Ha efficacia limitata: vale solo per gli atti o affari espressamente indicati al momento dell'elezione.
  • Requisito formale essenziale: l'elezione deve essere fatta espressamente e per iscritto, a pena di inefficacia.
  • Produce effetti nei confronti della controparte e dei terzi che vi facciano affidamento per le notifiche e le comunicazioni.
  • È frequentemente utilizzata in contratti, atti notarili e procedimenti giudiziari per concentrare le comunicazioni in un unico indirizzo o presso un difensore.
Indice dei contenuti

L'art. 47 c.c. consente di eleggere per iscritto un domicilio speciale per specifici atti o affari, derogando al domicilio generale della persona.

Ratio

L'elezione di domicilio speciale risponde a un'esigenza pratica di semplificazione e certezza: consentire alle parti di un rapporto giuridico di concentrare le comunicazioni, le notifiche e gli adempimenti connessi a un determinato affare in un luogo predeterminato, indipendentemente da dove si trovi il domicilio generale dell'interessato. In tal modo si evitano incertezze sulla reperibilità delle parti e si accelerano i procedimenti.

Analisi

La norma è di estrema sintesi ma ricca di implicazioni applicative. Il primo elemento è la specialità: il domicilio eletto vale esclusivamente per gli atti e gli affari per cui è stato costituito, non estendendosi ad altri rapporti. Il secondo elemento è la forma scritta, richiesta ad substantiam: un'elezione orale o implicita è priva di effetti. La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l'indicazione di un indirizzo in calce a un contratto scritto integri valida elezione di domicilio per tutto ciò che concerne quel contratto.

L'elezione può avvenire presso la propria abitazione, presso lo studio di un professionista, presso un ufficio o anche presso una persona (tipicamente il difensore nel processo). Non è necessario il consenso del soggetto presso cui il domicilio viene eletto, salvo che si tratti di una persona fisica che debba ricevere fisicamente gli atti.

Quando si applica

L'istituto è di applicazione pervasiva: nei contratti (clausola di elezione di domicilio per le comunicazioni contrattuali), negli atti notarili (elezione di domicilio ai fini delle notifiche ipotecarie), nel processo civile (art. 82 c.p.c. per i residenti fuori dalla circoscrizione del tribunale), nel processo tributario e in numerosi procedimenti amministrativi. È altresì usato dai cittadini residenti all'estero che eleggono domicilio in Italia per ricevere atti amministrativi.

Connessioni

L'art. 47 si coordina con l'art. 43 c.c. (domicilio generale), con l'art. 46 c.c. (sede delle persone giuridiche) e con le norme processuali sulla notificazione degli atti (artt. 139, 141 c.p.c.). Rileva inoltre in materia di notifiche fiscali (art. 60 D.P.R. 600/1973) e nel diritto internazionale privato quando si intende derogare al foro generale. Va distinto dalla procura: il domiciliatario non ha poteri rappresentativi, salvo diversa pattuizione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio elegge domicilio speciale presso lo studio dell'avvocato Caio per ricevere gli atti di una causa pendente. Gli atti sono validamente notificati al domicilio eletto.

Caso 2: Caso 2

Sempronio designa una succursale bancaria come domicilio speciale per gli atti relativi a mutui immobiliari.

Domande frequenti

Cosa è l'elezione di domicilio speciale?

La designazione volontaria di un luogo specifico per ricevere atti relativi a determinati affari.

Come si effettua l'elezione di domicilio speciale?

Deve farsi espressamente per iscritto, indicando il luogo e l'ambito di applicazione.

L'elezione di domicilio speciale è obbligatoria?

No, è sempre volontaria e può essere revocata dalla parte che l'ha effettuata.

Vale il domicilio speciale per tutti gli atti?

No, vale soltanto per gli atti determinati o gli affari per i quali è stata eletta.

Chi può eleggere un domicilio speciale?

Chiunque abbia capacità di agire, sia persone fisiche che persone giuridiche.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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