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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
L'art. 73 TUIR individua i soggetti passivi IRES: societa di capitali ed enti commerciali residenti, enti non commerciali residenti, societa ed enti non residenti in relazione ai redditi prodotti in Italia. La residenza fiscale degli enti si determina in base a sede legale, sede dell'amministrazione o oggetto principale dell'attivita situati nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 73 TUIR – Soggetti passivi (ex art. 87) (2)

In vigore dal 29/12/2023

Modificato da: Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209 Articolo 2

Nota:Ai sensi dell’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), in attesa dell’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d’impresa dichiarato dalle societa’ e dagli enti di cui al presente articolo, comma 1, lettere a), b) e d), puo’ essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere delle condizioni ivi stabilite. Si veda anche quanto disposto dai successivi commi da 437 a 444.

“1. Sono soggetti all’imposta sul reddito delle societa’:

a) le societa’ per azioni e in accomandita per azioni, le societa’ a responsabilita’ limitata, le societa’ cooperative e le societa’ di mutua assicurazione, nonche’ le societa’ europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa’ cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;(1)(4)

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, nonche’ i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali;(4)

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale nonche’ gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;(3)

d) le societa’ e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita’ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle societa’, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa’ e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa’ e le associazioni indicate nell’articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa’ o l’ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la societa’ o l’ente nel suo complesso. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia. Si considerano altresi’ residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.

4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attivita’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. .

5-bis. Salvo prova contraria, si considerano altresi’ residenti nel territorio dello Stato le societa’ ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa :

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le societa’ o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa’ fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e’ individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle societa’.

5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia’ autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche’ il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall’articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche’ dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.”

___________________

(1) Vedi art. 11 D.L. 34 30/04/2019.

(2) Vedi comma 574, 696 e ss. art. 1 L. 160 del 27/12/2019.

(3) Vedi comma 3-ter art. 35 D.L. n. 18 17/03/2020. Vedi anche comma 44 e ss. art. 1 L. 178 30/12/2020.

(4) Vedi anche art. 110 D.L. 104 14/08/2020.

Commento del professionista

sull’articolo 73 del TUIR, la prima cosa che emerge con molta chiarezza è che siamo davanti a una norma fondamentale per l’IRES, perché serve a individuare chi sono i soggetti passivi, cioè chi deve applicare le regole dell’imposta e versarla .

Il legislatore parte da una classificazione molto netta e individua quattro grandi categorie di soggetti. Da un lato ci sono le società di capitali residenti, quindi S.p.A., S.r.l., cooperative e mutue assicuratrici. Poi ci sono gli enti, pubblici e privati, diversi dalle società, e i trust residenti, ma qui si introduce una distinzione importante: bisogna capire se svolgono o meno attività commerciale in via esclusiva o principale .

Infatti, gli enti si dividono in due gruppi: quelli che hanno come attività principale l’attività commerciale e quelli che invece non ce l’hanno. Questa distinzione è centrale perché determina il regime fiscale applicabile. Infine, la quarta categoria è quella delle società ed enti non residenti, che comunque rientrano nel perimetro dell’IRES per i redditi rilevanti in Italia .

Già da questa prima impostazione si capisce un punto molto importante: la platea dei soggetti IRES è estremamente ampia, al punto che il testo stesso sottolinea che, in generale, quasi tutti i soggetti giuridici rientrano nell’imposta, con poche eccezioni . Le esclusioni principali sono le società di persone, che funzionano per trasparenza, lo Stato e alcuni enti pubblici specifici, e il GEIE, che non è soggetto passivo perché il reddito viene imputato direttamente ai membri .

Entrando più nel dettaglio degli enti diversi dalle società, il testo insiste su un aspetto fondamentale: per capire in quale categoria rientrano bisogna analizzare l’oggetto esclusivo o principale e verificare se l’attività commerciale è prevalente oppure no . Questo significa che non basta guardare la forma giuridica dell’ente, ma serve un’indagine sostanziale sulla sua attività concreta.

Il concetto di oggetto principale viene chiarito: è l’attività essenziale per realizzare gli scopi dell’ente . E se mancano statuto o atto costitutivo, allora si guarda direttamente all’attività effettivamente svolta. Questo vale sempre per gli enti non residenti e, in generale, quando manca una base formale chiara .

Un altro passaggio importante riguarda proprio i soggetti non residenti. Qui il legislatore stabilisce che rientrano comunque nell’IRES, ma per individuarne la natura bisogna guardare all’attività svolta in Italia e alle caratteristiche concrete dell’ente, non solo alla forma giuridica estera . Questo porta a una valutazione molto sostanziale.

Sempre sul tema della residenza, il testo introduce una regola generale molto rilevante: una società o un ente si considera residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, ha nel territorio dello Stato la sede legale, oppure la sede di direzione effettiva, oppure la gestione principale . Quindi non conta solo dove è formalmente costituita, ma soprattutto dove si prendono le decisioni e si gestisce l’attività.

Su questo punto il documento sviluppa molto il tema dell’esterovestizione. Si vuole evitare che una società venga localizzata formalmente all’estero solo per evitare le imposte, quando in realtà la gestione avviene in Italia. Per questo motivo si dà rilievo agli elementi concreti e sostanziali, secondo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma .

Collegato a questo, il legislatore introduce delle presunzioni di residenza: alcune società estere si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, se sono controllate da soggetti residenti oppure se hanno organi amministrativi composti prevalentemente da soggetti residenti . Anche qui si vede chiaramente la logica: evitare fenomeni elusivi e riportare a tassazione in Italia realtà che, di fatto, operano qui.

Un’altra presunzione riguarda le società il cui patrimonio è investito prevalentemente in determinati strumenti, come quote di organismi di investimento immobiliare, e che sono controllate da soggetti italiani . Anche in questo caso si tratta di una presunzione relativa, quindi superabile, ma che rafforza il controllo fiscale.

Il testo poi si sofferma su una categoria particolare: i trust. Il legislatore li ha espressamente inclusi tra i soggetti passivi IRES, riconoscendo loro una vera e propria soggettività tributaria . Anche qui si distingue tra trust commerciali e non commerciali, a seconda dell’attività svolta. Inoltre, se i beneficiari sono individuati, il reddito può essere imputato direttamente a loro, secondo le quote previste .

Dal punto di vista operativo, gli obblighi fiscali del trust sono adempiuti dal trustee, e il trust è soggetto anche agli obblighi contabili, con regole diverse a seconda che sia ente commerciale o meno . Viene anche chiarito che la disciplina si applica non solo ai trust in senso stretto, ma anche a istituti esteri analoghi, se hanno le stesse caratteristiche .

Un ulteriore tema trattato è quello degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Questi rientrano tra i soggetti IRES, ma in certi casi beneficiano di un regime di esenzione, a condizione che siano sottoposti a vigilanza prudenziale . In assenza dei requisiti, invece, si applica la tassazione ordinaria.

Infine, il testo dedica spazio anche a particolari configurazioni organizzative, come i consorzi. Qui si distingue tra consorzi con autonoma soggettività, che possono essere soggetti passivi IRES, e consorzi interni, che invece sono semplici contratti tra imprenditori e non hanno autonomia fiscale .

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Domande rapide

Chi sono i soggetti passivi IRES ex art. 73 TUIR?
Societa di capitali (SpA, SRL, Sapa), societa cooperative, societa di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle societa che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita commerciali, enti non commerciali, societa ed enti non residenti.
Qual e l'aliquota IRES?
24% del reddito imponibile, in vigore dal 2017 (l. 232/2016). Le banche e le imprese di assicurazione applicano un'aliquota addizionale del 3,5% (totale 27,5%). Le societa con prevalente componente di ricavi da concessioni autostradali pagano addizionale di 3,5 punti.
Come si determina la residenza fiscale degli enti?
Si considera residente in Italia la societa o ente che, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell'amministrazione, o l'oggetto principale dell'attivita. Tre criteri alternativi (art. 73 co. 3 TUIR).
I non residenti pagano IRES?
Si, ma limitatamente ai redditi prodotti in Italia ex art. 23 TUIR (es. immobili italiani, attivita d'impresa svolta con stabile organizzazione italiana, dividendi da societa italiane, royalties). Disciplina dei trattati contro la doppia imposizione applicabile.
Esistono regimi speciali?
Si. Regime di trasparenza fiscale per societa di persone (art. 5 TUIR) e SRL ristrette (art. 116 TUIR): il reddito e imputato direttamente ai soci. Enti non commerciali: regime ridotto, tassazione su redditi commerciali, attivita istituzionali in regime agevolato (l. 117/2017 Codice Terzo Settore).
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 32 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Commento

Ratio

L'art. 73 del TUIR (D.P.R. 917/1986) è la norma fondativa dell'imposta sul reddito delle società (IRES): individua il perimetro soggettivo dell'imposta, ovvero i soggetti che ne sono destinatari. La sua collocazione sistematica — all'apertura del Titolo II del TUIR, dedicato all'IRES — riflette la sua funzione di cardine dell'intero sistema impositivo sulle persone giuridiche ed entità collettive.

La ratio dell'art. 73 è plurima. In primo luogo, la norma attua il principio di universalità della tassazione per i soggetti residenti (worldwide taxation): un ente o società con residenza fiscale in Italia è tassato su tutti i propri redditi, ovunque prodotti nel mondo. In secondo luogo, per i soggetti non residenti si applica il principio di territorialità: solo i redditi prodotti nel territorio italiano sono soggetti a IRES italiana (cd. «source principle»). Questi due principi coesistono nel sistema OCSE e sono alla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) stipulate dall'Italia.

La distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali, introdotta dall'art. 73, risponde a un'esigenza di equità fiscale: gli enti che svolgono principalmente attività commerciale devono essere tassati alla stregua delle imprese; quelli che perseguono finalità istituzionali non lucrative (culturali, religiose, assistenziali, politiche, sindacali) beneficiano di un regime parzialmente agevolato, essendo tassati solo sui redditi generati fuori dall'attività istituzionale.

Analisi

Il comma 1 dell'art. 73 individua quattro categorie di soggetti passivi IRES:

Lettera a — Società di capitali e cooperative residenti. Rientrano in questa categoria: società per azioni (s.p.a.), società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.), società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), società cooperative, società di mutua assicurazione e società europee (SE) e cooperative europee (SCE) residenti in Italia. Tutte queste entità sono soggette a IRES con aliquota del 24% (ridotta al 12% per le cooperative a mutualità prevalente nei limiti stabiliti dalla legge).

Lettera b — Enti pubblici e privati commerciali residenti. Sono gli enti pubblici economici (es. ENI, ENEL prima della privatizzazione, aziende speciali municipalizzate) e gli enti privati commerciali diversi dalle società (es. fondazioni bancarie che svolgono attività commerciale, consorzi con attività esterna rilevante, altri enti senza forma societaria ma con prevalente attività commerciale). Per questi enti, la tassazione IRES si applica su tutti i redditi, con le stesse regole delle società di capitali.

Lettera c — Enti pubblici e privati non commerciali residenti. Questa categoria comprende associazioni, fondazioni, comitati, partiti politici, sindacati, istituti religiosi, enti sportivi dilettantistici, pro-loco e tutti gli enti che hanno come oggetto principale un'attività non commerciale. Per questi soggetti, la tassazione IRES è limitata ai redditi che esulano dall'attività istituzionale (es. canoni di locazione di immobili, interessi attivi, redditi da partecipazioni in società): l'attività istituzionale stessa non genera reddito imponibile. Il regime specifico degli enti non commerciali è disciplinato dagli artt. 143-150 TUIR.

Lettera d — Soggetti non residenti. Sono le società e gli enti di ogni tipo, compresi gli OICR esteri, che non hanno la residenza fiscale in Italia. Per essi, l'IRES si applica solo sui redditi prodotti nel territorio italiano (art. 23 TUIR). Nelle strutture di gruppo internazionale, la stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente è trattata come un'entità separata, tassata sui redditi ad essa attribuibili secondo il principio del «funzionamento come entità separata» (Authorized OECD Approach, recepito nel d.lgs. 147/2015).

Il comma 3 dell'art. 73 disciplina la residenza fiscale delle società ed enti. Si considerano residenti in Italia i soggetti che per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni nell'anno) hanno in Italia almeno uno dei seguenti elementi: (i) la sede legale; (ii) la sede dell'amministrazione; (iii) l'oggetto principale dell'attività. La pluralità di criteri è deliberata: il legislatore vuole evitare che la mera registrazione formale all'estero (sede legale) sia sufficiente a sottrarre l'ente alla tassazione italiana, se la direzione effettiva e l'attività principale rimangono nel territorio nazionale.

Il comma 5-bis dell'art. 73 introduce la presunzione di residenza per le holding estere che controllano soggetti residenti in Italia: se la holding ha sede in un Paese a fiscalità privilegiata e controlla società italiane, si presume (salvo prova contraria) che la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale siano in Italia. Questa presunzione è una norma anti-abuso volta a contrastare le strutture di elusione fiscale che interponevano holding in paradisi fiscali per sottrarre i proventi alla tassazione italiana. La prova contraria può essere fornita dimostrando che la holding svolge effettivamente la propria attività di direzione e coordinamento dall'estero.

Quando si applica

L'art. 73 TUIR si applica ogni volta che si debba determinare se un soggetto è passivo IRES. In pratica:

— In sede di costituzione di una nuova entità (società, ente, fondazione): occorre verificare se rientra in una delle categorie dell'art. 73 e se ha la residenza fiscale in Italia.

— In sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC per le società; modello Redditi ENC per gli enti non commerciali): il riquadro del frontespizio indica la categoria di appartenenza ex art. 73.

— In sede di accertamento fiscale: se un soggetto estero svolge attività in Italia senza avere formalmente una stabile organizzazione, l'Amministrazione finanziaria può contestare la residenza fiscale italiana ex art. 73 o l'esistenza di una stabile organizzazione occulta.

— Nelle operazioni straordinarie internazionali (fusioni transfrontaliere, trasferimenti di sede): il trasferimento della residenza fiscale fuori dall'Italia (cd. «exit taxation») è disciplinato dall'art. 166 TUIR, che si attiva quando un soggetto ex art. 73 cessa di essere residente fiscale in Italia.

Connessioni

Art. 2 TUIR: soggetti passivi IRPEF (persone fisiche). L'art. 73 è il suo corrispondente per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Art. 23 TUIR: definizione dei redditi prodotti nel territorio italiano, rilevante per i soggetti non residenti ex art. 73, lett. d.

Artt. 143-150 TUIR: regime fiscale degli enti non commerciali ex art. 73, lett. c. Disciplinano la determinazione del reddito imponibile degli enti non commerciali.

Art. 166 TUIR: exit taxation, applicabile ai soggetti ex art. 73 che trasferiscono la residenza fiscale fuori dall'Italia.

Art. 87 TUIR: participation exemption (PEX), applicabile ai soggetti IRES ex art. 73, lett. a e b, che cedono partecipazioni in società operative.

D.lgs. 147/2015: ha recepito l'Authorized OECD Approach per le stabili organizzazioni, influenzando l'attribuzione del reddito alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti ex art. 73, lett. d.

Direttiva ATAD (2016/1164/UE): direttiva anti-elusione fiscale, recepita con il d.lgs. 142/2018, che ha rafforzato le norme anti-abuso collegate alla residenza fiscale e alle strutture ibride, incidendo sull'art. 73 e sulle norme collegate.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 20/E del 4 novembre 2024

Istruzioni operative sulla nuova residenza fiscale (D.Lgs. 209/2023) per persone fisiche, società ed enti: per le società rilevano sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale nel territorio dello Stato; sostituisce parzialmente il previgente criterio dell'oggetto principale ex art. 73 TUIR.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Holding estera con sede reale in Italia

Tizio costituisce una holding in Lussemburgo, con sede legale a Lussemburgo, ma tutte le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgono a Milano, le decisioni strategiche vengono prese da Tizio che vive e lavora a Milano, e la principale partecipata è una s.r.l. italiana. L'Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento, contesta che la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale dell'attività siano in Italia: ai sensi dell'art. 73, comma 3 TUIR, la holding è da considerarsi residente fiscale in Italia e quindi soggetta a IRES sui propri redditi mondiali. Tizio non riesce a fornire prova contraria sufficiente: la holding viene attrezzata come ente residente italiano, con obbligo di dichiarare i dividendi ricevuti dalla s.r.l. italiana e i redditi esteri.

Caso 2: Ente non commerciale che svolge attività commerciale accessoria

Caio è presidente di un'associazione culturale senza scopo di lucro (ente non commerciale ex art. 73, lett. c TUIR). L'associazione organizza corsi di pittura per i propri soci (attività istituzionale, non imponibile IRES) ma anche corsi aperti al pubblico a pagamento (attività commerciale accessoria). I proventi dei corsi aperti al pubblico costituiscono reddito d'impresa imponibile IRES per l'associazione, da dichiarare nel quadro RF del modello Redditi ENC. Se l'attività commerciale diventasse prevalente, l'associazione potrebbe perdere la qualifica di ente non commerciale e dovrebbe essere riqualificata come ente commerciale ex art. 73, lett. b, con tassazione integrale su tutti i redditi.

Domande frequenti

Chi sono i soggetti passivi IRES secondo l'art. 73 TUIR?

I soggetti passivi IRES individuati dall'art. 73 TUIR sono quattro: società di capitali residenti (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., cooperative), enti commerciali residenti diversi dalle società, enti non commerciali residenti e soggetti non residenti per i redditi prodotti in Italia. L'aliquota ordinaria è del 24% sul reddito imponibile.

Una s.r.l. italiana è sempre soggetta a IRES?

Sì. Le società a responsabilità limitata residenti in Italia rientrano nella categoria di cui all'art. 73, comma 1, lett. a TUIR e sono sempre soggetti passivi IRES, con aliquota ordinaria del 24% sul reddito imponibile. Non vi sono esenzioni soggettive per le s.r.l., anche se alcune tipologie di reddito o di operazione possono beneficiare di regimi agevolati specifici (es. PEX ex art. 87).

Un'associazione senza scopo di lucro paga l'IRES?

Le associazioni senza scopo di lucro sono enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c TUIR: pagano l'IRES solo sui redditi che esulano dall'attività istituzionale (canoni di affitto di immobili, interessi attivi, dividendi, redditi commerciali accessori). L'attività istituzionale svolta nei confronti dei soci o dei beneficiari non genera reddito imponibile IRES.

Come si stabilisce la residenza fiscale di una società?

L'art. 73, comma 3 TUIR prevede tre criteri alternativi: sede legale, sede dell'amministrazione (luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche) e oggetto principale dell'attività. È sufficiente che uno solo di questi elementi sia localizzato in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni) perché la società sia considerata fiscalmente residente in Italia.

Una società estera con filiale in Italia paga l'IRES?

La filiale italiana di una società estera, se configura una stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 TUIR e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, è soggetta a IRES sui redditi ad essa attribuibili. La stabile organizzazione non è un soggetto distinto, ma l'IRES si applica come se fosse un'entità separata dalla casa madre (principio dell'entità separata, Authorized OECD Approach).

Qual è la differenza fiscale tra ente commerciale ed ente non commerciale?

L'ente commerciale ex art. 73, lett. b TUIR (es. fondazione bancaria con prevalente attività commerciale) è tassato IRES su tutti i propri redditi, con le stesse regole delle società di capitali. L'ente non commerciale ex art. 73, lett. c (es. associazione culturale, ente religioso) è tassato solo sui redditi al di fuori dell'attività istituzionale; il regime specifico è disciplinato dagli artt. 143-150 TUIR.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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