Testo dell'articoloVigente
Art. 77 TUIR – Aliquota dell’imposta (ex art.91)
In vigore dal 01/01/2008
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
“1. L’imposta e’ commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 24 per cento (1).”
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(1) Per la maggiorazione dell’aliquota alle societa’ di comodo vedasi l’art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Per l’applicazione di un’addizionale, relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d’Italia e per le societa’ e gli enti che esercitano attivita’ assicurativa vedasi l’art. 2, comma 2 decreto-legge 30 novembre 2013 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5 e successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208.Vedi comma 716 e 718 art. 1 L. 160 del 27/12/2019.
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In sintesi
L’ art. 77 del TUIR fissa l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società nella misura del 24 per cento. Stop. È una delle disposizioni più corte dell’intero testo unico, ma proprio per questo vale la pena capire bene cosa ci sta dietro e chi ne rimane fuori.Commento del professionista
La norma in sé è semplicissima
L’art. 77 del TUIR fissa l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società nella misura del 24 per cento. Stop. È una delle disposizioni più corte dell’intero testo unico, ma proprio per questo vale la pena capire bene cosa ci sta dietro e chi ne rimane fuori.
Come si è arrivati al 24%
Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’aliquota IRES era fissata al 27,50 per cento. La riduzione al 24 per cento è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) e si applica a decorrere dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi in pratica dal 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Si tratta di una riduzione significativa oltre tre punti e mezzo che ha migliorato la competitività del sistema fiscale italiano per le imprese societarie, avvicinando l’aliquota nominale a quella media europea.
L’eccezione bancaria: il 24% non vale per tutti
La riduzione non ha però beneficiato tutti in egual misura. Gli enti creditizi e finanziari disciplinati dal D.Lgs. n. 87/1992 banche, intermediari finanziari e soggetti assimilati, con l’esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento e la Banca d’Italia sono stati assoggettati a un’addizionale IRES del 3,5 per cento. Il risultato è che per questi soggetti l’aliquota effettiva rimane sostanzialmente allineata a quella previgente, azzerando il vantaggio della riduzione nominale.
La ratio è di matrice redistributiva: il legislatore ha ritenuto che il settore finanziario non dovesse beneficiare integralmente della sforbiciata fiscale, in un contesto in cui le banche godevano già di una posizione peculiare nel sistema. Come parziale compensazione, tuttavia, la stessa legge di stabilità 2016 ha abrogato la parziale indeducibilità degli interessi passivi pari al 4 per cento che gravava sugli enti creditizi sia ai fini IRES (art. 96, comma 5-bis del TUIR) sia ai fini IRAP (art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 446/1997). Un give and take che sul piano pratico ha attenuato, almeno parzialmente, l’effetto dell’addizionale.
L’adeguamento della ritenuta sugli utili in uscita verso l’UE e il SEE
La riduzione dell’aliquota IRES ha trascinato con sé anche un adeguamento della ritenuta applicabile sugli utili corrisposti a società o enti residenti in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché inclusi nella cosiddetta white list e ivi fiscalmente residenti. La ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973 è stata ridotta dall’1,375 per cento all’1,20 per cento, con effetto sulle distribuzioni di utili poste in essere dall’1 gennaio 2017.
Si tratta di un passaggio tecnico ma non banale: la ritenuta in questione è parametrata all’aliquota IRES applicata agli utili distribuiti in ambito nazionale, e il suo adeguamento proporzionale garantisce la coerenza del sistema e il rispetto dei principi europei di non discriminazione.
Dividendi e plusvalenze: la delega al MEF per mantenere l’invarianza fiscale
Un profilo che spesso passa in secondo piano riguarda le percentuali di esclusione dei dividendi e di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni (la cosiddetta participation exemption). Poiché la riduzione dell’aliquota IRES avrebbe potuto alterare l’equilibrio complessivo della tassazione sugli utili societari, la legge di stabilità 2016 ha delegato al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di rideterminare proporzionalmente tali percentuali, al fine di assicurare l’invarianza della pressione fiscale complessiva. Da questa rideterminazione sono esclusi i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR società di persone e soggetti assimilati come confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 18 maggio 2016.
Chi è soggetto all’aliquota e su cosa si applica
Vale infine la pena ribadire un aspetto che può sembrare ovvio ma non lo è sempre nella pratica: l’aliquota del 24 per cento si applica a tutti i soggetti passivi IRES di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR società di capitali, enti commerciali e non commerciali residenti, nonché società ed enti non residenti che producono redditi imponibili in Italia e si applica su qualsiasi categoria reddituale che concorra alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo, non soltanto sui redditi d’impresa. Un’aliquota unica e piatta, indipendente dalla natura del reddito che vi confluisce: questa è la caratteristica strutturale dell’IRES rispetto all’IRPEF, che resta invece un’imposta progressiva per scaglioni.
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Prassi e linee guida
Risoluzione
Istituisce i codici tributo per il versamento dell'IRES con aliquota ridotta al 20% (cd. IRES premiale) prevista dalla legge di bilancio 2025 a deroga dell'aliquota ordinaria del 24% fissata dall'art. 77 TUIR, in presenza dei requisiti di accantonamento utili e investimento in beni Transizione 4.0/5.0.
Circolare
Illustra le principali novita fiscali della legge di bilancio 2025, con sezione dedicata all'IRES premiale (riduzione dell'aliquota dell'art. 77 TUIR dal 24 al 20 per cento) e ai relativi requisiti soggettivi, di accantonamento e di investimento.
Domande frequenti
Cos'è un'attività non commerciale secondo l'art. 74?
Arti, professioni e altre attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente senza carattere d'impresa; non producono reddito d'impresa.
Come si calcola il reddito da attività non commerciale?
Differenza tra compensi/ricavi lordi e spese professionali deducibili, documentate con fatture, ricevute e contabilità.
Che documentazione serve?
Libro giornale, registro dei corrispettivi, o contabilità semplificata a seconda dei ricavi; fatturazione per ogni incasso.
I redditi sono soggetti ad aliquota IRPEF progressiva?
Sì, il reddito da attività non commerciale è incluso nel reddito complessivo e soggetto all'aliquota IRPEF progressiva.
Quali spese sono deducibili?
Spese professionali necessarie all'esercizio dell'attività (studi, attrezzature, previdenza, istruttoria, pubblicità) documentate con ricevute.
Fonti consultate: 2 fontei verificate