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Testo dell'articoloVigente
Art. 1 TUIR – Presupposto dell’imposta
“1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6.”
Commento del professionista
a il suo fondamento nell’art. 1 del TUIR , il quale individua il presupposto dell’IRPEF nel possesso di redditi, sia in denaro sia in natura, riconducibili alle categorie indicate dall’art. 6 dello stesso Testo Unico.
È importante sottolineare che il legislatore fiscale non fornisce una definizione generale di “reddito”, ma adotta un criterio di tipo classificatorio: è reddito solo ciò che rientra nelle categorie espressamente previste dalla norma. Questa scelta si pone in continuità con la riforma tributaria del 1971 e risponde all’esigenza di certezza del diritto, evitando ambiguità interpretative.
Dal punto di vista teorico, la dottrina distingue tradizionalmente tra “reddito prodotto”, cioè quello derivante da un’attività produttiva, e “reddito entrata”, che comprende qualsiasi incremento patrimoniale, anche non collegato a una fonte produttiva. Tuttavia, il legislatore fiscale non aderisce pienamente a nessuno di questi modelli, ma costruisce una nozione giuridica autonoma di reddito, fondata su un sistema “a fattispecie chiuse”. Ne consegue che solo i redditi espressamente previsti sono imponibili, anche se esistono altre forme di arricchimento economicamente rilevanti.
Un ulteriore elemento rilevante è che il reddito può manifestarsi non solo in forma monetaria, ma anche in natura, ossia attraverso beni o servizi. In tali casi, per determinarne il valore ai fini fiscali, si fa riferimento al criterio del “valore normale” disciplinato dall’art. 9 del TUIR.
Passando al tema del “possesso del reddito”, anch’esso richiamato dall’art. 1 del TUIR, si tratta di un concetto che non coincide con quello civilistico di possesso. In ambito tributario, infatti, il possesso va inteso come la relazione giuridica che collega il reddito al soggetto passivo, secondo le regole proprie di ciascuna categoria reddituale. Non rileva, quindi, necessariamente la disponibilità materiale o finanziaria del reddito, ma la sua imputazione giuridica.
Tuttavia, sotto un diverso profilo interpretativo, il concetto di possesso è stato anche ricondotto alla disponibilità di fatto del reddito. Sebbene l’attuale formulazione normativa non richiami più espressamente la “libera disponibilità” di redditi altrui, tale impostazione trova comunque conferma sia nelle norme sull’accertamento (che consentono di imputare redditi formalmente intestati a terzi al soggetto che ne ha l’effettivo controllo), sia nella prassi amministrativa, che identifica il possesso con la disponibilità materiale.
Un tema particolarmente complesso riguarda la tassazione dei proventi derivanti da attività illecite. In una fase iniziale, prevaleva un orientamento favorevole alla loro imponibilità, basato su una concezione economica del reddito: ciò che conta è l’arricchimento, indipendentemente dalla liceità della fonte. Escludere tali proventi dalla tassazione avrebbe infatti determinato una disparità di trattamento tra contribuenti.
Successivamente, si è sviluppato un orientamento opposto, secondo cui un reddito derivante da attività illecita non poteva essere considerato imponibile, in quanto privo di una base giuridica valida. La stessa Corte di Cassazione, in una fase, aveva escluso la tassabilità, evidenziando che tali proventi sono soggetti ad altri strumenti repressivi, come la confisca.
Per superare queste incertezze, il legislatore è intervenuto con la legge n. 537/1993, stabilendo espressamente che i proventi illeciti sono imponibili, a condizione che siano riconducibili a una delle categorie reddituali previste dal TUIR e che non siano già stati sottoposti a sequestro o confisca penale. Tali redditi devono essere determinati secondo le regole proprie della categoria di appartenenza.
In seguito, per colmare le difficoltà applicative derivanti dall’assenza di una categoria residuale, è stato introdotto un ulteriore intervento normativo (d.l. n. 223/2006), che ha stabilito che i proventi illeciti, se non classificabili nelle categorie tipiche, sono comunque imponibili come “redditi diversi”. In questo modo è stata reintrodotta, di fatto, una norma di chiusura del sistema, volta a garantire la tassazione di qualsiasi forma di arricchimento.
La giurisprudenza ha confermato l’impostazione del legislatore, riconoscendo anche efficacia retroattiva a tali disposizioni e ribadendo che ciò che rileva è l’effettiva disponibilità del provento. È stato inoltre chiarito che rientrano tra i proventi illeciti anche i vantaggi patrimoniali derivanti dall’aver evitato un danno.
Un ulteriore aspetto rilevante riguarda il rapporto tra tassazione e misure penali. I proventi illeciti non sono imponibili solo se il contribuente ne perde effettivamente la disponibilità a seguito di sequestro o confisca, e tale perdita deve avvenire nello stesso periodo d’imposta in cui il reddito è maturato. In caso contrario, il reddito resta imponibile, anche se successivamente viene restituito o confiscato.
Infine, con riferimento agli obblighi dichiarativi, la giurisprudenza più recente ha chiarito che anche i redditi derivanti da attività illecite devono essere dichiarati. Il principio secondo cui nessuno è tenuto ad autodenunciarsi cede infatti di fronte all’obbligo costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. Pertanto, l’omessa dichiarazione di tali proventi può integrare violazioni fiscali sanzionabili.
In conclusione, il sistema attuale si fonda su un principio chiaro: qualsiasi incremento di ricchezza, anche se derivante da attività illecita, è imponibile, purché vi sia una effettiva disponibilità e salvo il caso in cui intervengano tempestivamente misure ablative che eliminino tale disponibilità.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 1 del TUIR apre il testo unico delle imposte sui redditi definendo il fatto generatore dell'imposta: il possesso di redditi. Questa norma ha una funzione fondante: senza di essa, nessun'altra disposizione del TUIR potrebbe operare, perché e' l'art. 1 a stabilire chi e' il soggetto passivo dell'IRPEF e quale fatto economico costituisce il presupposto dell'imposizione. Si tratta di una norma apparentemente semplice, ma densa di implicazioni sistematiche che si dispiegano sull'intero corpo del testo unico.
Il legislatore ha scelto il possesso del reddito - e non la produzione, né la percezione - quale presupposto dell'imposta, per comprendere nella fattispecie imponibile anche i redditi che il soggetto vanta per titolo giuridico pur non avendone ancora la disponibilita' materiale. Questa scelta e' coerente con il principio di capacità contributiva dell'art. 53 Cost., che guarda alla forza economica del soggetto nella sua dimensione giuridico-economica, non solo a quella finanziaria.
Analisi
Il presupposto dell'IRPEF si compone di tre elementi fondamentali: il soggetto passivo (persona fisica), il fatto-indice (possesso di reddito) e il collegamento con il territorio (residenza o produzione in Italia).
Il soggetto passivo e' la persona fisica. Le società di persone non sono soggetti IRPEF in senso proprio: il loro reddito e' tassato per trasparenza in capo ai soci, che sono persone fisiche (o altri soggetti IRES). Gli enti non commerciali e le società di capitali sono invece soggetti IRES, disciplinata dagli artt. 72 e seguenti TUIR.
Il possesso del reddito, ai sensi del TUIR, non e' sempre coincidente con la percezione: per i redditi di lavoro dipendente e i redditi di capitale, ad esempio, il criterio determinante e' la percezione effettiva (principio di cassa); per i redditi fondiari, il criterio e' quello catastale presuntivo; per i redditi d'impresa, si applica il principio di competenza. L'art. 1 enuncia il concetto generale di possesso, rimandando alle singole categorie di reddito la specificazione del criterio di imputazione temporale.
La residenza fiscale e' il criterio principale per determinare la tassazione mondiale (worldwide income). L'art. 2 TUIR definisce i criteri per stabilire la residenza fiscale in Italia: iscrizione all'anagrafe, domicilio o residenza ai sensi del codice civile per la maggior parte del periodo d'imposta. Per i non residenti, il collegamento con l'Italia e' dato dalla produzione di reddito nel territorio dello Stato (artt. 23 e 24 TUIR).
Il reddito può essere in denaro o in natura: la norma abbraccia sia i proventi monetari (stipendi, canoni, interessi, dividendi) sia i benefici non monetari (fringe benefit, redditi in natura per i lavoratori dipendenti, valutati secondo i criteri degli artt. 51 e seguenti TUIR). Anche i redditi percepiti in valuta estera o in criptovalute rientrano nel campo di applicazione dell'IRPEF, con le specifiche regole di conversione e valutazione previste dalle norme di settore.
Quando si applica
L'art. 1 TUIR e' la norma applicabile in ogni fase del rapporto tributario IRPEF: dall'individuazione del soggetto passivo alla determinazione della base imponibile, dall'applicazione dell'aliquota alla verifica dell'adempimento dichiarativo. Non esiste accertamento, liquidazione o contenzioso IRPEF che non abbia come presupposto il fatto-indice delineato dall'art. 1 TUIR.
In pratica, la norma rileva ogni volta che si debba determinare se un soggetto e' tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi e su quali redditi deve essere tassato. I residenti in Italia dichiarano nel modello Redditi PF o nel 730 tutti i redditi ovunque prodotti; i non residenti presentano Redditi PF NR (non residenti) e dichiarano solo i redditi prodotti in Italia.
Connessioni
L'art. 1 TUIR si raccorda con l'intero corpus del D.P.R. 917/1986 e con le seguenti disposizioni fondamentali:
Art. 2 TUIR: definizione della residenza fiscale in Italia, presupposto per l'applicazione del principio di tassazione mondiale. Art. 3 TUIR: base imponibile IRPEF (reddito complessivo), determinata sommando tutte le categorie di reddito di cui all'art. 6 TUIR. Art. 6 TUIR: categorie di reddito (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa, diversi), che concorrono a formare il reddito complessivo tassato ai sensi dell'art. 1. Art. 11 TUIR: calcolo dell'imposta lorda con le aliquote progressive per scaglioni IRPEF. Art. 53 Cost.: principio di capacità contributiva e progressivita' del sistema tributario, che impone la struttura dell'IRPEF delineata dall'art. 1 TUIR.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
Istruzioni operative sulla riforma della residenza fiscale operata dal D.Lgs. 209/2023 in vigore dal 2024: ridefinisce i criteri di collegamento per persone fisiche, società ed enti, con prevalenza delle relazioni personali e familiari nella nozione di domicilio. Documento cardine per applicare correttamente la regola dell'art. 1 TUIR (residenti tassati sui redditi ovunque prodotti, non residenti sui soli redditi prodotti in Italia).
Casi pratici
Caso 1: Residente con redditi esteri: tassazione mondiale
Tizio e' fiscalmente residente in Italia (iscritto all'anagrafe del Comune di residenza e vi trascorre la maggior parte dell'anno). Nell'anno X percepisce uno stipendio da un datore di lavoro italiano e un canone di locazione da un immobile sito in Francia. In virtù dell'art. 1 TUIR e del principio di tassazione mondiale, Tizio deve dichiarare entrambi i redditi in Italia, incluso il canone francese (al netto dell'eventuale credito per le imposte pagate in Francia ai sensi dell'art. 165 TUIR e della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia).
Caso 2: Non residente con reddito prodotto in Italia
Caio e' cittadino tedesco, fiscalmente residente in Germania. Nell'anno X percepisce un compenso da una società italiana per una consulenza svolta in Italia. In base all'art. 1 TUIR, Caio e' soggetto all'IRPEF italiana solo sul reddito prodotto in territorio italiano, ai sensi degli artt. 23 e 24 TUIR. La società italiana applica la ritenuta d'acconto (o d'imposta) prevista per i non residenti, salvo l'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania che potrebbe limitare o escludere la tassazione italiana.
Domande frequenti
Chi e' soggetto all'IRPEF in Italia?
Le persone fisiche che possiedono redditi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato. I residenti sono tassati su tutti i redditi ovunque prodotti; i non residenti solo sui redditi prodotti in Italia (artt. 1 e 2 TUIR).
Cosa si intende per possesso del reddito ai fini IRPEF?
Il possesso del reddito indica la titolarita' giuridica del reddito in capo al soggetto passivo, non necessariamente la percezione materiale delle somme. Per alcune categorie di reddito (es. lavoro dipendente) vale il principio di cassa; per altre (es. reddito d'impresa) vale la competenza. L'art. 1 TUIR enunzia il principio generale, demandando alle singole categorie la specificazione del criterio di imputazione.
Un cittadino italiano che vive all'estero paga ancora l'IRPEF in Italia?
Non necessariamente. Se e' iscritto all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) e non ha il domicilio o la residenza in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta, non e' fiscalmente residente in Italia e non e' soggetto all'IRPEF su redditi esteri. Paga l'IRPEF solo sui redditi prodotti in Italia (artt. 1, 2, 23-24 TUIR).
Le società di persone pagano l'IRPEF?
No direttamente. Le società di persone non sono soggetti passivi IRPEF: il loro reddito e' determinato e poi imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione. Sono i singoli soci persone fisiche a pagare l'IRPEF sul reddito loro imputato.
I redditi in natura (fringe benefit) sono soggetti all'IRPEF?
Si'. L'art. 1 TUIR include espressamente i redditi in natura nel presupposto dell'imposta. I fringe benefit (auto aziendale, alloggio, buoni pasto oltre soglia, ecc.) sono valutati secondo i criteri degli artt. 51 e seguenti TUIR e concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile IRPEF.