Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 13 TUIR disciplina le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati: per i dipendenti la detrazione arriva a 1.955 € fino a 15.000 € di reddito complessivo e decresce fino ad azzerarsi a 50.000 €. Regole analoghe valgono per i pensionati (fino a 1.955 €) e per i redditi assimilati (fino a 1.265 €).

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 13 TUIR – Altre detrazioni (3)

In vigore dal 01/01/2025

Modificato da: Legge del 30/12/2024 n. 207 Articolo 1 com 2

“1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

a) 1.955 euro (1), se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

1-bis. Abrogato (4).

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’art. 1, comma 127, lett. c) legge 27 dicembre 2013 n. 147).

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.

4. Abrogato.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu’ redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell’anno.

5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e’ maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e’ assunto al netto del reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis.”______________________

(1) Importo così modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

(3) Vedi D.L. n. 3 05/02/2020.

(4) Sulla salvaguardia del credito di cui al presente comma, vedi l‘art. 128, commi 1 e 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Vedi, anche, l‘art. 1, commi 13, 15, 27 e 129, L. 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma è abrogato dal 1° luglio 2020 come disposto da art. 3 D.L. n. 3 05/02/2020.

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In sintesi

  • Disciplina le detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati: una delle norme più "popolate" del TUIR perché tocca decine di milioni di contribuenti.
  • Lavoro dipendente (comma 1): detrazione massima €1.955 fino a €15.000 di reddito complessivo, con minimo garantito di €690 (€1.380 per i contratti a termine); decresce linearmente fino ad azzerarsi a €50.000.
  • Pensionati (comma 3): detrazione fino a €1.955 sotto €8.500 (minimo garantito €713), aliquota decrescente fino allo zero a €50.000 di reddito complessivo.
  • Redditi assimilati (comma 5): co.co.co., compensi sportivi, rendite vitalizie, lavoro autonomo occasionale, detrazione fino a €1.265 con stessa logica decrescente.
  • Maggiorazioni 2025 (commi 1.1, 3-bis, 5-ter): bonus aggiuntivi €65/€50 per fasce intermedie, introdotti dalla L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
  • Detrazione operante a capienza: l'eccedenza non genera credito né rimborso, salvo bonus IRPEF specifici che operano come imposta negativa.
Indice dei contenuti

Una norma che tocca quasi tutti i contribuenti

L'art. 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è probabilmente, insieme all'art. 12 sulle detrazioni per familiari a carico, la disposizione tributaria con il maggior numero di destinatari nell'intero ordinamento italiano: tutti i lavoratori dipendenti, tutti i pensionati e tutti i percettori di alcune categorie di redditi assimilati ne sono interessati ogni anno. Eppure, nonostante l'amplissima platea, il meccanismo di calcolo è uno dei più tecnicamente articolati del TUIR, soprattutto dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207).

L'articolo, nella sua formulazione vigente dal 1° gennaio 2025, disciplina tre macro-categorie di detrazioni: per redditi di lavoro dipendente (commi 1, 1.1), per redditi di pensione (commi 3, 3-bis), per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e per alcune categorie di lavoro autonomo non abituale (commi 5, 5-ter). A queste si aggiunge la disposizione speciale per gli assegni periodici di mantenimento (comma 5-bis) e le regole tecniche di arrotondamento e di determinazione del reddito complessivo rilevante (comma 6, 6-bis).

La detrazione per redditi di lavoro dipendente (comma 1)

Il comma 1 individua la detrazione spettante ai titolari di redditi indicati nell'articolo 49 TUIR (lavoro dipendente in senso stretto) e nell'articolo 50 per alcune categorie assimilate (compensi a soci di cooperative di produzione e lavoro, indennità co.co.co. con vincolo di subordinazione formalmente coordinato e continuativo, indennità di funzione di amministratori). Sono espressamente esclusi dalla detrazione del comma 1 i redditi di pensione (lett. a comma 2 art. 49) e alcune fattispecie residuali dell'art. 50.

L'importo della detrazione è calcolato per scaglioni di reddito complessivo:

  • Reddito ≤ €15.000: detrazione di €1.955 annui. Importante: la detrazione effettivamente spettante non può scendere sotto il minimo garantito di €690; per i lavoratori a tempo determinato il minimo è elevato a €1.380. Il floor sostituisce nei casi limite la detrazione "rapportata al periodo di lavoro" che altrimenti renderebbe insignificante il beneficio per chi lavora pochi giorni.
  • Reddito tra €15.000 e €28.000: la detrazione è pari a €1.910 + 1.190 × [(28.000 − RC) / 13.000]. La componente variabile può portare la detrazione fino a €3.100 nelle fasce più basse di questa banda, generando un meccanismo di "bonus" implicito.
  • Reddito tra €28.000 e €50.000: detrazione fissa di €1.910, riproporzionata linearmente con il rapporto [(50.000 − RC) / 22.000]. Il calcolo è progressivamente decrescente fino ad azzerarsi a quota €50.000.
  • Reddito > €50.000: detrazione zero. È il punto in cui il legislatore ha ritenuto cessata l'esigenza di sostegno fiscale al reddito da lavoro dipendente.

La L. 207/2024 ha innalzato l'importo base da €1.880 (formulazione 2022-2024) a €1.955 a partire dal periodo d'imposta 2025, con effetti diretti sui cedolini paga di tutti i lavoratori dipendenti italiani.

La maggiorazione del comma 1.1: il "bonus 65 euro"

Il comma 1.1, anch'esso introdotto dalla L. 207/2024, prevede una maggiorazione di €65 della detrazione per i contribuenti con reddito complessivo compreso tra €25.000 e €35.000. È una piccola correzione mirata a smussare gli "scalini" della curva di detrazione nella fascia di reddito medio-bassa, dove il decadimento percentuale risulta più ripido.

La detrazione per redditi di pensione (comma 3)

Per i percettori di pensione (lett. a comma 2 art. 49) il comma 3 prevede una struttura analoga ma con scaglioni più favorevoli, in linea con la finalità sociale di sostenere il potere d'acquisto pensionistico:

  • Reddito ≤ €8.500: detrazione di €1.955, con minimo garantito di €713.
  • Reddito tra €8.500 e €28.000: detrazione pari a €700 + 1.255 × [(28.000 − RC) / 19.500].
  • Reddito tra €28.000 e €50.000: detrazione di €700, riproporzionata linearmente con [(50.000 − RC) / 22.000].
  • Reddito > €50.000: zero.

Si nota subito una particolarità: per il pensionato la prima fascia "piena" arriva fino a €8.500 (contro €15.000 del lavoratore dipendente). Questa scelta normativa risponde alla logica per cui il pensionato non sostiene i costi tipicamente connessi all'attività lavorativa (trasporti, vestiario, pasti fuori casa) e quindi la franchigia equivalente è meno generosa. La compensazione avviene attraverso il pieno cumulo con altre detrazioni (familiari a carico, oneri detraibili) e con regimi fiscali specifici sui contributi previdenziali.

Anche per i pensionati la L. 207/2024 ha allineato l'importo massimo a €1.955; il comma 3-bis prevede la maggiorazione di €50 per redditi tra €25.000 e €29.000, simmetrica al bonus 65 euro dei lavoratori dipendenti.

I redditi assimilati (comma 5)

Il comma 5 riguarda categorie reddituali eterogenee accomunate dalla mancanza di una stabile organizzazione del rapporto di lavoro: compensi per attività di amministratore di società in casi specifici (art. 50 comma 1 lett. e/f/g/h/i, escluso comma 1 lett. c-bis), redditi di lavoro autonomo occasionale (art. 53 comma 1), prestazioni occasionali (art. 67 comma 1 lett. l) e altri redditi assimilati. Sono esclusi gli assegni periodici di mantenimento al coniuge separato/divorziato (art. 50 comma 1 lett. i), che hanno regime proprio nel comma 5-bis.

Gli importi sono inferiori a quelli del lavoro dipendente, in coerenza con la natura non continuativa di queste fattispecie:

  • Reddito ≤ €5.500: detrazione di €1.265.
  • Reddito tra €5.500 e €28.000: detrazione di €500 + 765 × [(28.000 − RC) / 22.500].
  • Reddito tra €28.000 e €50.000: detrazione di €500, riproporzionata con [(50.000 − RC) / 22.000].
  • Reddito > €50.000: zero.

Il comma 5-ter prevede una maggiorazione di €50 per redditi tra €11.000 e €17.000, anch'essa introdotta dalla L. 207/2024.

Gli assegni periodici di mantenimento (comma 5-bis)

Caso peculiare: per i contribuenti che percepiscono redditi consistenti unicamente in assegni periodici di mantenimento dovuti dal coniuge separato o divorziato, la detrazione spetta in misura pari a quella del comma 3 (regime pensionati), non rapportata ad alcun periodo nell'anno. La scelta di equiparare al regime dei pensionati l'ex coniuge percettore di assegno mira a tutelare una posizione di sostanziale "rendita reddituale" non riconducibile né a lavoro dipendente né ad attività professionale.

Il calcolo: rapporti decimali e reddito complessivo "rettificato"

Il comma 6 stabilisce che, ai fini dei calcoli proporzionali, il rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali. È una precisazione tecnica che evita arbitrarietà nelle approssimazioni e standardizza il calcolo dei sostituti d'imposta in busta paga e dei software di dichiarazione.

Il comma 6-bis contiene una regola fondamentale di sistema: il reddito complessivo rilevante per la determinazione della detrazione si assume al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. La logica è coerente con l'art. 10, comma 3-bis, che già esclude la rendita catastale dell'abitazione principale dalla base imponibile IRPEF: il "reddito da casa propria" è fiscalmente neutralizzato anche ai fini delle detrazioni progressive.

Operatività in busta paga e in dichiarazione

Le detrazioni dell'art. 13 sono normalmente applicate direttamente dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) sulla base di un'autocertificazione del lavoratore relativa al reddito complessivo presunto. Eventuali rettifiche avvengono in sede di conguaglio di fine anno e, in subordine, in dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI). Il contribuente può rinunciare alle detrazioni in busta paga, ad esempio quando prevede plurimi redditi che farebbero scattare un conguaglio sfavorevole.

Capienza e bonus IRPEF: due regimi distinti

Le detrazioni operano a capienza: se l'IRPEF lorda è inferiore alla detrazione spettante, l'eccedenza non viene rimborsata e si "perde". Per neutralizzare gli effetti di questa regola sui redditi più bassi, il legislatore ha introdotto sin dal 2014 il c.d. bonus IRPEF (oggi €1.200 ex L. 207/2024 per redditi fino a €28.000, con decadenza progressiva), che opera come imposta negativa: il datore di lavoro lo eroga in busta paga in aggiunta al reddito netto, anche quando l'IRPEF lorda è insufficiente per assorbire interamente le detrazioni. Tecnicamente è disciplinato dall'art. 1 del D.L. 3/2020 e successive modificazioni, non dall'art. 13 TUIR.

Rapporti con l'art. 11 TUIR e con la no-tax area

Le soglie di reddito complessivo entro le quali la detrazione del comma 1/3/5 azzera completamente l'IRPEF dovuta determinano la c.d. "no-tax area": la fascia di reddito sulla quale, per effetto della combinazione tra aliquote IRPEF (art. 11) e detrazioni, l'imposta netta è zero. Per il 2025, no-tax area approssimativa: €8.500 per pensionati e €15.000 per lavoratori dipendenti (per il dipendente la soglia 2025 incorpora anche la riduzione del primo scaglione IRPEF al 23% sui primi €28.000 disposta dal D.Lgs. 216/2023 stabilizzato dalla L. 207/2024). Sotto queste soglie il contribuente non versa IRPEF perché le detrazioni assorbono integralmente l'imposta dovuta.

Le novità della L. 207/2024 in sintesi

Per il periodo d'imposta 2025 le modifiche più rilevanti dell'art. 13 sono tre:

  • Innalzamento della detrazione massima da €1.880 a €1.955 per lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati (allineamento di tutti gli importi base).
  • Innalzamento del minimo garantito per lavoratori dipendenti da €1.880 a €1.955 nei casi standard, con minimo €690 e €713 per pensionati.
  • Introduzione delle maggiorazioni intermedie di €65 (comma 1.1), €50 (comma 3-bis) e €50 (comma 5-ter), che smussano gli "scalini" delle curve di decadimento.

Si tratta di un intervento di limatura mirato a contenere l'effetto del fiscal drag (la perdita di potere d'acquisto reale dovuta all'inflazione che spinge i redditi nominali in scaglioni IRPEF più alti senza un corrispondente aumento del potere d'acquisto). Non un cambio di paradigma, ma un correttivo strutturale annuale che, di fatto, la legge di bilancio sta replicando con cadenza ricorrente dal 2022.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 4/E del 16 maggio 2025

Illustra il riassetto delle detrazioni per lavoro dipendente operato dal D.Lgs. 192/2024 e dalla L. 207/2024. Chiarisce il meccanismo di neutralizzazione dell'incremento della detrazione ex art. 13, comma 1, TUIR per evitare l'esclusione dal trattamento integrativo, fornendo esempi di calcolo per i sostituti d'imposta.

Circolare

n. 6/E del 29 maggio 2025

Riordino organico delle detrazioni introdotto dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Per i titolari di reddito da lavoro dipendente fino a 20.000 euro e' confermata l'ulteriore detrazione ex art. 13 TUIR; sopra tale soglia si applica un nuovo bonus decrescente fino a 40.000 euro.

Domande frequenti

Quanto è la detrazione massima art. 13 TUIR per il 2025?

Per i lavoratori dipendenti €1.955 fino a €15.000 di reddito complessivo (con minimo garantito €690, elevato a €1.380 per contratti a tempo determinato). Per i pensionati €1.955 fino a €8.500 (minimo €713). Per i redditi assimilati €1.265 fino a €5.500. Tutti gli importi sono stati innalzati dalla L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) dal precedente €1.880.

Cosa sono i bonus di €65, €50, €50 introdotti dalla L. 207/2024?

Sono maggiorazioni delle detrazioni base previste rispettivamente dai commi 1.1 (€65 per redditi 25k-35k del lavoratore dipendente), 3-bis (€50 per redditi 25k-29k del pensionato) e 5-ter (€50 per redditi 11k-17k da redditi assimilati). Servono a smussare gli "scalini" delle curve di decadimento delle detrazioni nelle fasce intermedie e a contenere il fiscal drag.

La detrazione spetta interamente se ho lavorato solo pochi mesi?

No, la detrazione si rapporta al periodo di lavoro nell'anno (giorni di lavoro / 365). Tuttavia esiste un floor: per i lavoratori dipendenti la detrazione effettiva non può essere inferiore a €690 (€1.380 per i contratti a termine), per i pensionati a €713. Questo "minimo garantito" tutela chi ha avuto rapporti di lavoro brevi nell'anno, evitando un riproporzionamento eccessivamente penalizzante.

L'abitazione principale conta per il calcolo della detrazione?

No, il comma 6-bis dell'art. 13 TUIR esclude espressamente dal reddito complessivo rilevante la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. È coerente con l'art. 10 c. 3-bis che già la deduce dalla base imponibile IRPEF. La logica: il "reddito" dell'abitazione propria non deve far perdere detrazioni progressive.

Cosa succede se l'IRPEF lorda è inferiore alla detrazione?

L'eccedenza si perde: la detrazione opera "a capienza" e non genera credito né rimborso. Per i redditi più bassi questo problema è mitigato dal "bonus IRPEF" (oggi €1.200 ex L. 207/2024 per redditi sotto €28.000, decrescente), che opera come imposta negativa erogata in busta paga. Ma il bonus è disciplinato dal D.L. 3/2020 e successive modifiche, non dall'art. 13 TUIR direttamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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