Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 4 TUIR – Coniugi e figli minori

In vigore dal 02/03/1989 con effetto dal 01/01/1988

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/1989 n. 69 Articolo 26

Nota:Per gli effetti vedasi l’art. 38, comma 1-bis, del DL n. 69/89.

“1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell’attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l’intero ammontare;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell’articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l’intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare.”

Commento del professionista

l’art. 4 del TUIR rappresenta la norma di riferimento per l’imputazione dei redditi all’interno della famiglia, stabilendo criteri distinti a seconda della natura dei beni e dei soggetti coinvolti. Il legislatore, infatti, parte da un presupposto fondamentale: non esiste un unico “reddito familiare” rilevante ai fini IRPEF, ma una pluralità di redditi imputati ai singoli componenti secondo regole specifiche.

Nel caso della comunione legale tra coniugi, i redditi derivanti dai beni comuni sono imputati, in via ordinaria, nella misura del 50% a ciascun coniuge, salvo diversa pattuizione convenzionale. Diversamente, i proventi derivanti dall’attività personale di ciascun coniuge restano integralmente imputati al soggetto che li produce, a conferma del principio di autonomia reddituale individuale. Analogo criterio proporzionale si applica anche ai redditi dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, che vengono ripartiti tra i coniugi indipendentemente dalla titolarità formale dei beni stessi.

Per quanto riguarda i redditi dei figli minori, soggetti all’usufrutto legale dei genitori, il legislatore prevede un’imputazione per metà a ciascun genitore, salvo il caso in cui l’usufrutto spetti ad uno solo, ipotesi in cui il reddito viene attribuito integralmente a quest’ultimo.

Questa impostazione normativa si inserisce in un’evoluzione storica particolarmente significativa. In origine, infatti, il sistema tributario italiano prevedeva il cosiddetto “cumulo dei redditi”, per cui i redditi della moglie e dei figli minori venivano imputati al capo famiglia. Tale meccanismo, in un sistema progressivo, determinava un aggravio impositivo e sollevava evidenti criticità sotto il profilo costituzionale, in relazione al principio di capacità contributiva.

L’intervento della Corte Costituzionale negli anni Settanta ha segnato un punto di svolta, portando al superamento del cumulo e all’affermazione della piena soggettività passiva di ciascun componente della famiglia. Da quel momento, il sistema si è orientato verso un modello di tassazione individuale, in cui ciascun soggetto è tassato in base al proprio reddito, con autonoma dichiarazione e autonoma obbligazione tributaria, pur restando la possibilità di presentare una dichiarazione congiunta.

Tale scelta, tuttora vigente, riflette un preciso equilibrio tra esigenze di equità e neutralità economica. Da un lato, si evita che il reddito complessivo familiare incida sulle scelte lavorative dei singoli; dall’altro, si rinuncia a una piena valorizzazione della capacità contributiva del nucleo familiare nel suo complesso, con effetti talvolta penalizzanti per le famiglie monoreddito.

Il dibattito dottrinale e istituzionale ha più volte evidenziato questa tensione, prospettando modelli alternativi – come il quoziente familiare o lo splitting – che però non sono mai stati introdotti nel nostro ordinamento. Anche le più recenti riforme si muovono in una logica diversa, privilegiando interventi indiretti, quali detrazioni, deduzioni e strumenti di sostegno alle famiglie, piuttosto che una revisione strutturale dell’unità impositiva.

In questo contesto, la disciplina della comunione legale assume rilievo non solo civilistico, ma anche fiscale. I beni che vi rientrano – come gli acquisti effettuati durante il matrimonio o gli utili di aziende gestite congiuntamente – generano redditi che, salvo eccezioni, vengono ripartiti tra i coniugi. Tuttavia, non tutti i diritti rientrano automaticamente nella comunione: la giurisprudenza ha progressivamente chiarito che vi rientrano solo le posizioni giuridiche suscettibili di valutazione patrimoniale stabile, escludendo i meri diritti di credito privi di tale caratteristica.

Particolare attenzione merita anche la cosiddetta comunione “de residuo”, che riguarda determinati beni e proventi destinati a entrare nella comunione solo al momento del suo scioglimento. In tali casi, fino a quel momento, il reddito resta nella disponibilità esclusiva del coniuge percettore, con evidenti riflessi anche sul piano fiscale.

Un discorso analogo può essere svolto per il fondo patrimoniale, che costituisce un patrimonio vincolato ai bisogni della famiglia. Anche qui, il legislatore fiscale adotta un criterio autonomo rispetto alla titolarità civilistica, imputando i redditi per metà a ciascun coniuge. Si tratta di una scelta coerente con la funzione del fondo, che è quella di soddisfare esigenze familiari e non individuali.

Infine, è opportuno evidenziare come l’evoluzione normativa più recente abbia esteso questi principi anche a nuove forme di famiglia. Le unioni civili, infatti, sono oggi sostanzialmente equiparate al matrimonio anche sotto il profilo fiscale, con applicazione delle medesime regole in tema di comunione legale e imputazione dei redditi. Analogamente, la giurisprudenza più recente ha ampliato la tutela delle convivenze di fatto, avvicinandole progressivamente ai modelli tradizionali, anche con riferimento ai rapporti economici e fiscali.

In conclusione, il sistema italiano si fonda su un principio di tassazione individuale temperato da regole specifiche di imputazione dei redditi in ambito familiare. Si tratta di un assetto che, pur garantendo autonomia soggettiva e coerenza con il principio di capacità contributiva, continua a presentare profili critici sotto il profilo dell’equità tra diverse tipologie di nuclei familiari, lasciando aperto il dibattito su possibili future evoluzioni del sistema.

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In sintesi

  • Autonomia impositiva tra coniugi. Ciascun coniuge è soggetto passivo IRPEF in modo autonomo per i propri redditi. L'art. 4 TUIR chiarisce che i redditi dei beni in comunione legale sono imputati per metà a ciascun coniuge, indipendentemente da chi li amministra, in coerenza con il regime di comunione dei beni ex art. 177 c.c.
  • Redditi dei figli minori non emancipati. I redditi dei beni posseduti dai figli minori soggetti alla potestà genitoriale (o responsabilità genitoriale, ex D.Lgs. 154/2013) sono imputati ai genitori nella misura in cui essi hanno il godimento legale del fondo, ai sensi dell'art. 324 c.c. Ogni genitore imputa per metà il reddito dei beni del figlio di cui ha il godimento.
  • Principio del possesso giuridico, non fattuale. La norma segue il criterio del «possesso» in senso fiscale, non del godimento materiale: è soggetto passivo chi è titolare del diritto che genera il reddito. L'amministratore del bene (es. il coniuge gestore) non è per questo tassato sui redditi altrui.
  • Rilevanza per la dichiarazione congiunta e i modelli IRPEF. L'imputazione ex art. 4 TUIR determina il soggetto obbligato alla dichiarazione. In comunione legale, entrambi i coniugi devono dichiarare la propria quota (50%) dei redditi comuni; in caso di usufrutto legale dei genitori, essi dichiarano pro quota i redditi dei figli minori.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 4 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) risolve un problema sistematico che emerge quando la gestione di un bene è separata dalla titolarità del diritto su di esso: chi deve essere tassato - il titolare del diritto o il gestore? La risposta dell'ordinamento tributario italiano è netta: il soggetto passivo IRPEF è il titolare del diritto che genera il reddito (il «possessore» in senso fiscale), non colui che di fatto amministra o gode materialmente del bene. Questa scelta si coordina con il diritto civile, che distingue tra titolarità del diritto e amministrazione del bene, e garantisce coerenza tra il regime civilistico di appartenenza dei beni e il regime tributario di tassazione dei relativi redditi.

La norma ha un duplice ambito applicativo: da un lato, i rapporti patrimoniali tra coniugi - e in particolare il regime della comunione legale dei beni ex art. 177 ss. c.c. - in cui uno dei coniugi può amministrare beni che appartengono a entrambi; dall'altro, il rapporto tra genitori e figli minori non emancipati, in cui i genitori hanno il godimento legale dei beni del figlio ai sensi dell'art. 324 c.c., ma ciò non li rende titolari del reddito di quei beni.

Analisi

Il primo comma dell'art. 4 TUIR stabilisce che i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale sono imputati a ciascun coniuge per metà del loro ammontare, indipendentemente da chi li gestisce. La comunione legale (artt. 177-197 c.c.) è il regime patrimoniale ordinario tra coniugi in assenza di diversa convenzione. I beni della comunione - acquisti compiuti da entrambi i coniugi durante il matrimonio, frutti dei beni propri, redditi dei beni in comunione - appartengono in parti eguali ai due coniugi: la metà dei redditi è imputata fiscalmente a ciascuno di essi, con autonoma determinazione dell'imposta e autonomi obblighi dichiarativi.

Un esempio frequente riguarda un immobile acquistato in comunione: il canone di locazione è reddito di fabbricato (art. 37 TUIR) da indicare per metà da ciascun coniuge nella propria dichiarazione IRPEF, anche se il contratto di locazione è stipulato da uno solo di essi. Analogamente, i proventi di un conto corrente cointestato in regime di comunione sono redditi di capitale da dichiarare per metà ciascuno.

Il secondo comma dell'art. 4 disciplina il caso dei figli minori. I genitori hanno il godimento legale dei beni del figlio minore non emancipato ai sensi dell'art. 324 c.c.: ciò significa che i frutti civili e naturali dei beni del figlio spettano ai genitori quale corrispettivo delle spese di mantenimento. Tuttavia, fiscalmente, il legislatore ha scelto di imputare i redditi di quei beni - non al figlio (che è il titolare), né ai genitori (che ne godono i frutti), ma «per metà a ciascun genitore» che esercita la responsabilità genitoriale e ha il godimento legale.

Questa scelta tecnica evita che il figlio minore debba presentare autonoma dichiarazione dei redditi per beni di cui i genitori beneficiano materialmente, e al contempo evita che i genitori cumulino sul proprio reddito i proventi dei beni del figlio senza limiti, dato che il godimento legale è soggetto a un obbligo di restituzione del frutto netto. Il risultato pratico è che i redditi dei beni del figlio minore soggetto a responsabilità genitoriale «passano» fiscalmente ai genitori, i quali li dichiarano ciascuno per la propria metà.

La norma non si applica quando il figlio ha più di 18 anni (emancipazione di diritto) o è emancipato prima della maggiore età. In tali casi, il figlio è soggetto passivo IRPEF autonomo per i propri redditi. Analogamente, se il godimento legale è escluso (es. per beni pervenuti al figlio per successione ereditaria con l'espressa condizione che i genitori non ne godano, ai sensi dell'art. 326 c.c.), i redditi di quei beni rimangono imputati al figlio.

Per i figli in affidamento esclusivo a uno solo dei genitori, il godimento legale spetta per intero al genitore affidatario, che imputa quindi a sé l'intero reddito dei beni del figlio (non metà ciascuno). In caso di affidamento condiviso, l'imputazione resta per metà a ciascun genitore.

Quando si applica

L'art. 4 TUIR si applica in due scenari distinti:

(1) Coniugi in comunione legale: ogni volta che un bene rientra nella comunione legale ex art. 177 c.c. e genera redditi (affitti, interessi, dividendi se non relativi a partecipazioni in imprese gestite da uno dei coniugi e conferite nella comunione). In regime di separazione dei beni (convenzione registrata), la norma non trova applicazione: ciascun coniuge è tassato interamente sui redditi dei beni di propria esclusiva titolarità.

(2) Figli minori non emancipati: per tutti i redditi dei beni posseduti dal figlio minore di cui i genitori hanno il godimento legale ai sensi dell'art. 324 c.c. La norma si applica anche ai figli adottivi e ai figli naturali riconosciuti.

Connessioni

L'art. 4 TUIR si inserisce nel sistema dell'IRPEF come norma di raccordo tra diritto civile e diritto tributario:

- Art. 177 c.c. (Oggetto della comunione): definisce quali beni fanno parte della comunione legale. La norma tributaria dell'art. 4 TUIR recepisce questa classificazione, applicando la ripartizione 50/50 già prevista civilisticamente.

- Art. 324 c.c. (Godimento legale): disciplina il diritto dei genitori al godimento dei beni del figlio minore. L'art. 4 TUIR ne è il riflesso fiscale.

- Art. 1 TUIR: definisce il presupposto dell'IRPEF come «possesso di redditi». L'art. 4 specifica chi, nel contesto dei rapporti familiari, deve considerarsi «possessore» ai fini fiscali quando la titolarità giuridica e il godimento materiale non coincidono.

- Art. 3 TUIR: la base imponibile IRPEF si forma in capo a ciascun soggetto passivo; l'art. 4 determina come si forma quella base quando i beni sono condivisi o gestiti per conto altrui.

- D.Lgs. 154/2013: ha sostituito la nozione di «potestà genitoriale» con quella di «responsabilità genitoriale». Il testo dell'art. 4 TUIR fa ancora riferimento alla «potestà» nel testo formalmente vigente, ma va letto coordinatamente con il nuovo istituto civilistico.

- Art. 12 TUIR (Detrazioni per carichi di famiglia): le detrazioni per figli a carico spettano anche quando il figlio ha redditi propri (imputati ai genitori ex art. 4), purché il reddito del figlio non superi i limiti previsti per la qualifica di «figlio a carico». Con l'introduzione dell'Assegno Unico (D.Lgs. 230/2021), le detrazioni per figli a carico sono state in gran parte sostituite per i figli fino a 21 anni.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare

n. 6/E del 29 maggio 2025

Riordino delle detrazioni IRPEF a seguito della Legge di Bilancio 2025: chiarisce le condizioni per familiari a carico (coniuge, figli) richiamate dall'art. 4 TUIR in tema di imputazione separata dei redditi dei coniugi.

Circolare

n. 20/E del 4 novembre 2024

Istruzioni operative in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, rilevanti per l'imputazione dei redditi dei coniugi e dei figli minori ai sensi dell'art. 4 TUIR.

Casi pratici

Caso 1: Immobile in comunione legale affittato

Tizio e Caia, coniugi in comunione legale dei beni, possiedono un appartamento acquistato durante il matrimonio e concesso in locazione per 12.000 euro annui. Il contratto è intestato solo a Tizio. Ai sensi dell'art. 4 TUIR, il reddito fondiario di 12.000 euro (al netto della riduzione forfettaria del 5% ex art. 37 TUIR) è imputato per 6.000 euro a Tizio e per 6.000 euro a Caia: entrambi devono dichiarare la propria quota nel modello 730 o modello Redditi PF, e su ciascuna quota si calcola l'IRPEF in base all'aliquota marginale del rispettivo reddito complessivo.

Caso 2: Redditi dei beni del figlio minore

Sempronio, figlio minore di Caio e Mevia, ha ereditato dal nonno un immobile locato che produce un reddito di 8.000 euro annui. Caio e Mevia esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale e hanno il godimento legale del bene ai sensi dell'art. 324 c.c. Ai sensi dell'art. 4 TUIR, 4.000 euro di reddito fondiario sono imputati a Caio e 4.000 euro a Mevia: entrambi li dichiarano nella propria dichiarazione IRPEF. Sempronio, essendo minore, non presenta autonoma dichiarazione per questi redditi, ma rimane formalmente titolare del bene.

Domande frequenti

In regime di comunione legale, i redditi degli immobili vanno dichiarati da entrambi i coniugi?

Sì. Ai sensi dell'art. 4 TUIR, i redditi dei beni in comunione legale sono imputati per metà a ciascun coniuge, indipendentemente da chi ha stipulato il contratto di locazione o gestisce l'immobile. Entrambi i coniugi devono indicare la propria quota nella dichiarazione dei redditi.

Se i coniugi hanno scelto la separazione dei beni, si applica ancora l'art. 4 TUIR?

No. In regime di separazione dei beni (art. 215 c.c.), i beni appartengono esclusivamente al coniuge che li ha acquistati, il quale è l'unico soggetto passivo IRPEF sui relativi redditi. L'art. 4 TUIR si applica solo alla comunione legale.

I redditi del figlio minore devono essere dichiarati dai genitori?

Sì, se i genitori hanno il godimento legale dei beni del figlio ai sensi dell'art. 324 c.c. In tal caso, i redditi dei beni del figlio minore sono imputati per metà a ciascun genitore, che li indica nella propria dichiarazione. Se il godimento legale è escluso (es. per clausola testamentaria), il figlio - tramite il genitore come rappresentante legale - presenta autonoma dichiarazione.

Con l'affidamento esclusivo, chi dichiara i redditi dei beni del figlio minore?

In caso di affidamento esclusivo, il godimento legale spetta per intero al genitore affidatario (art. 324 c.c. letto in combinato con il regime dell'affidamento), che imputa a sé l'intero reddito dei beni del figlio. In caso di affidamento condiviso, il reddito è diviso per metà tra i due genitori, come in condizioni normali.

Se un figlio maggiorenne convivente non lavora, i suoi redditi devono essere dichiarati dai genitori?

No. Raggiunta la maggiore età, il figlio è soggetto passivo IRPEF autonomo e deve dichiarare i propri redditi in modo indipendente. L'art. 4 TUIR si applica solo ai figli minori non emancipati. Se il figlio maggiorenne ha redditi inferiori a 2.840,51 euro (o 4.000 euro se under 24), può essere considerato «a carico» dei genitori ai fini delle detrazioni, ma i suoi redditi rimangono imputati a lui.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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