Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 177 c.c. definisce l’oggetto della comunione legale: gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (esclusi i beni personali ex art. 179), i frutti dei beni propri e i proventi dell’attività separata non ancora consumati allo scioglimento (comunione de residuo), e le aziende gestite da entrambi costituite dopo il matrimonio.

Art. 177 c.c. Oggetto della comunione

In vigore

Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

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In sintesi

  • Costituiscono oggetto della comunione legale gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, salvo i beni personali.
  • Rientrano in comunione i frutti dei beni propri di ciascun coniuge non ancora consumati al momento dello scioglimento.
  • I proventi dell'attività lavorativa separata di ciascun coniuge cadono in comunione se non consumati allo scioglimento.
  • Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio rientrano integralmente in comunione.
  • Per le aziende preesistenti al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione riguarda solo utili e incrementi.
  • La norma è il cardine del regime di comunione legale introdotto dalla riforma del 1975.
Indice dei contenuti

L'art. 177 c.c. individua i beni che cadono in comunione legale tra coniugi: acquisti, frutti, proventi dell'attività e aziende gestite in comune.

Ratio

L'art. 177 c.c. esprime la scelta del legislatore del 1975 di fare della comunione legale il regime patrimoniale ordinario tra coniugi, fondato sul principio di partecipazione paritaria alla vita economica della famiglia. La norma mira a garantire che entrambi i coniugi beneficino degli incrementi patrimoniali prodotti durante il matrimonio, indipendentemente da chi abbia formalmente compiuto l'acquisto o svolto l'attività produttiva.

Analisi

La lett. a) disciplina la cosiddetta comunione de residuo immediata: ogni acquisto a titolo oneroso effettuato da uno o entrambi i coniugi durante il matrimonio cade automaticamente in comunione, salvo che si tratti di beni personali ai sensi dell'art. 179 c.c. Le lett. b) e c) riguardano invece ipotesi di comunione de residuo differita: i frutti dei beni propri e i proventi dell'attività separata entrano in comunione solo se esistenti al momento dello scioglimento. La lett. d) disciplina le aziende gestite da entrambi i coniugi: se costituite dopo il matrimonio, cadono integralmente in comunione; se preesistenti ma gestite in comune, la comunione si limita agli utili e agli incrementi.

Quando si applica

La norma si applica ai coniugi che non abbiano stipulato una convenzione matrimoniale per adottare il regime di separazione dei beni o altro regime convenzionale (artt. 159, 162 c.c.). Trova applicazione per tutti gli atti compiuti durante il matrimonio, dalla data di celebrazione fino allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili.

Connessioni

Art. 159 c.c. (regime patrimoniale legale); art. 179 c.c. (beni personali esclusi dalla comunione); art. 178 c.c. (beni destinati all'esercizio di impresa); artt. 191-197 c.c. (scioglimento e divisione della comunione); art. 162 c.c. (convenzioni matrimoniali).

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

  • Tizio e Caia, sposati in comunione legale, acquistano un appartamento durante il matrimonio: l'immobile cade automaticamente in comunione per metà a ciascuno, anche se intestato al solo Tizio.
  • Caia è titolare di un terreno agricolo di sua proprietà esclusiva; i frutti del fondo non ancora venduti al momento della separazione rientrano nella comunione e devono essere divisi.
  • Tizio, durante il matrimonio, percepisce uno stipendio che deposita su un conto personale senza spenderlo: se la somma è ancora presente al momento dello scioglimento della comunione, spetta per metà anche a Caia.
  • I coniugi gestiscono insieme un negozio aperto durante il matrimonio: l'intero complesso aziendale rientra in comunione e dovrà essere diviso in caso di separazione.

Domande frequenti

Tutti gli acquisti fatti durante il matrimonio cadono in comunione?

Sì, in linea generale, ma con importanti eccezioni: sono esclusi i beni personali elencati all'art. 179 c.c., come i beni ricevuti per donazione o successione, i beni di uso strettamente personale e quelli destinati all'esercizio della professione.

Cosa si intende per 'frutti dei beni propri' ai sensi della lett. b)?

Sono i proventi naturali o civili generati da beni che rimangono personali di uno dei coniugi (es. canoni di locazione di un immobile di proprietà esclusiva, raccolti di un terreno ereditato). Entrano in comunione solo se non ancora consumati al momento dello scioglimento.

Lo stipendio di ciascun coniuge rientra nella comunione?

I proventi dell'attività lavorativa rientrano nella comunione de residuo: possono essere spesi liberamente durante il matrimonio, ma se residuano al momento dello scioglimento della comunione diventano oggetto di divisione.

Se un coniuge apre un'azienda da solo durante il matrimonio, l'altro ne è comproprietario?

Dipende: se l'azienda è gestita da entrambi i coniugi, cade integralmente in comunione. Se è gestita solo dal coniuge titolare, si applicano le regole dell'art. 178 c.c. sui beni destinati all'esercizio di impresa.

La comunione legale si applica automaticamente o occorre sceglierla?

Si applica automaticamente a tutti i coniugi che non abbiano stipulato una convenzione matrimoniale diversa. È il regime ordinario previsto dalla legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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