Testo dell'articoloAbrogato
Art. 175 c.c. – Cessazione del vincolo
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Il vincolo sui beni costituenti il patrimonio familiare cessa con lo scioglimento del matrimonio, se non vi sono figli o se questi hanno tutti raggiunto la maggiore età.
In caso diverso il vincolo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
Tuttavia, se alla morte del coniuge proprietario dei beni, questi fanno parte della quota di legittima, l’autorità giudiziaria, qualora ricorrano ragioni di necessità o di utilità evidente per i figli maggiorenni, può disporre che sia parzialmente sciolto il vincolo, così che i detti figli conseguano la parte loro spettante sulla quota di legittima
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In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 175 del Codice Civile abrogato: non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.
Ratio
L'art. 175 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma organica del diritto di famiglia attuata con la L. 151/1975. La disposizione faceva parte del corpus normativo originario del codice civile del 1942 dedicato al fondo patrimoniale familiare, integralmente rivisitato dalla riforma al fine di adeguare la disciplina ai principi costituzionali di parità tra i coniugi e di tutela della famiglia.
Analisi
L'abrogazione comporta la totale cessazione di efficacia della disposizione. La norma non può essere applicata né in via diretta né in via analogica per regolare fattispecie attuali. La riforma del 1975 ha ridisegnato l'intero sistema dei rapporti patrimoniali familiari, rendendo superflue o incompatibili alcune delle disposizioni previgenti, tra cui l'art. 175.
Quando si applica
La norma non trova applicazione nell'ordinamento vigente.
Connessioni
Per la disciplina vigente in materia di fondo patrimoniale si rinvia agli artt. 167-171 c.c. Per i rapporti patrimoniali tra coniugi in generale si rinvia agli artt. 159-230 c.c. nel testo risultante dalla L. 151/1975.
Domande frequenti
L'art. 175 c.c. può essere invocato in giudizio?
No. Essendo abrogato, l'articolo non produce effetti giuridici e non può essere invocato come base normativa.
Quando è stato abrogato l'art. 175 c.c.?
L'abrogazione è avvenuta con la L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia), entrata in vigore il 20 settembre 1975.
A quale normativa vigente occorre fare riferimento per le materie già coperte dall'art. 175 c.c.?
Occorre fare riferimento alle disposizioni del Titolo VI del Libro I del Codice Civile (artt. 159-230 c.c.) nella formulazione risultante dalla riforma del 1975.
L'abrogazione dell'art. 175 c.c. ha effetti retroattivi?
No. Il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) tutela le situazioni giuridiche già definitivamente sorte e consolidate sotto la vigenza della norma abrogata, salvo le specifiche disposizioni transitorie dettate dalla L. 151/1975.
Esiste una disciplina transitoria per i patrimoni familiari costituiti sotto la vigenza dell'art. 175 c.c.?
Sì. La L. 151/1975 conteneva disposizioni transitorie per disciplinare la conversione o l'adeguamento dei patrimoni familiari costituiti sotto la normativa previgente.
Fonti consultate: 1 fonte verificate