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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 175 c.c. [Cessazione del vincolo] (1)

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • L'articolo 175 c.c. risulta abrogato e privo di contenuto normativo attualmente vigente.
  • Non disciplina alcuna fattispecie nell'ordinamento giuridico in vigore.
  • Il riferimento storico permane a fini di completezza della numerazione codicistica.
  • Eventuali materie già regolate da tale articolo sono oggi disciplinate da altre disposizioni del codice civile o da leggi speciali.

Articolo 175 del Codice Civile abrogato: non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.

Ratio

L'art. 175 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma organica del diritto di famiglia attuata con la L. 151/1975. La disposizione faceva parte del corpus normativo originario del codice civile del 1942 dedicato al fondo patrimoniale familiare, integralmente rivisitato dalla riforma al fine di adeguare la disciplina ai principi costituzionali di parità tra i coniugi e di tutela della famiglia.

Analisi

L'abrogazione comporta la totale cessazione di efficacia della disposizione. La norma non può essere applicata né in via diretta né in via analogica per regolare fattispecie attuali. La riforma del 1975 ha ridisegnato l'intero sistema dei rapporti patrimoniali familiari, rendendo superflue o incompatibili alcune delle disposizioni previgenti, tra cui l'art. 175.

Quando si applica

La norma non trova applicazione nell'ordinamento vigente.

Connessioni

Per la disciplina vigente in materia di fondo patrimoniale si rinvia agli artt. 167-171 c.c. Per i rapporti patrimoniali tra coniugi in generale si rinvia agli artt. 159-230 c.c. nel testo risultante dalla L. 151/1975.

Domande frequenti

L'art. 175 c.c. può essere invocato in giudizio?

No. Essendo abrogato, l'articolo non produce effetti giuridici e non può essere invocato come base normativa.

Quando è stato abrogato l'art. 175 c.c.?

L'abrogazione è avvenuta con la L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia), entrata in vigore il 20 settembre 1975.

A quale normativa vigente occorre fare riferimento per le materie già coperte dall'art. 175 c.c.?

Occorre fare riferimento alle disposizioni del Titolo VI del Libro I del Codice Civile (artt. 159-230 c.c.) nella formulazione risultante dalla riforma del 1975.

L'abrogazione dell'art. 175 c.c. ha effetti retroattivi?

No. Il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) tutela le situazioni giuridiche già definitivamente sorte e consolidate sotto la vigenza della norma abrogata, salvo le specifiche disposizioni transitorie dettate dalla L. 151/1975.

Esiste una disciplina transitoria per i patrimoni familiari costituiti sotto la vigenza dell'art. 175 c.c.?

Sì. La L. 151/1975 conteneva disposizioni transitorie per disciplinare la conversione o l'adeguamento dei patrimoni familiari costituiti sotto la normativa previgente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-07
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