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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 173 c.c. [Amministrazione] (1)
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 172 - Art. 172 Codice Civile: Riduzione→Cod. civ. art. 175 - Art. 175 Codice Civile: Cessazione del vincolo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 174 Codice Civile: Sostituzione del coniuge amministratore→Art. 171 Codice Civile: Cessazione del fondo→Art. 170 Codice Civile: Esecuzione sui beni e sui frutti→Art. 176 Codice Civile: Amministrazione dopo lo scioglimento del→Art. 169 Codice Civile: Alienazione dei beni del fondo→Art. 177 Codice Civile: Oggetto della comunione→Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Articolo 173 del Codice Civile abrogato: non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.
Ratio
L'art. 173 c.c. è stato abrogato nell'ambito della riforma organica del diritto di famiglia attuata con la L. 151/1975, che ha integralmente ridisegnato la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Analisi
L'abrogazione comporta la totale cessazione di efficacia della disposizione. La norma non può essere applicata né in via diretta né in via analogica. Il suo contenuto è stato assorbito da altre disposizioni dell'ordinamento riformato.
Quando si applica
La norma non trova applicazione nell'ordinamento vigente.
Connessioni
Per la disciplina vigente in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi si rinvia agli artt. 159-230 c.c. Per il fondo patrimoniale in particolare si rinvia agli artt. 167-171 c.c.
Domande frequenti
L'art. 173 c.c. può essere invocato in giudizio?
No. Essendo abrogato, l'articolo non produce effetti giuridici e non può essere invocato come base normativa.
Quando è stato abrogato l'art. 173 c.c.?
L'abrogazione è avvenuta con la L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia), entrata in vigore il 20 settembre 1975.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 173 c.c.?
L'articolo faceva parte della disciplina originaria del fondo patrimoniale familiare nel codice civile del 1942. Con la riforma del 1975 la materia è stata integralmente riscritta.
A quale normativa vigente occorre fare riferimento per le materie già coperte dall'art. 173 c.c.?
Occorre fare riferimento alle disposizioni del Titolo VI del Libro I del Codice Civile (artt. 159-230 c.c.) nella formulazione risultante dalla riforma del 1975.
Un contratto stipulato sotto la vigenza dell'art. 173 c.c. mantiene efficacia?
Gli atti giuridici perfezionati sotto la vigenza della norma abrogata mantengono la loro efficacia in forza del principio di irretroattività della legge, salvo le disposizioni transitorie specificamente dettate dalla L. 151/1975.
Fonti consultate: 1 fonte verificate