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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 171 c.c. Cessazione del fondo

In vigore

La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

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In sintesi

  • La destinazione del fondo patrimoniale si estingue automaticamente con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • In presenza di figli minori, il fondo prosegue fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio.
  • Il giudice può, su istanza di chi vi abbia interesse, dettare norme per l'amministrazione del fondo durante tale proroga.
  • Il giudice può attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo, valutate le condizioni economiche delle parti.
  • In assenza di figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

La destinazione del fondo patrimoniale cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo la presenza di figli minori.

Ratio

L'art. 171 c.c. regola la fase conclusiva del fondo patrimoniale, istituto previsto dagli artt. 167-171 c.c. a tutela dei bisogni della famiglia. La norma coordina la sorte del fondo con la crisi del vincolo matrimoniale, bilanciando l'interesse dei creditori con la tutela prioritaria dei figli minori. Il legislatore ha inteso evitare che il venir meno dell'unità familiare determini un automatico pregiudizio per i figli ancora incapaci di provvedere a sé stessi.

Analisi

La cessazione della destinazione del fondo si produce al verificarsi di tre eventi alternativi: l'annullamento del matrimonio (art. 117 ss. c.c.), lo scioglimento (divorzio ai sensi della L. 898/1970) e la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto. In tutti e tre i casi, il fondo perde la propria funzione tipica di patrimonio separato vincolato ai bisogni familiari.

La deroga in favore dei figli minori costituisce un presidio di tutela rafforzata: il fondo sopravvive come entità autonoma fino alla maggiore età dell'ultimo figlio minore, continuando a garantire la destinazione dei beni ai bisogni di quel nucleo residuale. Il giudice, su istanza di qualunque soggetto portatore di interesse legittimo, può disciplinare le modalità di amministrazione del fondo in tale fase, anche nominando un amministratore o regolando i poteri dei genitori.

Il potere di attribuzione di quote ai figli (in godimento o in proprietà) è discrezionale e deve essere esercitato tenendo conto delle condizioni economiche di genitori e figli nonché di ogni altra circostanza rilevante.

In assenza di figli, il rinvio alle norme sulla comunione legale (artt. 191 ss. c.c.) garantisce una disciplina uniforme per la liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Quando si applica

La norma si applica ogni qual volta sia stato validamente costituito un fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. e sopravvenga uno degli eventi estintivi del vincolo matrimoniale. Rileva sia nel procedimento di separazione con successivo divorzio, sia nel caso di annullamento del matrimonio civile o religioso. La presenza o assenza di figli minori è il criterio discriminante per l'applicazione del regime di proroga.

Connessioni

La norma si collega agli artt. 167-170 c.c. (costituzione e regime del fondo patrimoniale), agli artt. 191-197 c.c. (scioglimento della comunione legale), alla L. 898/1970 (divorzio), nonché alle disposizioni processuali del procedimento di separazione e divorzio (artt. 706 ss. c.p.c.).

Domande frequenti

Il fondo patrimoniale si estingue automaticamente con la separazione legale?

No. La separazione legale non è espressamente menzionata dall'art. 171 c.c. tra le cause di cessazione del fondo. La giurisprudenza prevalente ritiene che la mera separazione non determini l'estinzione del fondo, che permane fino al divorzio o all'annullamento del matrimonio.

Cosa accade ai debiti contratti durante il matrimonio dopo la cessazione del fondo?

Con la cessazione della destinazione del fondo viene meno il regime di separazione patrimoniale tipico dell'istituto. I creditori che non potevano aggredire i beni del fondo riacquistano la possibilità di soddisfarsi su quei beni, nei limiti delle regole ordinarie di responsabilità patrimoniale.

Chi può chiedere al giudice norme per l'amministrazione del fondo durante la proroga per i figli minori?

La legge prevede che l'istanza possa essere presentata da chiunque vi abbia interesse: ciascuno dei coniugi, il pubblico ministero nei casi previsti dalla legge, nonché il tutore o curatore eventualmente nominato nell'interesse dei figli minori.

L'attribuzione di una quota del fondo ai figli da parte del giudice è sempre possibile?

No, si tratta di un potere discrezionale del giudice che deve valutare le condizioni economiche di genitori e figli e ogni altra circostanza rilevante. Non vi è un diritto automatico dei figli a ricevere beni del fondo.

In caso di morte di uno dei coniugi, si applicano le regole dell'art. 171 c.c.?

L'art. 171 c.c. non disciplina espressamente la morte di un coniuge. In tal caso il fondo si scioglie per venire meno di uno dei soggetti del rapporto matrimoniale e i beni seguono le regole successorie ordinarie, con applicazione analogica delle disposizioni sullo scioglimento della comunione legale ove compatibili.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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