Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 172 c.c. – Riduzione

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

La costituzione dei beni in patrimonio familiare, fatta da un terzo, è soggetta a riduzione se al tempo della morte del costituente si riconosce che i beni eccedono la porzione di cui il costituente poteva disporre secondo le norme stabilite in materia di successioni

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
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In sintesi

  • L'articolo 172 c.c. risulta abrogato e privo di contenuto normativo attualmente vigente.
  • Non disciplina alcuna fattispecie nell'ordinamento giuridico in vigore.
  • Il riferimento storico permane a fini di completezza della numerazione codicistica.
  • Eventuali materie già regolate da tale articolo sono oggi disciplinate da altre disposizioni del codice civile o da leggi speciali.
Indice dei contenuti

Articolo 172 del Codice Civile abrogato: non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.

Ratio

L'art. 172 c.c. è stato abrogato nell'ambito delle riforme che hanno ridisegnato la disciplina del diritto di famiglia, in particolare a seguito della riforma operata dalla L. 151/1975 che ha profondamente novellato il libro primo del Codice Civile in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi.

Analisi

L'abrogazione comporta la totale cessazione di efficacia della disposizione. La norma non può essere applicata né in via diretta né in via analogica per regolare fattispecie attuali. Il suo contenuto originario è stato assorbito da altre disposizioni dell'ordinamento.

Quando si applica

La norma non trova applicazione nell'ordinamento vigente. I rapporti sorti sotto la sua vigenza e definitivamente esauriti possono essere valutati storicamente alla luce del testo previgente.

Connessioni

Per la disciplina vigente in materia di fondo patrimoniale e rapporti patrimoniali tra coniugi si rinvia agli artt. 159-230 c.c., alla L. 151/1975 e alle successive modifiche legislative.

Domande frequenti

L'art. 172 c.c. può essere invocato in giudizio?

No. Essendo abrogato, l'articolo non produce effetti giuridici e non può essere invocato come base normativa in procedimenti giudiziari o stragiudiziali.

Cosa disciplinava originariamente l'art. 172 c.c. prima dell'abrogazione?

L'articolo faceva parte della disciplina originaria del fondo patrimoniale familiare. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975) l'intera materia è stata riscritta e alcune disposizioni sono state abrogate o assorbite in altre norme.

Vi sono norme transitorie che mantengono efficacia dell'art. 172 c.c. per situazioni pregresse?

Le disposizioni transitorie della L. 151/1975 hanno regolato i rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma. Per situazioni ormai esaurite non residua alcuna operatività pratica della norma abrogata.

A quale normativa vigente occorre fare riferimento per le materie già coperte dall'art. 172 c.c.?

Occorre fare riferimento alle disposizioni del Titolo VI del Libro I del Codice Civile (artt. 159-230 c.c.) nella formulazione risultante dalla riforma del 1975 e dalle successive modificazioni legislative.

L'abrogazione dell'art. 172 c.c. ha avuto effetti sui fondi patrimoniali già costituiti?

I fondi patrimoniali già costituiti continuano a essere disciplinati dalle norme vigenti. La disciplina applicabile è quella degli artt. 167-171 c.c. nel testo in vigore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 7 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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