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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 172 c.c. [Riduzione] (1)

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • L'articolo 172 c.c. risulta abrogato e privo di contenuto normativo attualmente vigente.
  • Non disciplina alcuna fattispecie nell'ordinamento giuridico in vigore.
  • Il riferimento storico permane a fini di completezza della numerazione codicistica.
  • Eventuali materie già regolate da tale articolo sono oggi disciplinate da altre disposizioni del codice civile o da leggi speciali.

Articolo 172 del Codice Civile abrogato: non produce più effetti nell'ordinamento giuridico vigente.

Ratio

L'art. 172 c.c. è stato abrogato nell'ambito delle riforme che hanno ridisegnato la disciplina del diritto di famiglia, in particolare a seguito della riforma operata dalla L. 151/1975 che ha profondamente novellato il libro primo del Codice Civile in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi.

Analisi

L'abrogazione comporta la totale cessazione di efficacia della disposizione. La norma non può essere applicata né in via diretta né in via analogica per regolare fattispecie attuali. Il suo contenuto originario è stato assorbito da altre disposizioni dell'ordinamento.

Quando si applica

La norma non trova applicazione nell'ordinamento vigente. I rapporti sorti sotto la sua vigenza e definitivamente esauriti possono essere valutati storicamente alla luce del testo previgente.

Connessioni

Per la disciplina vigente in materia di fondo patrimoniale e rapporti patrimoniali tra coniugi si rinvia agli artt. 159-230 c.c., alla L. 151/1975 e alle successive modifiche legislative.

Domande frequenti

L'art. 172 c.c. può essere invocato in giudizio?

No. Essendo abrogato, l'articolo non produce effetti giuridici e non può essere invocato come base normativa in procedimenti giudiziari o stragiudiziali.

Cosa disciplinava originariamente l'art. 172 c.c. prima dell'abrogazione?

L'articolo faceva parte della disciplina originaria del fondo patrimoniale familiare. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. 151/1975) l'intera materia è stata riscritta e alcune disposizioni sono state abrogate o assorbite in altre norme.

Vi sono norme transitorie che mantengono efficacia dell'art. 172 c.c. per situazioni pregresse?

Le disposizioni transitorie della L. 151/1975 hanno regolato i rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore della riforma. Per situazioni ormai esaurite non residua alcuna operatività pratica della norma abrogata.

A quale normativa vigente occorre fare riferimento per le materie già coperte dall'art. 172 c.c.?

Occorre fare riferimento alle disposizioni del Titolo VI del Libro I del Codice Civile (artt. 159-230 c.c.) nella formulazione risultante dalla riforma del 1975 e dalle successive modificazioni legislative.

L'abrogazione dell'art. 172 c.c. ha avuto effetti sui fondi patrimoniali già costituiti?

I fondi patrimoniali già costituiti continuano a essere disciplinati dalle norme vigenti. La disciplina applicabile è quella degli artt. 167-171 c.c. nel testo in vigore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-07
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