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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 176 c.c. [Amministrazione dopo lo scioglimento del
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. civ. art. 175 - Art. 175 Codice Civile: Cessazione del vincolo→Cod. civ. art. 177 - Art. 177 Codice Civile: Oggetto della comunione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 174 Codice Civile: Sostituzione del coniuge amministratore→Art. 178 Codice Civile: Beni destinati all’esercizio di impresa→Art. 173 Codice Civile: Amministrazione→Art. 179 Codice Civile: Beni personali→Art. 172 Codice Civile: Riduzione→Art. 180 Codice Civile: Amministrazione dei beni della comunione→Art. 171 Codice Civile: Cessazione del fondo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 176 c.c. disciplinava l'amministrazione dei beni dopo lo scioglimento del matrimonio: norma abrogata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.
Ratio
L'art. 176 c.c., nella sua formulazione originaria risalente al codice civile del 1942, si inseriva in un sistema fondato sulla potestà maritale e sulla preminenza gestoria del marito sui beni della famiglia. La norma regolava la fase transitoria successiva allo scioglimento del matrimonio, assicurando continuità amministrativa in un contesto in cui la moglie era giuridicamente limitata nella capacità di agire.Analisi
Con l'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, il legislatore ha operato una riforma organica del diritto di famiglia, eliminando le disposizioni incompatibili con il principio costituzionale di eguaglianza tra i coniugi sancito dall'art. 29 Cost. L'art. 176 c.c. è stato abrogato in quanto la sua ratio risultava inconciliabile con il nuovo assetto paritario. Le questioni relative all'amministrazione dei beni dopo lo scioglimento della comunione legale trovano oggi disciplina negli artt. 191 e seguenti del codice civile.Quando si applica
La norma non è più applicabile. Per le fattispecie relative all'amministrazione dei beni coniugali dopo lo scioglimento del matrimonio occorre fare riferimento alla disciplina vigente in materia di comunione legale (artt. 177-197 c.c.).Connessioni
Artt. 191-197 c.c. (scioglimento della comunione legale); art. 29 Cost. (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi); legge n. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia).Casi pratici
Caso 1: Tizio e Caio si divorziassero (o sciogliessero il matrimonio)
I beni della comunione in custodia durante l'amministrazione congiunta devono essere amministrati da uno dei due, salvo convenzione diversa, fino alla divisione definitiva.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, vedovo, amministra il patrimonio rimasto dalla comunione con la defunta moglie a favore della prole minore. Le norme sull'amministrazione successoria si applicano fino al compimento della maggiore età dei figli.
Domande frequenti
Perché l'art. 176 c.c. è stato abrogato?
È stato abrogato dalla legge n. 151/1975, che ha riformato il diritto di famiglia eliminando le norme fondate sulla potestà maritale e incompatibili con il principio costituzionale di eguaglianza tra i coniugi.
Cosa disciplinava originariamente l'art. 176 c.c.?
Regolava l'amministrazione dei beni coniugali nella fase successiva allo scioglimento del matrimonio, in un contesto normativo in cui la gestione era prevalentemente affidata al marito.
Quale norma ha sostituito l'art. 176 c.c.?
La materia è oggi disciplinata dagli artt. 191 e seguenti del codice civile, che regolano lo scioglimento della comunione legale e la successiva fase liquidatoria.
La riforma del 1975 ha abrogato solo l'art. 176 c.c.?
No, la legge n. 151/1975 ha operato una riforma organica dell'intero diritto di famiglia, modificando o abrogando numerose disposizioni del codice civile del 1942.
Il regime patrimoniale tra coniugi è ancora disciplinato dal codice civile?
Sì, gli artt. 159 e seguenti del codice civile disciplinano i regimi patrimoniali della famiglia, tra cui la comunione legale (regime ordinario) e la separazione dei beni.
Fonti consultate: 1 fonte verificate