Art. 176 CCII – Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. L’apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all’articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell’operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell’affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.
3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l’articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
In sintesi
Inquadramento: i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
L’articolo 176 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina una fattispecie contrattuale tecnica e relativamente recente nell’ordinamento italiano: il contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare, introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003 (D.Lgs. 6/2003) e codificato all’art. 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile. Si tratta di uno strumento finanziario con cui una società per azioni raccoglie risorse vincolate alla realizzazione di un determinato progetto, costituendo un patrimonio separato rispetto al proprio patrimonio generale.
La peculiarità di questo istituto, e la ragione per cui il CCII gli dedica una norma specifica, risiede nella natura segregata del patrimonio: i beni e le risorse destinati all’affare non sono aggredibili dai creditori generali della società, e viceversa i finanziatori dell’operazione specifica rispondono (tendenzialmente) solo su quel patrimonio. Quando la società viene sottoposta a liquidazione giudiziale, tale segregazione produce effetti complessi che l’art. 176 CCII si propone di disciplinare in modo organico.
Lo scioglimento per impossibilità dell’operazione
Il comma 1, primo periodo, dell’art. 176 CCII stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale determina lo scioglimento automatico del contratto di finanziamento qualora essa «impedisca la realizzazione o la continuazione dell’operazione». Il presupposto è dunque un impedimento oggettivo: la procedura concorsuale rende di fatto impossibile, o inutilmente oneroso, il proseguimento dell’affare specifico. Si pensi al caso in cui la società stia sviluppando un progetto immobiliare complesso e la liquidazione giudiziale privi l’operazione del team gestionale e delle risorse operative necessarie per completarla.
In assenza di tale impedimento, il contratto rimane tendenzialmente in vita, e il curatore ha la facoltà, non l’obbligo, di subentrare in luogo della società, previa consultazione del comitato dei creditori. La scelta del curatore è discrezionale e informata da valutazioni di convenienza per la massa: se l’affare specifico è proficuo, il subentro può generare proventi a beneficio dei creditori; se è deficitario, lo scioglimento è preferibile.
I diritti del finanziatore in caso di mancato subentro del curatore
Il comma 2 contempla l’ipotesi in cui il curatore non subentri nel contratto: in tal caso il finanziatore non rimane privo di tutele. Su autorizzazione del giudice delegato, che deve sentire il comitato dei creditori, il finanziatore può realizzare o continuare l’operazione in proprio oppure affidandola a terzi. Questa previsione riconosce il legittimo interesse del finanziatore a recuperare il proprio investimento attraverso il completamento e la monetizzazione dell’affare, piuttosto che subire passivamente le conseguenze della crisi della società debitrice.
Due sono le conseguenze di questa scelta: (i) il finanziatore trattiene i proventi dell’affare fino a concorrenza del proprio credito; (ii) per l’eventuale credito residuo, ossia la differenza tra quanto complessivamente dovutogli e quanto recuperato attraverso i proventi dell’operazione, il finanziatore può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria. La chirograficità del credito residuo riflette l’assenza di garanzie reali specifiche su beni del patrimonio generale della società.
Il raccordo con la disciplina codicistica del patrimonio destinato
I commi 3 e 4 dell’art. 176 CCII assicurano il raccordo con le disposizioni del codice civile in materia di patrimoni destinati, in particolare con l’art. 2447-decies, commi 3, 4, 5 e 6, c.c. Queste norme regolano il regime del rendiconto separato, la responsabilità dei gestori, la liquidazione del patrimonio destinato e la distribuzione dei relativi proventi. Il rinvio operato dall’art. 176 CCII garantisce che, quale che sia lo scenario che si realizzi (subentro del curatore, prosecuzione da parte del finanziatore, scioglimento), la disciplina speciale del patrimonio separato rimanga applicabile, assicurando coerenza sistematica tra diritto societario e diritto concorsuale.
Profili pratici e rilevanza nel project financing
La norma assume rilievo pratico soprattutto nel settore del project financing e nelle operazioni di finanza strutturata, ambiti in cui lo strumento del patrimonio destinato ex art. 2447-bis c.c., pur poco diffuso nella prassi italiana rispetto ad altri ordinamenti, trova la sua principale applicazione. L’art. 176 CCII offre ai finanziatori una disciplina relativamente chiara dei propri diritti in caso di insolvenza del soggetto promotore dell’operazione, elemento che può influenzare positivamente la valutazione del rischio e le condizioni economiche del finanziamento.
Domande frequenti
Cosa succede al contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare se la società va in liquidazione giudiziale?
Se la liquidazione impedisce l’operazione, il contratto si scioglie automaticamente. In caso contrario, il curatore può subentrare sentito il comitato dei creditori.
Il finanziatore può proseguire l’operazione se il curatore non subentra nel contratto?
Sì, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori; può farlo in proprio o affidando l’operazione a terzi, trattenendo i relativi proventi.
Come si soddisfa il finanziatore per il credito residuo non coperto dai proventi dell’affare?
Può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per la differenza tra il credito complessivo e quanto recuperato attraverso i proventi dell’operazione specifica.
Quali norme del codice civile restano applicabili nei finanziamenti destinati ad uno specifico affare in caso di liquidazione giudiziale?
Restano ferme le disposizioni dell’art. 2447-decies, commi 3, 4, 5 e 6, c.c. sul rendiconto, sulla responsabilità e sulla liquidazione del patrimonio separato.