Art. 177 CCII – Locazione finanziaria
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell’utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell’articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell’articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l’articolo 166, comma 3, lettera a).
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
In sintesi
Inquadramento sistematico e antecedenti normativi
L’articolo 177 del Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) rappresenta una delle disposizioni più attese e significative della riforma concorsuale in materia di contratti pendenti, in quanto introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano una disciplina organica degli effetti della liquidazione giudiziale sul contratto di locazione finanziaria (leasing). Prima del CCII, la materia era priva di una regolamentazione codicistica specifica e veniva disciplinata attraverso un complesso intreccio di norme analogiche, orientamenti giurisprudenziali stratificati e principi elaborati dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Il riferimento fondamentale è rappresentato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, ma soprattutto la storica sentenza 5 luglio 2017, n. 16303), che aveva distinto tra leasing di godimento e leasing traslativo, applicando a quest'ultimo la disciplina della vendita con riserva di proprietà in caso di risoluzione. L’art. 177 CCII ha in larga misura recepito e codificato i principi elaborati dalla giurisprudenza, offrendo un quadro normativo certo e prevedibile.
Ipotesi A: liquidazione giudiziale dell’utilizzatore
Il comma 1 dell’art. 177 CCII disciplina il caso più frequente nella prassi: la liquidazione giudiziale del soggetto che utilizza il bene in leasing (l’utilizzatore). Quando il curatore dell’utilizzatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria ai sensi dell’art. 172 CCII, si producono due effetti distinti e simmetrici.
Il primo effetto è la restituzione del bene al concedente: il bene oggetto di leasing, che rimane di proprietà del concedente per l’intera durata del contratto, viene riconsegnato alla società di leasing, che potrà ricollocarlo sul mercato. Il secondo effetto riguarda il conguaglio finanziario: se il concedente ricava dalla vendita o da altra collocazione del bene (ad esempio un nuovo contratto di leasing a terzi) una somma superiore al credito residuo in linea capitale, deve versare alla curatela la differenza. Il credito residuo in linea capitale viene determinato secondo il rinvio all’art. 97, comma 12, primo periodo CCII, che fissa le modalità di calcolo dell’importo dovuto.
Per le somme già riscosse dal concedente prima dell’apertura della liquidazione giudiziale (canoni già pagati dall’utilizzatore), si applica l’art. 166, comma 3, lett. a) CCII: tali pagamenti, se effettuati nei termini ordinari e senza esenzione dalla revocatoria, restano acquisiti al concedente, ma non godono della protezione dei pagamenti in esecuzione del piano attestato o di accordi di ristrutturazione.
Il diritto del concedente all’insinuazione al passivo
Il comma 2 regola il caso speculare, in cui dalla ricollocazione del bene il concedente ricavi meno di quanto vantato come credito al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale. In questa ipotesi, il concedente ha diritto di insinuarsi allo stato passivo per la differenza, ossia per il saldo negativo tra credito totale e ricavato della nuova allocazione. La stima del valore di mercato del bene è effettuata da un esperto nominato dal giudice delegato, garantendo così imparzialità nella determinazione del quantum insinuabile.
Questa disciplina bilancia gli interessi contrapposti: il concedente non è costretto ad assorbire integralmente le perdite derivanti dall’insolvenza dell’utilizzatore, potendo recuperare in concorso con gli altri creditori la parte del proprio credito non coperta dal valore del bene; allo stesso tempo, la massa beneficia dell’eventuale eccedenza del ricavato rispetto al credito residuo.
Ipotesi B: liquidazione giudiziale del concedente
Il comma 3 disciplina la situazione inversa: l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società autorizzata alla concessione di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria (la società di leasing). In questa ipotesi, a differenza di quanto accade per l’utilizzatore, il contratto prosegue automaticamente. L’utilizzatore conserva integralmente la propria posizione contrattuale, inclusa la facoltà di acquistare la proprietà del bene al termine del contratto previo pagamento dei canoni residui e del prezzo pattuito per l’opzione finale di acquisto.
La ratio di questa previsione è chiara: l’utilizzatore ha un interesse legittimo alla disponibilità continuativa del bene, spesso indispensabile per la propria attività imprenditoriale o professionale, e il fatto che il finanziatore sia insolvente non deve privarlo di un bene che sta regolarmente pagando. Il portafoglio crediti della società di leasing in liquidazione giudiziale, costituito dai canoni futuri e dall’eventuale prezzo di opzione, è trattato come un attivo della procedura da liquidare, tipicamente attraverso la cessione in blocco dei contratti a un’altra società di leasing subentrante.
Rilevanza pratica
L’art. 177 CCII offre agli operatori del settore bancario e finanziario, nonché alle imprese utilizzatrici, un quadro di riferimento certo per la gestione delle situazioni di crisi. La chiarezza della norma riduce il contenzioso e favorisce la definizione stragiudiziale delle posizioni, potendo le parti quantificare ex ante il valore economico delle diverse opzioni disponibili.
Domande frequenti
Se il curatore dell’utilizzatore scioglie il contratto di leasing, cosa deve fare il concedente?
Deve restituire alla curatela l’eventuale eccedenza del ricavato dalla ricollocazione del bene rispetto al credito residuo in linea capitale; per il deficit può insinuarsi al passivo.
Come viene determinato il valore del bene per il calcolo del saldo da versare o da insinuare al passivo?
Il giudice delegato dispone una stima del valore di mercato del bene per determinare la differenza tra il credito vantato dal concedente e il ricavato della nuova allocazione.
Cosa succede al contratto di leasing se va in liquidazione giudiziale la società di leasing (concedente)?
Il contratto prosegue automaticamente. L’utilizzatore continua a pagare i canoni e conserva la facoltà di acquistare il bene alla scadenza al prezzo pattuito.
L’art. 177 CCII si applica sia al leasing di godimento sia al leasing traslativo?
Sì, la norma si applica alla locazione finanziaria in generale, senza distinguere tra le due tipologie, superando le distinzioni elaborate dalla giurisprudenza pre-CCII.