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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 180 CCII – Restituzione di cose non pagate

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

In sintesi

  • L’art. 180 CCII attribuisce al venditore di cose mobili la facoltà di riprendere il possesso della merce spedita ma non ancora consegnata al compratore insolvente.
  • Il diritto di restituzione (stoppage in transitu) è subordinato a tre condizioni cumulative: la cosa non sia ancora a disposizione del compratore nel luogo di destinazione, non siano maturati diritti di terzi sulla medesima, il venditore restituisca gli acconti e sopporti le spese.
  • In alternativa, il venditore può scegliere di far valere il credito per il prezzo nel passivo concorsuale, rinunciando alla ripresa del possesso.
  • Il curatore ha la facoltà di neutralizzare il recesso del venditore pagando integralmente il prezzo e ricevendo la cosa.
  • La norma bilancia l’interesse del venditore alla tutela reale del bene con quello della massa a conservare beni utili alla liquidazione.
Origini e inquadramento

L’art. 180 del D.Lgs. 14/2019 riproduce nella sostanza l’art. 75 della legge fallimentare abrogata, adeguando il lessico al nuovo sistema (la «liquidazione giudiziale» sostituisce il «fallimento»). La disposizione codifica l’istituto noto nella tradizione anglosassone come stoppage in transitu, già presente nell’ordinamento italiano sin dal codice di commercio del 1882, e recepisce il principio secondo cui la spedizione non equivale a consegna a fini della tutela del venditore non pagato.

Il fondamento sistematico risiede nella necessità di contemperare due interessi contrapposti: da un lato il venditore che ha trasferito la proprietà della cosa (ai sensi degli artt. 1376 e 1470 c.c. l’effetto traslativo è consensuale) ma non ha ancora incassato il prezzo; dall’altro la massa dei creditori che potrebbe trarre vantaggio dall’acquisizione del bene al patrimonio liquidabile. Il CCII risolve il conflitto attribuendo al venditore un diritto di ripresa condizionato, bilanciato dalla facoltà del curatore di «salvare» il contratto pagando integralmente.

Le condizioni per la ripresa del possesso

La norma elenca in modo tassativo i presupposti che devono concorrere affinché il venditore possa esercitare il diritto di ripresa:

1. La cosa mobile deve essere già spedita. La spedizione è il momento in cui la cosa fuoriesce dalla disponibilità del venditore ed è affidata al vettore o allo spedizioniere per il trasporto al compratore. Prima della spedizione, il venditore conserva il possesso fisico e non ha bisogno di alcuna norma speciale per recuperare la cosa; dopo la consegna al luogo di destinazione, il diritto si estingue.

2. La cosa non deve essere ancora a disposizione del compratore nel luogo di destinazione. Il termine «a disposizione» è più ampio della consegna materiale: se la cosa è pervenuta nel magazzino del compratore, o è stata retirata dal suo incaricato, o è depositata in un luogo nella sua disponibilità giuridica, il diritto di ripresa cessa. Permane invece se la merce si trova ancora presso il vettore o in un deposito intermedio.

3. Nessun terzo deve aver acquistato diritti sulla cosa. Si pensi al caso in cui il compratore abbia ceduto il documento di trasporto (polizza di carico, lettera di vettura girataria) a un terzo di buona fede: in tal caso prevalgono le regole di circolazione dei titoli rappresentativi e il venditore perde il diritto di ripresa. Analogamente, un pegno costituito dal compratore a favore di una banca sul documento di trasporto esclude il rimedio.

4. Il venditore deve restituire gli acconti ricevuti e sopportare le spese. Il diritto di ripresa non è a costo zero: il venditore deve rimborsare le somme già pagate dal compratore (acconti sul prezzo) e farsi carico delle spese di trasporto già maturate. Si tratta di una condizione di equità che impedisce arricchimenti ingiustificati a danno della massa.

Le alternative del venditore

L’art. 180 CCII riconosce al venditore tre opzioni, tra cui scegliere in ragione della propria convenienza economica:

a) Riprendere il possesso, restituendo acconti e sopportando le spese: il venditore recupera la cosa e può rivenderla altrove, ma perde il rapporto contrattuale con il compratore insolvente.

b) Dar corso al contratto e insinuarsi al passivo per il prezzo: il venditore rinuncia alla ripresa, lascia proseguire il trasporto, e ammette il credito per il prezzo nel passivo concorsuale. Questa scelta conviene quando il valore della merce è inferiore al credito per il prezzo o quando le spese di recupero renderebbero antieconomica la ripresa.

c) Attendere che il curatore eserciti la propria facoltà: il curatore può, pagando il prezzo integrale, «riscattare» la cosa e impedire la ripresa del venditore. In tal caso si configura un subentro nel contratto di vendita, con le conseguenze di cui all’art. 172 CCII.

La facoltà del curatore

Il curatore ha un interesse a conservare la cosa quando questa sia necessaria alla continuazione dell’attività d'impresa in esercizio provvisorio (art. 211 CCII) o quando il suo valore di mercato risulti superiore al prezzo contrattuale, con beneficio per la massa. In tal caso la scelta del curatore di pagare integralmente il prezzo produce un effetto di subentro nel contratto: il credito viene soddisfatto in prededuzione nella misura del prezzo, e la cosa entra a far parte dell’attivo da liquidare.

Coordinamento con la disciplina civilistica

L’art. 180 CCII si affianca alla disciplina codicistica del contratto di vendita (artt. 1470 e ss. c.c.) e, in particolare, alla tutela del venditore non pagato (art. 1523 c.c. per la vendita con riserva della proprietà, art. 1526 c.c. per la risoluzione). Va ricordato che l’effetto traslativo consensuale ex art. 1376 c.c. fa sì che la proprietà del bene sia già passata al compratore al momento del contratto: il diritto di ripresa non è quindi un recupero della proprietà, bensì un recupero del possesso che si traduce nella possibilità di rivalersi sulla cosa a preferenza degli altri creditori. In dottrina si discute se la ripresa configuri una sorta di privilegio di fatto o un diritto soggettivo autonomo di natura restitutoria.

Profili pratici

Nella prassi, il venditore che intende esercitare il diritto di ripresa deve agire con tempestività, contattando il vettore o lo spedizioniere per bloccare la consegna e notificando la propria intenzione al curatore. È opportuno che tale comunicazione sia inviata con modalità tracciabili (raccomandata, PEC) e che il venditore verifichi preventivamente l’assenza di diritti di terzi sui documenti di trasporto. Il mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 180, in particolare la restituzione degli acconti, non priva il venditore del diritto in senso assoluto, ma ne condiziona l’esercizio effettivo.

Domande frequenti

Il venditore può sempre riprendere la merce spedita se il compratore fallisce?

No: occorre che la merce non sia ancora a disposizione del compratore, che nessun terzo abbia diritti su di essa e che il venditore restituisca gli acconti.

Cosa accade agli acconti già versati dal compratore se il venditore riprende la merce?

Il venditore è obbligato a restituirli integralmente: la ripresa del possesso non consente di trattenere somme già incassate a titolo di acconto sul prezzo.

Il curatore può impedire al venditore di riprendere la merce?

Sì: il curatore può neutralizzare il diritto di ripresa pagando integralmente il prezzo contrattuale e ricevendo la cosa nell’attivo della liquidazione.

Cosa succede se un terzo ha già acquistato diritti sul documento di trasporto?

Il diritto di ripresa del venditore si estingue: prevalgono i diritti del terzo acquirente in buona fede del titolo rappresentativo della merce.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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