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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 211 CCII – Esercizio dell’impresa del debitore

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, […] purchè la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.

3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata.

4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio.

5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell’attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio.

7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

8. Durante l’esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera a).

9. Al momento della cessazione dell’esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.

10. Il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.

In sintesi

In sintesi

  • L’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione automatica dell’attività: l’esercizio prosegue se ne ricorrono i presupposti.
  • L’autorizzazione è data dal tribunale con la sentenza dichiarativa o, in seguito, dal giudice delegato su proposta del curatore e parere favorevole del comitato.
  • La prosecuzione è ammessa solo se non pregiudica i creditori e può essere limitata a singoli rami, con durata predeterminata.
  • Il comitato dei creditori è convocato almeno ogni tre mesi; se ritiene non opportuno proseguire, il giudice delegato ordina la cessazione.
  • I crediti sorti durante l’esercizio sono in prededuzione e i contratti pendenti proseguono salvo diversa scelta del curatore.
  • Il curatore autorizzato all’esercizio non può partecipare a gare per appalti e concessioni pubbliche.
Funzione e ratio della norma

L’articolo 211 CCII regola l’esercizio dell’impresa del debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, sostituendo il previgente esercizio provvisorio dell’art. 104 l.fall. La disposizione esprime un cambio di paradigma: la liquidazione non è più sinonimo di immediato spegnimento dell’attività, ma può conservare il valore d'avviamento quando ciò massimizza il soddisfacimento dei creditori. La continuazione dell’attività è funzionale alla migliore liquidazione dell’attivo, in particolare quando il complesso aziendale «in esercizio» vale più della somma dei singoli cespiti smontati.

Presupposti e modalità di autorizzazione

Sono previsti due binari. Il primo è quello della cosiddetta autorizzazione contestuale: con la stessa sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale il tribunale può autorizzare il curatore a proseguire l’esercizio, anche limitatamente a specifici rami, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. Il presupposto è dunque negativo (assenza di danno) e impone una valutazione prognostica fondata sulle informazioni acquisite nella fase pre-liquidatoria. Il secondo binario è successivo: il giudice delegato, su proposta del curatore e con parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza con decreto motivato l’esercizio, fissandone la durata. La duplicità delle modalità consente sia interventi di urgenza, sia decisioni più ponderate dopo l’insediamento degli organi.

Vigilanza, rendiconto e cessazione

Durante l’esercizio il curatore convoca almeno trimestralmente il comitato dei creditori, sia per informarlo sull’andamento della gestione, sia per acquisirne il parere sull’opportunità della prosecuzione. Se il comitato esprime parere contrario, il giudice delegato ordina la cessazione: si tratta di una valutazione vincolata, espressione del ruolo centrale del ceto creditorio nella gestione dell’attivo. Il curatore deposita un rendiconto semestrale e comunque alla conclusione del periodo, e informa senza indugio gli organi di sopravvenienze rilevanti (perdita di commesse, inasprimento dei costi, contenzioso significativo). Il tribunale, infine, conserva un potere autonomo di cessazione in qualsiasi momento, con decreto in camera di consiglio non reclamabile, sentiti curatore e comitato: una valvola di sicurezza per i casi in cui l’esercizio si riveli antieconomico.

Rapporti pendenti e prededuzione

Durante l’esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o sciogliersi: si tratta di una deroga rispetto alla regola generale dell’art. 172 CCII, che prevede invece la sospensione automatica. La prosecuzione automatica si giustifica con l’esigenza di non interrompere la catena di approvvigionamenti e clienti durante la continuità. È fatto salvo il regime speciale dei contratti pubblici di cui all’art. 110, comma 3, del d.lgs. 50/2016 (oggi trasposto nel nuovo codice dei contratti pubblici). I crediti sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’art. 221, comma 1, lett. a) CCII: la regola incentiva i terzi a continuare a contrattare con la procedura, ma impone al curatore una rigorosa selezione delle obbligazioni assunte, perché ogni nuovo debito riduce l’attivo distribuibile ai chirografari.

Profili pratici e divieto di partecipazione a gare

Sul piano operativo, l’esercizio richiede al curatore competenze gestionali aziendali: budget di tesoreria, monitoraggio dei margini, contenimento dei costi fissi. È prassi affiancare al curatore consulenti industriali e, ove l’impresa abbia dimensioni significative, un management ad interim. Si pensi alla società Alfa s.r.l., produttrice di componentistica, dichiarata in liquidazione giudiziale: il tribunale autorizza l’esercizio del solo ramo «motorizzazioni» perché ha commesse fino a sei mesi e margine positivo, mentre dispone l’immediato arresto del ramo «elettronica» in perdita. Al termine del periodo (o in caso di cessazione anticipata) si applicano le disposizioni della Sez. V del Capo I del Titolo V su scioglimento dei rapporti pendenti. Il comma 10 introduce un divieto rilevante: il curatore autorizzato all’esercizio non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni o appalti pubblici, né essere subappaltatore. La regola previene conflitti di interesse e tutela la par condicio nelle gare, evitando che la procedura concorsuale acquisisca vantaggi competitivi impropri grazie alla prededuzione e all’assenza di rischio d'impresa.

Domande frequenti

L’apertura della liquidazione giudiziale comporta sempre la chiusura dell’impresa?

No. L’art. 211 CCII consente la prosecuzione dell’attività se autorizzata dal tribunale o dal giudice delegato, anche per singoli rami, purché non sia pregiudizievole per i creditori e ne ricorrano le condizioni di convenienza.

Chi decide se l’esercizio dell’impresa in liquidazione giudiziale può continuare?

Inizialmente il tribunale con la sentenza dichiarativa; successivamente il giudice delegato, su proposta del curatore e parere favorevole del comitato dei creditori. Il comitato è poi consultato almeno ogni tre mesi sull’opportunità di proseguire.

I crediti sorti durante l’esercizio dell’impresa sono pagati prima degli altri?

Sì, sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell’art. 221, comma 1, lett. a) CCII. Questo regime incentiva fornitori e controparti a continuare a contrattare con la procedura durante la prosecuzione dell’attività.

Il curatore che gestisce l’esercizio può partecipare ad appalti pubblici?

No. Il comma 10 dell’art. 211 CCII vieta espressamente al curatore autorizzato all’esercizio di partecipare a gare per concessioni e appalti pubblici e di essere affidatario di subappalti, per evitare conflitti di interesse.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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