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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 183 CCII – Conto corrente, mandato, commissione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.

2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.

3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l’attività compiuta dopo l’apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.

In sintesi

  • L’art. 183 CCII stabilisce lo scioglimento automatico dei contratti di conto corrente (anche bancario) e di commissione all’apertura della liquidazione giudiziale di una delle parti.
  • Il contratto di mandato si scioglie automaticamente solo nell’ipotesi in cui sia la parte nella veste di mandatario a essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
  • Se il curatore del mandante insolvente sceglie di subentrare, il credito del mandatario per l’attività svolta dopo l’apertura è soddisfatto in prededuzione.
  • Le norme si collocano nel sistema degli effetti della procedura sui rapporti pendenti e derogano alla disciplina generale del mandato ex art. 1722 c.c.
  • La ratio è preservare la fiducia che caratterizza tali contratti e la certezza delle posizioni giuridiche nella procedura concorsuale.
Struttura della norma e inquadramento sistematico

L’art. 183 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) riunisce in un’unica disposizione la disciplina concorsuale di tre tipologie contrattuali, il conto corrente, il mandato e la commissione, che accomunano la nota del rapporto fiduciario o della gestione di affari altrui. La norma riprende l’art. 78 della legge fallimentare abrogata, adeguando il lessico al CCII. Si colloca nella Sezione V del Capo I del Titolo V, dedicata agli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti.

La disciplina si articola in tre commi che operano su piani distinti: il primo comma riguarda il conto corrente e la commissione, con scioglimento bilaterale; il secondo comma riguarda il mandato, con scioglimento asimmetrico limitato all’ipotesi in cui sia il mandatario a essere insolvente; il terzo comma prevede una regola speciale di prededuzione per il credito del mandatario quando sia invece il mandante a essere sottoposto a procedura e il curatore scelga di subentrare.

Conto corrente e commissione: scioglimento bilaterale

Il comma 1 stabilisce che i contratti di conto corrente (sia nella forma ordinaria ex art. 1823 c.c., sia nella forma bancaria ex art. 1852 c.c.) e di commissione (art. 1731 c.c.) si sciolgono per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, indipendentemente da chi sia il soggetto insolvente.

Il conto corrente ordinario è il contratto con cui le parti, avendo tra loro frequenti rapporti d'affari, pattuiscono che i crediti reciproci siano annotati in conto e che divengano esigibili solo al momento della chiusura del conto, salvo diversa pattuizione. La natura continuativa e la struttura compensativa di tale contratto lo rendono incompatibile con la procedura concorsuale: il meccanismo di annotazione e compensazione delle rimesse pregiudicherebbe sia la par condicio creditorum (una parte potrebbe compensare rimesse anteriori al periodo sospetto) sia la certezza del passivo. Lo scioglimento automatico blocca il conto alla data di apertura e cristallizza il saldo.

Il contratto di commissione è il mandato con il quale il commissionario si obbliga ad acquistare o vendere beni per conto del committente ma in nome proprio (art. 1731 c.c.). Lo scioglimento automatico è giustificato dall’elemento fiduciario e dalla circostanza che il commissionario agisce in nome proprio: la prosecuzione del contratto esporrebbe la curatela a obbligazioni assunte dal commissionario verso terzi, con incertezza sulle responsabilità patrimoniali.

Il mandato: scioglimento asimmetrico

Il comma 2 introduce una regola asimmetrica per il contratto di mandato: lo scioglimento automatico si verifica solo nell’ipotesi in cui sia sottoposto a liquidazione giudiziale il mandatario. La ragione è che il mandatario agisce in nome e per conto del mandante (art. 1703 c.c.) e la sua insolvenza, con il conseguente spossessamento e la nomina del curatore, rende impossibile la prosecuzione dell’attività gestoria che è oggetto del contratto.

Quando invece è il mandante a essere insolvente, il contratto non si scioglie automaticamente: si applicano le regole generali dei rapporti pendenti (art. 172 CCII) e il curatore del mandante può scegliere tra il subentro e lo scioglimento. Questa scelta è disciplinata dal comma 3, che prevede una regola speciale di prededuzione a tutela del mandatario che continui ad agire dopo l’apertura della procedura.

Il regime asimmetrico riflette la struttura del contratto di mandato: la fiducia e la capacità gestoria sono qualità personali del mandatario, non del mandante. L’insolvenza del mandatario le sopprime; l’insolvenza del mandante non impedisce in astratto la prosecuzione dell’attività gestoria, che può essere utile alla stessa curatela.

La prededuzione del credito del mandatario

Il comma 3 stabilisce che, se il curatore della liquidazione giudiziale del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l’attività svolta dopo l’apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione. La prededuzione è il regime di priorità massima nel soddisfacimento dei crediti concorsuali, previsto dall’art. 6, comma 1, n. 1, CCII per i «crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali».

La ratio è identica a quella dell’art. 179, comma 1, CCII: il mandatario che continua a svolgere la propria attività su incarico del curatore, acquistando, vendendo, riscuotendo crediti, stipulando contratti in nome del mandante, deve essere tutelato dal rischio di non essere pagato per le prestazioni rese nell’interesse della massa. Il mandatario, in questo scenario, diviene un collaboratore funzionale della procedura concorsuale.

Va precisato che la prededuzione riguarda il compenso per l’attività svolta dopo l’apertura della procedura, non i crediti preesistenti del mandatario (ad esempio commissioni maturate prima dell’apertura), che seguono il regime concorsuale ordinario e devono essere insinuati al passivo.

Coordinamento con la disciplina bancaria

Per il conto corrente bancario, lo scioglimento automatico ex art. 183 CCII si interseca con le norme del TUB (D.Lgs. 385/1993) e con la disciplina della revocatoria delle rimesse bancarie (art. 166 CCII). In particolare, la cristallizzazione del saldo alla data di apertura della procedura è il presupposto per l’eventuale azione revocatoria delle rimesse affluite nel periodo sospetto, nei limiti e con le condizioni previsti dall’art. 166 CCII. La banca, a sua volta, può opporre in compensazione i crediti vantati verso il correntista insolvente nei limiti dell’art. 155 CCII, che regola la compensazione in sede concorsuale.

Profili pratici

Nella prassi, il curatore che si trovi a gestire una procedura con conti correnti aperti deve immediatamente comunicare agli istituti bancari l’avvenuta apertura della liquidazione giudiziale, richiedendo la chiusura dei conti e la comunicazione del saldo alla data di apertura. Per i contratti di mandato pendenti, in particolare mandati ad incassare o mandati per la gestione di patrimoni, il curatore deve valutare con tempestività se subentrare (con conseguente prededuzione dei compensi futuri del mandatario) o sciogliersi (con eventuale azione risarcitoria del mandatario da insinuare al passivo). La decisione deve essere comunicata al mandatario con le modalità prescritte dall’art. 172 CCII e nel termine fissato dal giudice delegato.

Domande frequenti

Il conto corrente bancario si scioglie automaticamente all’apertura della liquidazione giudiziale?

Sì: l’art. 183, comma 1, CCII prevede lo scioglimento automatico di tutti i contratti di conto corrente, incluso quello bancario, indipendentemente da quale parte sia insolvente.

Se il mandante è insolvente, il mandatario può continuare a svolgere la propria attività?

Sì, se il curatore del mandante subentra nel contratto ex art. 172 CCII; in tal caso il compenso per l’attività svolta dopo l’apertura è soddisfatto in prededuzione.

In quali casi il contratto di mandato si scioglie automaticamente?

Solo quando il mandatario è sottoposto a liquidazione giudiziale; se è insolvente il mandante, il curatore ha facoltà di scegliere tra subentro e scioglimento.

La commissione si scioglie solo se fallisce il commissionario o anche se fallisce il committente?

Si scioglie in entrambi i casi: l’art. 183, comma 1, CCII prevede lo scioglimento automatico della commissione all’apertura della procedura «nei confronti di una delle parti».

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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