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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 179 CCII – Contratti ad esecuzione continuata o periodica

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

2. Il creditore può chiedere l’ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.

In sintesi

  • L’art. 179 CCII disciplina la sorte dei contratti ad esecuzione continuata o periodica quando il curatore sceglie di subentrare nel rapporto dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.
  • Le prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura devono essere pagate integralmente dal curatore, con soddisfazione in prededuzione rispetto alla massa.
  • Le prestazioni anteriori all’apertura restano crediti chirografari da ammettere al passivo fallimentare nelle forme ordinarie.
  • La norma recepisce il principio per cui l’interesse della massa dei creditori non può pregiudicare il contraente in bonis che continua ad adempiere dopo la procedura.
  • Il meccanismo è speculare all’art. 172 CCII sulla sospensione e alla facoltà di scioglimento ex art. 173 CCII.
Inquadramento sistematico

L’art. 179 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza, di seguito CCII), inserito nella Sezione V del Capo I del Titolo V, disciplina gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sui contratti ad esecuzione continuata o periodica nei quali il curatore decida di subentrare. La disposizione si colloca nell’alveo degli artt. 172 e seguenti CCII, che regolano in via generale i rapporti giuridici pendenti, e riprende nella sostanza l’art. 74 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), oggi abrogata ai sensi dell’art. 389 CCII a far data dal 15 luglio 2022.

Il CCII, nell’ottica di razionalizzare il sistema concorsuale e di recepire la Direttiva UE 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency), ha confermato l’impostazione tradizionale: la procedura non si sostituisce automaticamente al debitore in tutti i contratti, ma il curatore è titolare di una facoltà di scelta, subentrare o sciogliersi, la cui esplicazione è governata dall’art. 172 CCII. L’art. 179 si occupa dello scenario in cui la scelta sia nel senso del subentro e il rapporto abbia carattere continuativo o periodico.

Ambito di applicazione

La categoria dei contratti ad esecuzione continuata o periodica comprende tutti quei rapporti in cui la prestazione non si esaurisce in un unico atto ma si protrae nel tempo: contratti di somministrazione, contratti di locazione (ove non già regolati da norme speciali), contratti di manutenzione, contratti di servizi informatici o di outsourcing, contratti di appalto con prestazioni frazionate. Rileva, a tal fine, non la qualificazione formale del contratto bensì la struttura concreta della prestazione.

Occorre distinguere questa fattispecie dai contratti ad esecuzione istantanea con pagamento differito, per i quali l’art. 179 non trova applicazione diretta. Nei contratti ad esecuzione continuata la scelta del curatore di subentrare implica che tutte le prestazioni future, quelle, cioè, che maturano dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, divengono obbligazioni della massa, esigibili in prededuzione ai sensi dell’art. 6, comma 1, n. 1, CCII.

Il regime delle prestazioni post-apertura

Il comma 1 dell’art. 179 CCII stabilisce che il curatore, in caso di subentro, è tenuto a pagare integralmente il prezzo delle consegne effettuate e dei servizi resi dopo l’apertura della procedura. Il termine «integralmente» è dirimente: non trova spazio alcuna falcidia concorsuale. Il corrispettivo è dovuto per l’intero, nella misura contrattualmente pattuita, salvo che le parti abbiano concordato modifiche nell’ambito del contratto stesso.

La ratio è evidente: il contraente in bonis che continua a eseguire la propria prestazione, fidando nella decisione del curatore di subentrare, non può essere pregiudicato da una riduzione pro quota tipica dei crediti concorsuali anteriori. Diversamente, nessun fornitore sarebbe disposto a proseguire il rapporto, con danno per la stessa liquidazione.

Il pagamento delle prestazioni post-apertura avviene in prededuzione, vale a dire con preferenza rispetto ai crediti concorsuali ordinari e, secondo l’orientamento prevalente della dottrina, anche prima dei crediti privilegiati nella misura necessaria a soddisfare il debito verso il contraente in bonis.

Il regime delle prestazioni ante-apertura

Il comma 2 disciplina la sorte opposta: le consegne e i servizi erogati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale danno luogo a un credito ordinario che il contraente può far valere nel passivo concorsuale mediante domanda di ammissione ai sensi degli artt. 201 e seguenti CCII. Il curatore non è tenuto a pagare integralmente tale porzione, che segue pertanto il regime del riparto.

Il discrimine temporale è l’apertura della procedura, identificata con la pubblicazione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese ex art. 49 CCII, e non la data di notifica al contraente. Ciò significa che il venditore o il prestatore di servizi che ha eseguito la propria obbligazione prima di tale momento, anche se ignaro della pendenza del procedimento, deve insinuarsi al passivo per recuperare il corrispettivo.

Coordinamento con le altre norme sui rapporti pendenti

L’art. 179 va letto in combinato con l’art. 172 CCII, che attribuisce al curatore la facoltà di scegliere tra subentro e scioglimento, e con l’art. 173, che disciplina il diritto del contraente in bonis di mettere in mora il curatore affinché eserciti tale scelta entro il termine fissato dal giudice delegato. In caso di scioglimento, il contraente può azionare il credito risarcitorio nel passivo, ex art. 172, comma 4, CCII.

Nel caso specifico dei contratti di somministrazione, tipologia principale di contratto ad esecuzione continuata, l’art. 179 si applica quale lex specialis rispetto alla disciplina codicistica degli artt. 1559 e seguenti c.c., prevalendo sulle ordinarie regole di inadempimento. Analogamente, per i contratti di appalto continuativo, la norma si affianca all’art. 189 CCII, che regola il subentro nei contratti di appalto in generale.

Profili pratici

Nella pratica concorsuale, il curatore che intende subentrare in un contratto di somministrazione di energia, di servizi di pulizia o di assistenza tecnica deve tempestivamente comunicare tale decisione al contraente, possibilmente nei modi prescritti dall’art. 172 CCII, e provvedere a iscrivere i relativi debiti come prededucibili nel rendiconto periodico. L’omessa comunicazione tempestiva può esporre la curatela a responsabilità per i maggiori danni subiti dal contraente in bonis che, confidando nella prosecuzione del rapporto, abbia continuato ad adempiere senza ricevere pagamento.

Il Tribunale che gestisce la procedura può autorizzare il curatore, in sede di autorizzazione generica o specifica, a sospendere temporaneamente le prestazioni nelle more della decisione di subentro o scioglimento. Tuttavia, tale sospensione non può protrarsi oltre il termine concesso ex art. 173 CCII, pena la decadenza dalla facoltà di subentro.

Domande frequenti

Cosa succede ai pagamenti per servizi resi prima dell’apertura della liquidazione giudiziale?

Diventano crediti concorsuali da insinuare al passivo nelle forme ordinarie, senza pagamento integrale immediato da parte del curatore.

Il curatore può pagare solo in parte le prestazioni eseguite dopo l’apertura della procedura?

No: l’art. 179, comma 1, CCII impone il pagamento integrale del prezzo per consegne e servizi eseguiti dopo l’apertura, in prededuzione.

Quali contratti rientrano nell’art. 179 CCII?

Somministrazione, manutenzione, outsourcing, appalti con prestazioni frazionate e ogni contratto in cui la prestazione si protrae nel tempo in modo continuato o periodico.

Il fornitore che non sa della liquidazione giudiziale e continua a consegnare è tutelato?

Sì: le prestazioni post-apertura sono prededucibili; quelle ante-apertura vanno insinuate al passivo indipendentemente dalla conoscenza della procedura.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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