Art. 49 CCII – Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell’articolo 121, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall’articolo 47, comma 4 e dall’articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.
3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore; c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39; d) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione; f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.
4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell’articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
5. Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
In sintesi
Funzione e collocazione sistematica
L’art. 49 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) disciplina la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, che costituisce il provvedimento con cui il tribunale avvia la procedura concorsuale liquidatoria principale del Codice della Crisi. La liquidazione giudiziale è la procedura che ha sostituito il «fallimento» previsto dalla legge fallimentare del 1942 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), abrogata dall’art. 389 CCII con effetto dal 15 luglio 2022: il mutamento terminologico, voluto dal legislatore del CCII, mira a eliminare la connotazione negativa e stigmatizzante del termine «fallimento», in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023.
L’art. 49 si colloca al termine del procedimento unitario disciplinato dagli artt. 40 e seguenti CCII: la liquidazione giudiziale interviene quando le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi non abbiano avuto esito positivo (o non siano state proposte) e il debitore si trovi in stato di insolvenza accertato ai sensi dell’art. 121 CCII.
I presupposti della liquidazione giudiziale
Il comma 1 individua due requisiti cumulativi per l’apertura della liquidazione giudiziale: il previo esaurimento (o la mancanza) di domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi, e l’accertamento dei presupposti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 121 CCII. Quest'ultimo distingue il presupposto soggettivo, la qualità di imprenditore commerciale non minore o non agricolo, dal presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza, definito dall’art. 2, comma 1, lett. b), CCII come l’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il comma 2 elenca le fattispecie che legittimano la dichiarazione di apertura senza che vi siano state domande di accesso a strumenti di regolazione: scadenza inutile o revoca del termine concordatario, mancato deposito delle spese di procedura, ipotesi dell’art. 47, comma 4 (mancata apertura del concordato), mancata approvazione del concordato o mancata omologazione. Si tratta di un catalogo tassativo che garantisce la coerenza del sistema: la liquidazione giudiziale non può essere aperta per ragioni diverse da quelle espressamente previste.
Il contenuto della sentenza di apertura
Il comma 3 elenca con precisione quasi regolamentare il contenuto necessario della sentenza di apertura. Si tratta di un elenco tassativo che configura la sentenza come un provvedimento composito, avente al contempo natura dichiarativa (accertamento dello stato di insolvenza), costitutiva (apertura della procedura) e ordinatoria (organizzazione delle fasi successive).
In primo luogo, la sentenza nomina il giudice delegato e il curatore. La nomina del curatore, che è l’organo gestorio della procedura e che risponde civilmente e penalmente nell’esercizio delle proprie funzioni, deve tenere conto dei requisiti di professionalità e indipendenza previsti dall’art. 125 CCII. Il curatore può essere affiancato da uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici, in sostituzione del curatore stesso, previsione che consente di modulare la struttura organizzativa della procedura in ragione della sua complessità.
In secondo luogo, la sentenza ordina al debitore il deposito di un’ampia documentazione entro tre giorni: bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, libri sociali, dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, elenco dei creditori con indicazione dei domicili digitali. L’obbligo di formato digitale per i documenti tenuti a norma dell’art. 2215-bis c.c. (libri e scritture contabili informatici) riflette la progressiva digitalizzazione del diritto d'impresa. L’elenco dei creditori con domicili digitali è funzionale alle notifiche telematiche previste dal PCT e al sistema delle domande di insinuazione.
In terzo luogo, la sentenza fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo entro 120 giorni dal deposito della sentenza (o 150 giorni in caso di particolare complessità), assegnando ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima dell’udienza per la presentazione delle domande di insinuazione. La fissazione di un termine massimo di 120 giorni per l’udienza passivo, termine non previsto dalla legge fallimentare del 1942, testimonia la volontà del legislatore del CCII di accelerare le fasi iniziali della procedura, riducendo il periodo di incertezza per i creditori.
I poteri investigativi del curatore
La lettera f) del comma 3 introduce un catalogo articolato di poteri investigativi del curatore, autorizzati con la stessa sentenza di apertura. Il curatore è abilitato ad accedere: (i) alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; (ii) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro; (iii) all’elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche ex D.Lgs. 127/2015 (spesometro e trasmissioni dati IVA); (iv) alla documentazione contabile delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; (v) alle schede contabili dei fornitori e dei clienti.
Questi poteri investigativi, particolarmente incisivi rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare, sono funzionali alla ricostruzione dell’attività d'impresa, all’individuazione degli atti revocabili e alla formazione dell’attivo. L’accesso alle banche dati fiscali e finanziarie consente al curatore di disporre di un quadro completo dei flussi di cassa e dei rapporti patrimoniali del debitore, anche per periodi anteriori all’apertura della procedura, facilitando l’esercizio delle azioni revocatorie (artt. 163 e seguenti CCII) e il recupero di attivo disperso.
Gli effetti temporali della sentenza
Il comma 4 prevede un regime di efficacia temporale duale, speculare a quello dell’art. 48, comma 5, CCII. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.c. (deposito in cancelleria); gli effetti verso i terzi, fermo restando quanto disposto dagli artt. 163-171 CCII in materia di inefficacia degli atti e revocatoria, decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Il richiamo agli artt. 163-171 CCII, che disciplinano le azioni di inefficacia e revocatoria e i relativi periodi sospetti, chiarisce che il «privilegio» temporale riconosciuto ai terzi dalla data di iscrizione non pregiudica l’applicazione del regime revocatorio, che ha proprie regole di decorrenza collegate alla data di compimento degli atti impugnati.
La soglia minima di debiti
Il comma 5 fissa una soglia quantitativa minima per l’apertura della liquidazione giudiziale: il procedimento non può essere avviato se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultante dagli atti dell’istruttoria, è complessivamente inferiore a euro 30.000. La soglia è soggetta ad aggiornamento periodico con le modalità previste dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII (aggiornamento ISTAT). Questa previsione tutela i piccoli debitori dall’eccessiva onerosità della procedura liquidatoria e rispetta il principio di proporzionalità della risposta giuridica, già valorizzato dalla Direttiva (UE) 2019/1023 con riferimento alle procedure semplificate per le micro-imprese.
Domande frequenti
Cosa ha sostituito il «fallimento» nel sistema del CCII?
La liquidazione giudiziale, introdotta dal D.Lgs. 14/2019 (CCII) che ha abrogato la legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942) con effetto dal 15 luglio 2022 (art. 389 CCII).
Entro quanto tempo deve essere fissata l’udienza per lo stato passivo nella liquidazione giudiziale?
Entro 120 giorni dal deposito della sentenza (o 150 giorni in caso di particolare complessità della procedura), ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. d), CCII.
Può essere aperta la liquidazione giudiziale se i debiti accertati sono inferiori a 30.000 euro?
No. L’art. 49, comma 5, CCII esclude l’apertura della liquidazione giudiziale se i debiti scaduti e non pagati accertati nell’istruttoria sono complessivamente inferiori a euro 30.000.
Il curatore può accedere ai conti bancari e ai rapporti finanziari del debitore?
Sì. La sentenza di apertura autorizza il curatore ad accedere all’archivio dei rapporti finanziari e alla documentazione contabile delle banche relative ai rapporti con l’impresa debitrice, anche estinti (art. 49, comma 3, lett. f), CCII).