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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 51 CCII – Impugnazioni

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.

2. Il ricorso deve contenere: a) l’indicazione della corte di appello competente; b) le generalità dell’impugnante e del suo procuratore e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello; c) l’esposizione dei motivi su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni; d) l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

4. Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall’articolo 52. L’accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all’articolo 53.

5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è notificato a cura del reclamante al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

7. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito […] di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.

12. La sentenza è notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonchè iscritta al registro delle imprese a norma dell’articolo 45 a cura della cancelleria della corte d’appello.

13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

14. Il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo..

15. In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l’impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall’articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l’ente, al pagamento dell’ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 96 del codice di procedura civile e dall’articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

In sintesi

  • Reclamo in appello: le parti possono impugnare con reclamo, entro trenta giorni dalla notificazione, la sentenza del tribunale che omologa il concordato preventivo, il piano di ristrutturazione o gli accordi di ristrutturazione, ovvero che dichiara aperta la liquidazione giudiziale.
  • Legittimazione allargata: la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato, oltre che dalle parti formali del procedimento.
  • Effetto non sospensivo: il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza impugnata, salva la sospensione cautelare concessa ai sensi dell’art. 52 CCII.
  • Procedimento camerale accelerato: termini serrati (udienza entro 60 giorni, sentenza entro 30 giorni), con possibilità per la corte di assumere prove d'ufficio nel rispetto del contraddittorio.
  • Responsabilità del legale rappresentante: in caso di mala fede del rappresentante che ha conferito la procura, questi risponde in solido con la società delle spese dell’intero processo.
Ambito di applicazione e provvedimenti impugnabili

L’art. 51 CCII costituisce la norma cardine del sistema delle impugnazioni nel procedimento unitario disciplinato dal D.Lgs. 14/2019. Il campo di applicazione è ampio: il reclamo è esperibile avverso la sentenza del tribunale che, alternativamente, pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (introdotto dal D.Lgs. 83/2022 in recepimento della Dir. UE 2019/1023) o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché avverso la sentenza che dispone l'apertura della liquidazione giudiziale. Il testo va coordinato con l’art. 53 CCII, che disciplina gli effetti dell’eventuale revoca a seguito dell’accoglimento del reclamo.

Legittimazione attiva e termine per il reclamo

Il comma 1 distingue due categorie di legittimati. Le parti del procedimento possono sempre proporre reclamo entro trenta giorni dalla notificazione telematica della sentenza operata dall’ufficio di cancelleria. Trova inoltre applicazione l’art. 327, comma 1 c.p.c. (termine lungo di sei mesi per le parti non notificate), espressamente richiamato dal comma 3. Con riferimento alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione è estesa a qualunque interessato, categoria ampia che comprende creditori non costituiti, soci, garanti e in generale chiunque subisca un pregiudizio diretto dalla pronuncia. Per questi soggetti il termine decorre dalla iscrizione nel registro delle imprese.

Il reclamo si propone con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello, con contenuto formale tipizzato dal comma 2: indicazione della corte competente, generalità del ricorrente e domicilio eletto, esposizione analitica dei motivi di impugnazione con le relative conclusioni, indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L’inosservanza dei requisiti di forma può determinare l’inammissibilità del reclamo.

Procedimento dinanzi alla corte di appello

Il procedimento è caratterizzato da tempistiche accelerate, coerentemente con la natura concorsuale della materia. Il presidente della corte designa il relatore entro cinque giorni dal deposito del ricorso e fissa l’udienza di comparizione entro sessanta giorni. Il ricorso e il decreto di fissazione devono essere notificati a cura del reclamante al curatore o al commissario giudiziale e alle parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale, con un intervallo minimo di trenta giorni tra notificazione e udienza.

Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza, depositando una memoria difensiva contenente eccezioni in fatto e in diritto, indicazione dei mezzi istruttori e documenti. L’intervento di terzi interessati è ammesso entro lo stesso termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti (comma 9).

In udienza, il collegio può assumere d'ufficio tutti i mezzi di prova ritenuti necessari, eventualmente delegando un suo componente: il potere istruttorio officioso riflette la natura pubblicistica degli interessi sottesi alle procedure concorsuali. Esaurita la trattazione, la corte decide entro trenta giorni con sentenza notificata alle parti, comunicata al tribunale e iscritta nel registro delle imprese.

Effetto non sospensivo e rinvio all’art. 52

Il comma 4 sancisce il principio dell'immediata esecutività della sentenza impugnata: il reclamo non ne sospende l’efficacia. In caso di liquidazione giudiziale già aperta, la procedura prosegue con le operazioni di accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo. La sospensione è tuttavia ottenibile in via cautelare ai sensi dell’art. 52 CCII, a cui il comma 4 rinvia, a condizione che ricorrano «gravi e fondati motivi». Il comma 14 precisa che anche il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza d'appello, con un ulteriore richiamo all’art. 52 per il caso in cui la corte d'appello abbia rigettato il reclamo.

Responsabilità del legale rappresentante per mala fede

Il comma 15 introduce una fattispecie di responsabilità personale del legale rappresentante di società o enti, aggiuntiva rispetto alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.: quando il giudice accerta che il legale rappresentante ha conferito la procura in mala fede, questi è condannato in solido con la società al pagamento delle spese dell’intero processo. Se ricorrono i presupposti per il «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, l’obbligo solidale si estende anche a questo importo. La disposizione mira a scoraggiare l’utilizzo strumentale delle impugnazioni concorsuali da parte di organi societari in conflitto di interesse con i creditori o con gli altri stakeholder della procedura.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere proposto il reclamo avverso la sentenza del tribunale in materia concorsuale?

Trenta giorni dalla notificazione telematica della sentenza per le parti; per gli altri interessati il termine decorre dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 51, comma 3 CCII).

Il reclamo sospende l’apertura della liquidazione giudiziale?

No. L’art. 51, comma 4 CCII stabilisce che il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza; la sospensione può essere chiesta in via cautelare ai sensi dell’art. 52 CCII.

Quali soggetti possono impugnare la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale?

Le parti del procedimento e qualunque interessato, compresi creditori non costituiti e terzi che subiscano un pregiudizio diretto dalla pronuncia (art. 51, comma 1 CCII).

Cosa rischia il legale rappresentante di una società che propone impugnazione in mala fede?

Risponde in solido con la società delle spese dell’intero processo e, se ricorrono i presupposti, del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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