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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 53 CCII – Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, anche nell’ipotesi di omologazione del concordato restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell’apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 124.

2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.

3. Gli atti compiuti senza l’autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 98.

4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell’articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.

5. In caso di revoca dell’omologazione del concor- dato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti la corte d’appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e accertati i presupposti di cui all’articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3. Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l’articolo 51, comma 12. 5 bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d’appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest’ultimo il risarcimento del danno.

6. Nei casi previsti dai commi 1 e 5 , su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l’attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

In sintesi

  • Salvezza degli atti compiuti: in caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano validi ed efficaci gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, a tutela della certezza dei rapporti giuridici con i terzi.
  • Regime transitorio fino al giudicato: dalla pubblicazione della sentenza di revoca fino al passaggio in giudicato, l’amministrazione dei beni spetta al debitore sotto la vigilanza del curatore, con necessità di autorizzazione tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione.
  • Inefficacia degli atti non autorizzati e prededuzione: gli atti compiuti dal debitore senza autorizzazione sono inefficaci verso i terzi; i crediti sorti da atti autorizzati godono di prededuzione ex art. 98 CCII.
  • Obblighi informativi periodici: la corte di appello impone al debitore obblighi informativi sulla gestione economico-finanziaria sino al giudicato, con possibilità di decadenza dai poteri amministrativi in caso di violazione.
  • Revoca dell’omologazione del concordato o degli accordi: la corte d'appello, accertati i presupposti ex art. 121 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale, salva la possibilità di confermare l’omologazione del concordato in continuità se l’interesse generale prevale sul pregiudizio del reclamante.
Premessa e funzione della norma

L’art. 53 CCII regola le conseguenze dell’accoglimento del reclamo avverso i provvedimenti di omologazione o di apertura della liquidazione giudiziale, disciplinando una fase particolarmente delicata: quella intercorrente tra la sentenza di revoca e il suo passaggio in giudicato. La norma persegue una duplice finalità: garantire la certezza giuridica degli atti compiuti dagli organi concorsuali durante la procedura (a tutela dei terzi che con essi abbiano contrattato) e assicurare un regime di gestione ordinata dell’impresa nel periodo di transizione.

Salvezza degli atti degli organi della procedura

Il comma 1, primo periodo, sancisce il principio generale della salvezza degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (curatore, giudice delegato, comitato dei creditori) nel corso della liquidazione giudiziale poi revocata. Il termine «legalmente» implica che solo gli atti compiuti nel rispetto delle norme che li governano restano efficaci: atti compiuti in violazione di legge o senza le necessarie autorizzazioni non beneficiano della salvezza. La ratio è evidente: i terzi che abbiano acquistato beni dalla procedura o abbiano contratto con il curatore devono poter fare affidamento sulla stabilità di tali atti, indipendentemente dall’esito del giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa.

Gli organi della procedura rimangono in carica sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, con i compiti previsti dall’articolo in commento (essenzialmente sorveglianza sul debitore e gestione della fase transitoria). Le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 124 CCII, tenuto conto delle ragioni dell’apertura e della successiva revoca.

Regime della gestione transitoria fino al giudicato

Il comma 2 istituisce un regime di gestione vigilata: dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al giudicato, l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa tornano al debitore, ma sotto la vigilanza del curatore. Il debitore non riacquista pieni poteri: per gli atti di straordinaria amministrazione, tassativamente elencati dal comma 2 (mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di immobili, rilascio di garanzie, rinunce alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, accettazione di eredità e donazioni), è necessaria l'autorizzazione del tribunale, che la concede previa assunzione di sommarie informazioni e acquisizione del parere del curatore.

Il comma 3 stabilisce che gli atti compiuti dal debitore senza la prescritta autorizzazione sono inefficaci rispetto ai terzi: si tratta di un’inefficacia relativa, opponibile ai terzi ma non necessariamente al debitore. I crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti (ossia con autorizzazione) godono del privilegio della prededuzione ai sensi dell’art. 98 CCII, dovendo essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti concorsuali nell’eventualità in cui la revoca non passi in giudicato e si riapra la procedura.

Obblighi informativi e decadenza dai poteri amministrativi

Il comma 4 impone al debitore obblighi informativi periodici sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, stabiliti dalla corte di appello con la sentenza di revoca. Il debitore deve depositare presso il tribunale, con la periodicità stabilita dalla corte, una relazione sulla situazione patrimoniale; tale relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese, salvo che il tribunale, su istanza del debitore e con decreto non soggetto a reclamo, ne escluda in tutto o in parte la pubblicazione quando la divulgazione comporti pregiudizio evidente alla continuità aziendale. In caso di violazione degli obblighi informativi, il tribunale, su segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, può privare il debitore con decreto reclamabile ai sensi dell’art. 124 CCII della possibilità di compiere sia gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Revoca dell’omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione

Il comma 5 disciplina l’ipotesi di revoca dell’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione: la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all’art. 121 CCII su domanda dei soggetti legittimati proposta in primo grado, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale. Il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, prevede una significativa innovazione: nel caso di reclamo avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello può, su richiesta delle parti, confermare la sentenza di omologazione se l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale sul pregiudizio del reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno. Il comma 6 consente al debitore di chiedere la sospensione dei termini per le impugnazioni dello stato passivo e delle attività di liquidazione fino al giudicato della sentenza di revoca, ove ricorrano gravi e giustificati motivi.

Domande frequenti

Gli atti compiuti dal curatore durante la procedura restano validi se la liquidazione giudiziale viene revocata?

Sì. L’art. 53, comma 1 CCII salvaguarda gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, a tutela della certezza dei rapporti con i terzi che con essi abbiano contrattato.

Dopo la sentenza di revoca, il debitore può compiere liberamente atti di straordinaria amministrazione?

No. Fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, il debitore necessita dell’autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione elencati nell’art. 53, comma 2 CCII.

Cosa accade se il reclamo riguarda l’omologazione di un concordato preventivo in continuità?

Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto l’art. 53, comma 5-bis: la corte d'appello può confermare l’omologazione se l’interesse generale di creditori e lavoratori prevale, riconoscendo al reclamante il risarcimento del danno.

Cosa succede se il debitore viola gli obblighi informativi imposti dalla corte d'appello con la sentenza di revoca?

Il tribunale, su segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, può privare il debitore con decreto del potere di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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