Art. 55 CCII – Procedimento
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Nei casi previsti dall’articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l’audizione delle parti. Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.
2. Il giudice, nei casi di cui all’articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti avanti a sè, ove già non disposta ai sensi dell’articolo 41, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. In caso di misure richieste ai sensi dell’articolo 54, comma 2, terzo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell’articolo 54.
3. Nel caso previsto dall’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l’iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.
4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.
5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative.
6. I provvedimenti di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.
7. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.
In sintesi
Inquadramento sistematico
L’art. 55 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il procedimento per l’adozione delle misure cautelari e protettive richiamate dall’art. 54. La norma si colloca nella Sezione III del Capo IV del Titolo III e costituisce il pendant processuale delle disposizioni sostanziali in materia di misure di protezione del patrimonio del debitore durante le trattative di ristrutturazione. Il testo è stato oggetto di affinamenti attraverso i correttivi di cui al D.Lgs. 147/2020 e al D.Lgs. 83/2022, che hanno recepito le indicazioni della Direttiva UE 2019/1023 (Direttiva Insolvency) in tema di quadri di ristrutturazione preventiva.
La designazione del magistrato e il ruolo del giudice relatore
Il comma 1 attribuisce al presidente del tribunale, ovvero al presidente della sezione specializzata nelle imprese ove esistente, il potere di designare il magistrato relatore. Questa scelta garantisce la continuità della trattazione e la specializzazione tecnica, coerentemente con l’impianto del CCII che valorizza la funzione giurisdizionale attiva nella gestione della crisi. La disposizione che consente lo svolgimento delle udienze con sistemi di videoconferenza costituisce una codificazione di prassi accelerata dalla pandemia, ma ormai consolidata nell’ordinamento processuale civile (cfr. art. 127-bis c.p.c. introdotto dal D.Lgs. 149/2022).
Il procedimento sommario e i provvedimenti inaudita altera parte
Il comma 2 regola due binari procedimentali distinti. Nel primo, il giudice sente le parti e omette le formalità non essenziali al contraddittorio, compiendo gli atti istruttori indispensabili. Nel secondo, qualora la convocazione delle parti possa pregiudicare l’efficacia del provvedimento, il giudice procede con decreto motivato emesso inaudita altera parte, assumendo se necessario sommarie informazioni. La tecnica ricalca quella del procedimento cautelare uniforme ex art. 669-sexies c.p.c., di cui richiama espressamente il meccanismo di reclamo (art. 669-terdecies c.p.c.). Il decreto deve fissare l’udienza di comparizione assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica: si tratta di un termine perentorio la cui inosservanza determina la decadenza degli effetti del provvedimento. All’udienza il giudice rivaluta il provvedimento e può confermarlo, modificarlo o revocarlo con ordinanza, anch'essa reclamabile.
Il regime delle misure protettive «automatiche» e i termini di durata
Il comma 3 introduce un procedimento semplificato per le misure protettive che scattano automaticamente ai sensi dell’art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, per effetto della sola domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi. In tal caso il giudice non provvede d'urgenza su istanza, ma è chiamato a confermare o revocare le misure già operative entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il silenzio del giudice oltre tale termine non è neutro: gli effetti protettivi cessano automaticamente e la domanda può essere riproposta. Questo meccanismo, che potrebbe apparire rigido, persegue un duplice obiettivo: da un lato tutela il debitore che ha già attivato le protezioni, dall’altro assicura un controllo giurisdizionale rapido nell’interesse dei creditori. La durata massima delle misure è fissata in quattro mesi, ferma restando la possibilità di proroga nel rispetto dei limiti temporali dell’art. 8 CCII.
La proroga delle misure e le condizioni di accesso
Il comma 4 disciplina la proroga, rimessa all’iniziativa del debitore o di un creditore e subordinata all’acquisizione del parere del commissario giudiziale ove già nominato. Il tribunale può prorogare le misure, in tutto o in parte, a condizione che: (i) siano stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione; (ii) la proroga non arrechi ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate. Quest'ultima condizione richiama il principio di proporzionalità che permea l’intera Direttiva 2019/1023 e che impone di bilanciare la protezione del debitore con le ragioni dei creditori. I limiti temporali dell’art. 8 CCII costituiscono il tetto insuperabile anche in caso di proroghe successive.
La revoca o modifica delle misure
Il comma 5 regola l’ipotesi di revoca o modifica delle misure nel corso della procedura. L’iniziativa spetta: al debitore, al commissario giudiziale (in veste di tutore dell’interesse collettivo dei creditori), e ai creditori o al pubblico ministero in caso di atti di frode. Quest'ultima previsione rappresenta una clausola di chiusura a presidio dell’integrità della procedura: il tentativo del debitore di aggirare i vincoli processuali attraverso atti fraudolenti comporta la perdita della protezione. La revoca è disposta anche quando le misure non soddisfano più l’obiettivo di agevolare le trattative, coerentemente con la natura strumentale delle stesse.
La corte d'appello e gli effetti sulla prelazione
Il comma 6 estende alla corte d'appello, nei giudizi di reclamo previsti dagli artt. 47 co. 5 e 50 CCII, il potere di emettere i provvedimenti di cui all’art. 54 commi 1 e 2. Il comma 7 chiarisce infine che, in caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con il debitore viene meno a decorrere dal momento della revoca o della cessazione, con effetto ex nunc. Questo coordina il regime delle misure con la tutela del rango creditorio e impedisce che la cessazione delle protezioni apra retroattivamente spazi a manovre di acquisizione di garanzie nel periodo protetto.
Domande frequenti
Quanto durano le misure protettive automatiche confermate dal giudice ex art. 55 CCII?
La durata massima è di quattro mesi, prorogabili dal tribunale nel rispetto dei limiti temporali previsti dall’art. 8 CCII, previa verifica di significativi progressi nelle trattative.
Cosa accade se il giudice non conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda?
Gli effetti protettivi cessano automaticamente allo scadere del termine e la domanda può essere riproposta dal debitore, senza che il silenzio del giudice produca alcuna conferma tacita.
Chi può chiedere la revoca delle misure protettive durante la procedura?
La revoca può essere chiesta dal debitore, dal commissario giudiziale, e, in caso di atti di frode, anche dai creditori o dal pubblico ministero, sentite le parti.
Le udienze previste dall’art. 55 CCII possono tenersi da remoto?
Sì, il comma 1 prevede espressamente che le udienze si svolgano preferibilmente con sistemi di videoconferenza, in linea con le disposizioni del codice di procedura civile riformato.