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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 8 CCII – Durata massima delle misure protettive

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18.

In sintesi

  • Tetto assoluto di dodici mesi: le misure protettive non possono durare complessivamente più di dodici mesi, a prescindere da rinnovi, proroghe o sospensioni del procedimento.
  • Computo non continuativo: il limite si calcola sommando tutti i periodi di protezione goduti, anche se non consecutivi, impedendo artifici dilatori tramite interruzioni e riprese.
  • Inclusione delle misure ex art. 18 CCII: il calcolo tiene conto anche delle misure protettive concesse nella fase di composizione negoziata della crisi, evitando duplicazioni del periodo di protezione.
  • Soglia finale: il termine decorre fino all'omologazione dello strumento di regolazione o all'apertura della procedura di insolvenza; dopo tali eventi le misure protettive cessano di operare per legge.
  • Tutela dei creditori: il limite massimo bilancia la protezione del patrimonio del debitore con il diritto dei creditori a non vedersi sospesi i propri rimedi esecutivi per un tempo eccessivo.
Funzione e collocazione sistematica

Le misure protettive costituiscono uno degli strumenti più rilevanti introdotti dal D.Lgs. 14/2019 nell’ambito della gestione anticipata della crisi d'impresa. Esse consistono essenzialmente nella sospensione temporanea delle azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio del debitore, consentendo a quest'ultimo di negoziare e attuare un piano di risanamento senza essere nel frattempo espropriato dei propri beni. L’art. 8 fissa il limite temporale massimo entro cui tali misure possono operare: dodici mesi complessivi, inclusi rinnovi e proroghe.

La norma si inserisce nel quadro della Direttiva UE 2019/1023, il cui art. 6 impone agli Stati membri di prevedere misure protettive a favore del debitore in fase di ristrutturazione, ma contestualmente richiede che la durata sia limitata e proporzionata, al fine di non pregiudicare i legittimi interessi dei creditori. Il legislatore italiano ha scelto il termine massimo di dodici mesi, corrispondente a quello indicato dalla Direttiva come periodo ordinario con possibilità di proroga, quale soglia invalicabile.

L’ambito applicativo delle misure protettive nel CCII

Le misure protettive sono disciplinate, nel dettaglio, da più disposizioni del CCII. Nell’ambito della composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-octies CCII), il debitore può richiedere al tribunale misure protettive ai sensi dell’art. 18, comma 1. Nell’ambito del concordato preventivo (artt. 44, 54 CCII) le misure protettive decorrono dal deposito del ricorso. Analoga previsione vale per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 54 CCII) e per gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

In tutti questi contesti, l’art. 8 interviene come norma-limite trasversale: qualunque sia lo strumento utilizzato, la protezione complessiva non può eccedere dodici mesi. Ciò significa che, se il debitore ha già fruito di sei mesi di misure protettive nella composizione negoziata (ai sensi dell’art. 18), potrà ottenere al massimo altri sei mesi di protezione nella successiva procedura di concordato o di accordo di ristrutturazione.

Il computo «anche non continuativo»

La locuzione «anche non continuativo» assume un rilievo pratico fondamentale. In assenza di tale precisione, sarebbe stato possibile ipotizzare che l’interruzione delle misure protettive, per rinuncia del debitore, per scadenza non rinnovata o per revoca giudiziale, azzerasse il contatore, consentendo di ripartire da zero con una nuova protezione. Il legislatore ha voluto escludere esplicitamente questa interpretazione: i periodi si sommano algebricamente, indipendentemente dalle interruzioni intercorse.

Concretamente: se la società Alfa S.r.l. ottiene misure protettive per tre mesi nell’ambito della composizione negoziata, poi vi rinuncia e successivamente deposita un ricorso per concordato preventivo ottenendo nuove misure protettive, il periodo di concordato non potrà superare i nove mesi residui, a prescindere dal tempo trascorso tra le due fasi.

Il ruolo dell’art. 18 nel computo

L’art. 18 CCII disciplina le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi, un istituto introdotto dal D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) e poi trasfuso integralmente nel CCII con il correttivo D.Lgs. 83/2022. In tale contesto, le misure protettive possono essere concesse dal tribunale su richiesta del debitore che abbia accettato la nomina dell’esperto; la loro durata iniziale è di quattro mesi, rinnovabile.

Il rinvio dell’art. 8 all’art. 18 chiarisce che tali misure, benché concesse nella fase stragiudiziale, sono computate nel tetto dei dodici mesi. Il risultato è che il percorso composizione negoziata → concordato preventivo non può fruire di misure protettive cumulate per più di un anno.

Termine finale: omologazione o apertura della procedura

Il limite dei dodici mesi opera fino all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi (concordato, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis CCII) ovvero fino all'apertura della procedura di insolvenza (liquidazione giudiziale, liquidazione controllata). Dopo tali eventi, le misure protettive cessano ipso iure perché l’esigenza di protezione del patrimonio durante la negoziazione è venuta meno: nel caso di omologazione, i creditori sono vincolati al piano; nel caso di apertura della liquidazione, sono le regole della procedura concorsuale a governare il patrimonio del debitore.

Conseguenze del superamento del termine

Il superamento del termine di dodici mesi determina la caducazione automatica delle misure protettive. Secondo l’orientamento prevalente, il tribunale ha il dovere di rilevarla d'ufficio e di dichiarare la cessazione delle misure; i creditori possono a quel punto riprendere le azioni esecutive e cautelari precedentemente sospese. La violazione del limite non determina invece la nullità degli atti compiuti durante il periodo di protezione legittimamente accordata.

Domande frequenti

Le misure protettive possono durare più di dodici mesi se il procedimento è particolarmente complesso?

No: il limite di dodici mesi è assoluto e non derogabile. Non sono previste eccezioni per la complessità del caso o per eventi straordinari.

I mesi di protezione goduti nella composizione negoziata si contano nel tetto dell’art. 8?

Sì: l’art. 8 include espressamente le misure ex art. 18 CCII (composizione negoziata), riducendo il residuo disponibile per le fasi successive.

Cosa succede se le misure protettive vengono revocate e poi richieste di nuovo?

I periodi si sommano anche se non consecutivi. Il computo «non continuativo» impedisce che le interruzioni azzerino il contatore dei dodici mesi.

Dopo l’omologazione del concordato le misure protettive continuano ad operare?

No: all’omologazione le misure protettive cessano automaticamente, perché i creditori sono vincolati al piano omologato dal tribunale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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