Art. 64 Bis CCII – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l’imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purchè la proposta sia approvata dall’unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione. 1 bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta è allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta è depositata presso gli uffici indicati dall’articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L’eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine è aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente è aumentato a novanta giorni.
2. La domanda è presentata nelle forme dell’articolo 40, anche con accesso ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 46.
3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) valutata la […] ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all’articolo 47, comma 2, lettere c) e d).
5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all’omologazione, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L’imprenditore gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori.
6. L’imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonchè dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l’atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all’articolo 106.
7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purchè abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purchè la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.
8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione..
9. Anche ai fini di cui all’articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonchè le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a
162. 9 bis. Quando il piano prevede, anche prima dell’omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell’azienda o di uno o più rami su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente.
In sintesi
Origine eurounitaria e collocazione sistematica
L’art. 64-bis CCII introduce nell’ordinamento italiano il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, comunemente indicato con l’acronimo PRO, quale strumento di regolazione della crisi di matrice eurounitaria. La disposizione costituisce uno degli interventi più innovativi del secondo correttivo (D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83), con cui il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva. Il modello cui il PRO si ispira è quello dei restructuring plans di common law, in particolare la disciplina inglese degli scheme of arrangement e dei Part 26A restructuring plans, oltre allo Chapter 11 statunitense, con i quali condivide la logica della distribuzione flessibile del valore di ristrutturazione tra le classi.
Ambito soggettivo: l’imprenditore sopra soglia
Sul piano soggettivo, il PRO è riservato all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti dimensionali indicati dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII (attivo, ricavi e debiti sotto le soglie ivi previste). In altre parole, lo strumento è accessibile agli imprenditori commerciali sopra soglia, in stato di crisi (art. 2, comma 1, lett. a) o di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b), restando viceversa preclusa l’utilizzazione del PRO al debitore non fallibile o al sovraindebitato, ai quali la legge riserva il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Il tratto distintivo: distribuzione del valore in deroga alla par condicio
Il cuore funzionale dell’art. 64-bis risiede nella possibilità di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione. Si tratta di una deviazione consapevole dalla absolute priority rule (regola della priorità assoluta) in favore di un modello più simile alla relative priority rule, ammessa dalla Direttiva UE 2019/1023 quale opzione regolatoria. La controprestazione di tanta flessibilità distributiva è severa: la proposta deve essere approvata all’unanimità delle classi. Manca infatti, nel PRO classico, il meccanismo del cram-down interclassi tipico del concordato preventivo in continuità (art. 112 CCII), espressamente escluso dal richiamo selettivo del comma 9.
Tutela rafforzata dei crediti da lavoro
Il legislatore ha inserito un’importante salvaguardia a tutela dei crediti dei lavoratori subordinati: i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. (retribuzioni e indennità di fine rapporto) devono essere soddisfatti integralmente in denaro entro trenta giorni dall’omologazione. Si tratta di un limite invalicabile alla flessibilità distributiva, coerente con la tutela costituzionale del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) e con l’orientamento prevalente che individua nei crediti da lavoro un nucleo intangibile anche negli strumenti di ristrutturazione. Identica logica protettiva opera nel comma 7, ove i lavoratori privilegiati conservano il diritto di voto solo se soddisfatti integralmente nel termine ridotto di trenta giorni.
La transazione fiscale e contributiva nel PRO
Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo), consente espressamente al debitore di proporre, prima della presentazione della domanda di omologazione, il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi amministrati dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali. La proposta richiede l’allegazione della relazione del professionista indipendente, che deve attestare, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Si tratta di un’estensione al PRO della logica già nota in materia di concordato preventivo (art. 88 CCII), con disciplina del termine di novanta giorni per l’adesione dei creditori pubblici e regole specifiche in caso di modifica della proposta.
Forma della domanda e documentazione
La domanda si propone nelle forme dell’art. 40 CCII e può seguire anche l’accesso "con riserva" ex art. 44, comma 1, lett. a) (cosiddetto PRO "in bianco"). Al ricorso devono essere allegati la proposta, il piano e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2 CCII, mentre l’attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano costituisce requisito di ammissibilità a norma del comma 3. Le incompatibilità del professionista sono quelle dell’art. 2, comma 1, lett. o) CCII, lette in combinato con la disciplina generale dell’art. 67 della legge fallimentare nella nuova formulazione codicistica.
Decreto di apertura e organi della procedura
Ricevuto il ricorso, il tribunale valuta la ritualità della proposta e la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina il giudice delegato e designa o conferma il commissario giudiziale. Il sindacato sul classamento è particolarmente rigoroso, posto che la deroga alle regole di graduazione si fonda proprio sulla corretta segmentazione dei creditori per posizione giuridica e interessi economici omogenei (art. 2, comma 1, lett. r) CCII). Sul punto la dottrina maggioritaria ritiene che l’errato classamento costituisca causa di revoca del decreto di apertura ovvero di rigetto in sede di omologazione.
La gestione dell’impresa nel "prevalente interesse dei creditori"
Una delle scelte più discusse riguarda il regime gestorio. A differenza del concordato preventivo, ove la gestione ordinaria spetta al debitore e quella straordinaria è subordinata ad autorizzazione, nel PRO l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve operare "nel prevalente interesse dei creditori". Si tratta di una nozione di derivazione anglosassone (creditors' best interest) che impone una rimodulazione dei doveri gestori in chiave di tutela della massa. Il commissario giudiziale esercita un controllo informativo preventivo sugli atti di straordinaria amministrazione e sui pagamenti non coerenti con il piano, con potere di segnalazione al tribunale ex art. 106 CCII in caso di pregiudizio per i creditori.
Voto e maggioranze: il modello dell’unanimità delle classi
Il sistema di voto richiama selettivamente gli artt. 107, 108, 109 (commi 2, 4, 6 e 7), 110 e 111 CCII. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ovvero, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano partecipato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe. I creditori privilegiati non votano se soddisfatti integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione (trenta giorni per i crediti da lavoro); diversamente, votano per l’intero importo e, per la parte incapiente, vengono inseriti in una classe distinta. La regola fondamentale resta tuttavia quella dell'unanimità delle classi: la dissenting class non può essere superata da un meccanismo di cram-down interno al PRO, fatta salva la conversione in concordato preventivo ex art. 64-quater.
Omologazione e best interest test
Approvato il piano da tutte le classi, il tribunale omologa con sentenza. Se un creditore dissenziente propone opposizione eccependo il difetto di convenienza, l’omologazione è subordinata alla verifica che il suo credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale alla data della domanda. Si tratta del classico best interest of creditors test, che opera quale soglia minima di tutela del singolo creditore dissenziente.
Trasferimento d'azienda e principio di competitività
Il comma 9-bis ammette il trasferimento dell’azienda o di suoi rami anche prima dell’omologazione, con autorizzazione del tribunale e deroga all’art. 2560, secondo comma, c.c. in tema di responsabilità per i debiti aziendali, fermo restando l'art. 2112 c.c. a tutela dei lavoratori. Il tribunale verifica il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente, in linea con la disciplina del concordato preventivo in continuità indiretta.
Domande frequenti
Chi può accedere al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione?
L’imprenditore commerciale in stato di crisi o insolvenza che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII (imprenditori sopra soglia).
Cosa distingue il PRO dal concordato preventivo?
Il PRO consente di distribuire il valore in deroga alla graduazione dei privilegi (artt. 2740-2741 c.c.) ma richiede l’approvazione unanime delle classi e non ammette cram-down interclassi interno.
Come sono trattati i crediti dei lavoratori dipendenti?
I crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. devono essere pagati integralmente in denaro entro trenta giorni dall’omologazione, senza possibilità di falcidia.
È ammessa la transazione fiscale nel PRO?
Sì, il comma 1-bis consente la proposta di pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, previa attestazione del professionista indipendente sul trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Chi gestisce l’impresa durante la procedura PRO?
L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria nel prevalente interesse dei creditori, sotto il controllo informativo del commissario giudiziale (art. 64-bis, commi 5 e 6 CCII).