Art. 64 CCII – Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all’articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all’omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall’articolo 20, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile.
3. In caso di domanda proposta ai sensi dell’articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nè possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.
In sintesi
Funzione sistematica della disposizione
L’art. 64 CCII disciplina due profili centrali del regime degli accordi di ristrutturazione assistiti da misure protettive: gli effetti sul diritto societario (commi 1 e 2) e gli effetti sui contratti in corso di esecuzione (commi 3 e 4). La norma costituisce il pendant, in sede di accordi, delle analoghe previsioni che operano nel concordato preventivo e nella composizione negoziata, rispondendo all’esigenza, di matrice eurounitaria, di assicurare al debitore in trattativa uno spazio temporale protetto in cui sia possibile costruire una soluzione di risanamento senza il pregiudizio di iniziative individuali dei creditori. La disposizione recepisce gli indirizzi della Direttiva UE 2019/1023 sulla sospensione delle azioni esecutive individuali (stay) e sull’inefficacia delle clausole ipso facto.
Sospensione delle regole societarie sul capitale
Il comma 1 stabilisce due distinti effetti protettivi a partire dal deposito della domanda di omologazione o dalla richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 3, CCII. Il primo riguarda il congelamento delle prelazioni: i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati. La norma mira a preservare la par condicio creditorum nella fase pendente l’omologazione, impedendo che singoli creditori si avvantaggino attraverso iscrizioni ipotecarie o costituzione di pegni unilaterali. Sono fatti salvi i diritti di prelazione concordati nell’ambito della trattativa di ristrutturazione, che possono essere costituiti come parte del piano.
Il secondo effetto, di rilievo cruciale per la governance societaria, consiste nella sospensione dell’applicazione degli artt. 2446, commi secondo e terzo (riduzione del capitale per perdite nelle S.p.A.), 2447 (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale nelle S.p.A.), 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto (riduzione del capitale per perdite nelle S.r.l.) e 2482-ter c.c. (riduzione del capitale sotto il minimo nelle S.r.l.). Correlativamente, non opera la causa di scioglimento della società prevista dagli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c. (per le cooperative) in relazione alla perdita o riduzione del capitale sociale.
La ratio della sospensione è duplice. Da un lato, si evita che la situazione di crisi, tipicamente accompagnata da perdite che intaccano il capitale, costringa l’organo amministrativo a convocare l’assemblea per la ricapitalizzazione o la trasformazione in tempi incompatibili con la trattativa di risanamento. Dall’altro, si scongiura l’apertura automatica della liquidazione volontaria, che frustrerebbe la prospettiva di continuità aziendale. La sospensione opera fino all’omologazione, dopo la quale il debitore dovrà adeguarsi alle ordinarie regole societarie, salvo che il piano omologato preveda specifiche modalità di riequilibrio del capitale.
Profili di responsabilità ante deposito: l'art. 2486 c.c.
Il comma 2 chiarisce che resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive, l’applicazione dell'art. 2486 c.c., salvo quanto previsto dall’art. 20 CCII per la composizione negoziata. Si tratta di un richiamo di grande rilievo pratico: gli amministratori che, al verificarsi di una causa di scioglimento, proseguano l’attività in modo non conservativo rispondono dei danni causati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi. La presunzione di danno ex art. 2486, comma 3, c.c., basata sui netti patrimoniali, opera dunque per tutto il periodo precedente l’accesso allo strumento di regolazione della crisi.
Ne deriva un’importante indicazione operativa: la tempestività dell’accesso agli strumenti del Titolo IV non è solo una scelta di opportunità imprenditoriale, ma un presidio di esonero (relativo) dalla responsabilità degli organi sociali. La dottrina maggioritaria sottolinea come l’art. 64 vada letto in combinato disposto con gli artt. 3 (adeguati assetti) e 12-25-octies CCII (composizione negoziata), nel quadro della responsabilizzazione progressiva dell’organo amministrativo nella rilevazione e gestione tempestiva della crisi.
Effetti sui contratti pendenti: il divieto generale (comma 3)
Il comma 3 introduce una protezione fondamentale del debitore in trattativa. In caso di domanda di omologazione con richiesta di misure protettive o cautelari (o di domanda ex art. 54, comma 3), i creditori non possono, unilateralmente: (a) rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione; (b) provocarne la risoluzione; (c) anticiparne la scadenza; (d) modificarli in danno dell’imprenditore. Il divieto opera per il solo fatto del deposito della domanda o della concessione delle misure protettive.
La norma neutralizza le cosiddette clausole ipso facto, ovvero le pattuizioni che attribuiscono al contraente in bonis il diritto di sciogliere o modificare il contratto al verificarsi della crisi o dell’apertura di una procedura concorsuale. Tali clausole sono espressamente dichiarate inefficaci dal terzo periodo del comma 3. La previsione recepisce direttamente l’art. 7 della Direttiva UE 2019/1023, che impone agli Stati membri di garantire la continuità contrattuale durante la sospensione delle azioni esecutive.
L’ambito di applicazione del comma 3 abbraccia tutti i contratti in corso di esecuzione, indipendentemente dalla loro qualificazione come essenziali o meno. Si tratta dunque di una protezione generale, ancorché temporanea, della continuità contrattuale dell’impresa, finalizzata a impedire che il deposito della domanda determini un effetto domino di risoluzioni e disdette tale da compromettere irreversibilmente la possibilità di risanamento.
I contratti essenziali e la tutela rafforzata (comma 4)
Il comma 4 disciplina una categoria specifica di contratti, quelli essenziali, definiti come quelli necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedirebbe la prosecuzione dell’attività del debitore. Si pensi alle forniture di energia elettrica, gas, materie prime strategiche, servizi logistici o contratti di locazione degli immobili strumentali.
Per questi contratti, fermo restando quanto previsto dal comma 3 (divieto di scioglimento per il solo deposito della domanda), il divieto si estende anche all’ipotesi del mancato pagamento da parte del debitore: i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare scadenze o modificare in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento. La tutela è dunque più intensa, perché supera la generale eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. nella misura in cui ciò sia necessario alla conservazione della continuità aziendale.
L’orientamento prevalente in dottrina ritiene che la qualificazione di un contratto come essenziale debba essere oggetto di valutazione caso per caso, tenendo conto della concreta funzione del rapporto nell’organizzazione produttiva del debitore. In sede di contenzioso, il tribunale può essere chiamato a verificare la sussistenza del requisito, ad esempio quando il fornitore eccepisca la natura non essenziale del contratto per giustificare la propria sospensione delle prestazioni.
Profili operativi e cautele
Sotto il profilo applicativo, l’art. 64 costituisce un presidio fondamentale per la praticabilità degli accordi di ristrutturazione. Si pensi al caso di Sempronio S.r.l., impresa di trasporti con flotta in leasing e contratti di carburante con scadenza ravvicinata: l’accesso allo strumento con richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 3, CCII consente di neutralizzare immediatamente le minacce di risoluzione e di stabilizzare i rapporti contrattuali essenziali. La dottrina raccomanda tuttavia particolare attenzione alla redazione della documentazione di accesso, specie con riferimento all’individuazione dei contratti essenziali e alle modalità di pagamento delle forniture continuative durante la fase protetta, nonché alla gestione dei rapporti con i creditori finanziari, che sovente reagiscono al deposito con richieste di garanzie aggiuntive che la norma esclude possano essere unilateralmente imposte.
Domande frequenti
Quando si sospende l’applicazione delle norme sulla riduzione del capitale?
Dal deposito della domanda di omologazione degli accordi (o della richiesta ex art. 54, comma 3, CCII) e fino all’omologazione. Sono sospesi artt. 2446-2447 e 2482-bis-2482-ter c.c. e la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.
Cosa accade ai contratti pendenti dopo il deposito della domanda con misure protettive?
I creditori non possono unilateralmente rifiutare l’adempimento, risolvere, anticipare scadenze o modificare in danno del debitore per il solo fatto del deposito. Le clausole ipso facto contrarie sono inefficaci.
Cosa sono i contratti essenziali ai sensi dell’art. 64, comma 4, CCII?
Sono i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, incluse le forniture la cui interruzione impedirebbe la prosecuzione dell’attività (energia, materie prime, locazioni strumentali, servizi logistici).
Il fornitore essenziale può sospendere le prestazioni se non viene pagato durante la fase protetta?
No. Per i contratti essenziali e i creditori interessati dalle misure protettive, il divieto di sospensione/risoluzione si estende anche al caso di mancato pagamento da parte del debitore (art. 64, comma 4, CCII).
L’art. 2486 c.c. si applica anche durante la fase protetta?
No, per il periodo successivo al deposito. Resta però ferma l’applicazione dell’art. 2486 c.c. per il periodo anteriore al deposito delle domande, salvo quanto previsto dall’art. 20 CCII per la composizione negoziata.